Ordinanza n. 283/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/03/1988 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 903/1977
usata come parametro
citata
- art. 4legge 1204/1971
- art. 10legge 1204/1971
- art. 27legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 9
dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in
materia di lavoro), promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 1986
dal Pretore di Modena, iscritta al n. 624 del registro ordinanze 1986
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima
serie speciale, dell'anno 1986;
Visti gli atti di costituzione di Checchia Alessandro e
dell'I.N.P.S.;
Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che il Pretore di Modena, giudice del lavoro, con
ordinanza del 26 aprile 1986 (r.o. n. 624/86) ha sollevato - in
riferimento agli artt. 3, primo comma, 29, secondo comma, 30, primo
comma, 31, secondo comma, Cost. - questione di legittimità
costituzionale dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 nella
parte in cui non estende al padre lavoratore le previsioni degli
artt. 4, primo comma, lett. c) e 15, primo comma, della legge 30
dicembre 1971, n. 1204 in tema di astensione obbligatoria dal lavoro
post-partum e relativa indennità, qualora, "per qualsiasi causa", la
madre non fruisca di detta astensione o, comunque, nel periodo
corrispondente, non presti al figlio assistenza, alla quale debba
pertanto provvedere il padre;
Considerato:
che questa Corte, con la sentenza n. 1 del 1987 ha già
dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 7 della legge 9
dicembre 1977, n. 903 limitatamente alla parte in cui non prevede che
il diritto all'astensione obbligatoria dal lavoro e il diritto al
godimento dei riposi giornalieri, riconosciuti alla sola madre
lavoratrice rispettivamente dagli artt. 4, lett. c) e 10 della legge
30 dicembre 1971, n. 1204, siano riconosciuti anche al padre
lavoratore ove l'assistenza della madre (lavoratrice o meno) al
minore sia divenuta impossibile per morte o grave infermità;
che pertanto la questione, in quanto riferita a tali ipotesi, va
dichiarata manifestamente inammissibile;
che questa Corte, pur non escludendo che la necessità di
garantire al minore adeguata cura e protezione nei tre mesi
successivi al parto possa essere riconosciuta anche in casi di
carenza dell'assistenza materna diversi dalla morte o grave
infermità della madre, non può qui prendere in considerazione
impedimenti dovuti ad altre circostanze non rilevanti nel giudizio
principale, avente ad oggetto un'ipotesi di morte della madre;
che d'altra parte, stante la genericità delle indicazioni
contenute nell'ordinanza di rimessione, non ricorrono nella specie
gli estremi per l'applicazione, sollecitata dal giudice a quo,
dell'art. 27, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile anche sotto questo profilo;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977,
n. 903, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 29,
secondo comma, 30, primo comma e 31, secondo comma Cost., dal Pretore
di Modena con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, il 25
febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:283 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte