Ordinanza n. 282/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/06/1999 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 25legge 52/1996
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1469-bis del
codice civile, promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1997 dal
giudice di pace dell'Aquila nel procedimento civile vertente tra Lido
s.n.c. e l'ENEL s.p.a., iscritta al n. 4 del registro ordinanze 1998
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima
serie speciale, dell'anno 1998.
Visto l'atto di costituzione dell'ENEL s.p.a. nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 1999 il giudice relatore
Fernanda Contri;
Uditi l'Avvocato Alessandro Pace per l'ENEL s.p.a. e l'Avvocato
dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile, avente ad oggetto
l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di
fatture insolute relative alla fornitura di energia elettrica, il
giudice di pace dell'Aquila, con ordinanza emessa il 3 novembre 1997,
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 35 e 41 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.
1469-bis del codice civile, nella parte in cui "definisce consumatore
solo la persona fisica e non anche la persona fisica che agisce per
scopi imprenditoriali e quella giuridica";
che nel giudizio a quo, come espone in fatto il rimettente, la
parte opponente ha contestato l'efficacia della clausola contrattuale
di deroga alla competenza territoriale, anche ai sensi dell'art.
1469-bis del codice civile, mentre la parte opposta ha dedotto
l'inapplicabilità alla fattispecie di tale norma, dal momento che la
società opponente non può definirsi consumatore ai sensi della
citata disposizione, che attribuisce tale qualità soltanto alla
persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
che il rimettente, dopo aver osservato che l'interpretazione
letterale della indicata norma induce a restringere l'ambito
soggettivo di applicazione della disciplina in esame alle sole
persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività
imprenditoriale o professionale, reputa del tutto ingiustificata
l'esclusione delle persone giuridiche e delle persone fisiche agenti
per scopi imprenditoriali o professionali dalla categoria dei
consumatori tutelati dalle norme in questione;
che, in particolare, non avrebbe alcun fondamento, ad avviso del
giudice a quo, la scelta del legislatore di limitare la tutela alle
sole persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività
imprenditoriale o professionale, essendo in tal modo discriminati gli
artigiani, i piccoli imprenditori, gli imprenditori agricoli e le
imprese familiari, che pure devono intendersi consumatori;
che tale ingiustificata limitazione determinerebbe quindi per il
rimettente non solo una mancanza di tutela del lavoro in tutte le sue
forme ma anche la violazione del principio di eguaglianza, in quanto
il trattamento differenziato delle categorie di consumatori non
sarebbe sorretto da un'apprezzabile ragione di carattere
costituzionale;
che si è costituita nel giudizio innanzi alla Corte la parte
opposta del giudizio a quo, concludendo per l'inammissibilità o,
comunque, per l'infondatezza della questione;
che, in particolare, ad avviso della detta parte, la questione
sarebbe inammissibile, in quanto il contratto contenente la clausola
di deroga alla competenza territoriale è stato concluso in data 15
febbraio 1986, con la conseguente inapplicabilità della disciplina
sopravvenuta, posto che l'art. 10, comma 1, della direttiva
93/13/CEE, di cui la legge n. 52 del 1996 costituisce attuazione,
stabilisce l'applicabilità delle relative disposizioni ai contratti
stipulati dopo il 31 dicembre 1994;
che la questione sarebbe comunque infondata, poiché il
legislatore italiano ha integralmente recepito i criteri enunciati
nella direttiva, non ritenendo, in forza di proprie scelte
discrezionali insindacabili, di estendere la disciplina a soggetti
diversi;
che la pretesa disparità di trattamento tra il consumatore e
l'imprenditore sarebbe del tutto insussistente, in considerazione
della diversità ontologica delle situazioni in cui tali soggetti
versano, la cui parificazione anzi darebbe luogo a profili di
incostituzionalità;
che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;
che, ad avviso della difesa erariale, la nozione di consumatore
è riferibile soltanto alla persona fisica che agisce per il
soddisfacimento di propri bisogni di vita e quindi al di fuori di
un'attività di carattere speculativo o di un'attività produttiva di
reddito;
che la tutela è ragionevolmente esclusa rispetto a quelle
attività dirette alla realizzazione di un profitto o di un reddito,
"in quanto il soggetto economico può, in relazione all'aumento di
costi derivanti dall'onerosità della clausola accettata, riversare
sul prezzo delle sue prestazioni e quindi "sul mercato" il danno
subito";
che pertanto la scelta del legislatore non solo è dotata di
logica razionale, ma non risulta nemmeno punitiva del diritto al
lavoro, né lesiva del diritto d'impresa;
che in prossimità dell'udienza la difesa della parte privata ha
depositato memoria illustrativa, chiedendo che sia disposta la
restituzione degli atti al giudice a quo, perché verifichi la
effettiva data di stipulazione del contratto, peraltro erroneamente
indicata nell'ordinanza, ed integri la motivazione sulla rilevanza
della questione sotto il profilo temporale.
Considerato che, come risulta dagli atti del giudizio a quo, la
data di stipulazione del contratto di somministrazione di energia
elettrica, contenente la contestata clausola di deroga alla
competenza territoriale, risale all'anno 1986;
che detto contratto era in corso allorché è entrato in vigore
l'art. 25 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle comunità europee - legge comunitaria 1994), la quale, in
attuazione della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive
nei contratti stipulati con i consumatori, ha disciplinato i
contratti del consumatore, introducendo gli artt. 1469-bis e seguenti
del codice civile;
che quindi il rimettente avrebbe dovuto preliminarmente
verificare l'applicabilità della suddetta disciplina al contratto in
questione, essendo subordinata a tale positivo accertamento la
rilevanza stessa della prospettata questione di legittimità
costituzionale;
che, invece, l'ordinanza di rimessione è del tutto priva di
motivazione sul punto, poiché la rilevanza della questione è solo
apoditticamente affermata, senza l'esplicitazione, sia pure sommaria,
delle ragioni che diano conto dell'effettuata verifica del citato
profilo preliminare, relativo all'applicabilità della norma
impugnata alla fattispecie sottoposta all'esame del rimettente;
che la questione deve pertanto dichiararsi manifestamente
inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1469-bis del codice civile,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35 e 41 della Costituzione,
dal giudice di pace dell'Aquila con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:282 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte