Ordinanza n. 283/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/06/1995 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 136Codice penale
- art. 29d.lgs. 272/1989
- art. 101legge 689/1981
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 662 (recte: art.
660), comma 2, del codice di procedura penale, promossi con n. 2
ordinanze emesse il 28 settembre 1994 dal Magistrato di sorveglianza
presso il Tribunale per i minorenni di Bari sulle richieste proposte
da M.F. e C.P., iscritte ai nn. 679 e 702 del registro ordinanze 1994
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 47 e 49,
prima serie speciale, dell'anno 1994;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per
i minorenni di Bari, richiesto di procedere alla conversione delle
pene pecuniarie inflitte a due minori condannati con sentenza
definitiva, ha, con altrettante ordinanze dal contenuto pressoché
identico, entrambe emesse il 28 settembre 1994, sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di
legittimità dell'art. 660, comma 2, del codice di procedura penale,
"con riferimento ai minori, in relazione alla incapacità di disporre
economicamente di cui agli artt. 311, 320 e 324" del codice civile;
che, secondo il giudice a quo, il principio della personalità
della responsabilità penale sarebbe vulnerato perché resterebbero
assoggettati a sanzione penale - almeno fino al compimento del
diciottesimo anno di età - gli esercenti la patria potestà sul
minore non emancipato ed ai quali competono la rappresentanza,
l'amministrazione e l'usufrutto dei beni del minore stesso;
che risulterebbe compromesso anche il rispetto del principio di
eguaglianza, sia perché un'identica situazione giuridica - e cioè
la "condanna di minori a pene pecuniarie" - ha conseguenze diverse a
seconda delle condizioni economiche e della disponibilità degli
esercenti la patria potestà, disparità non ovviabile con la
richiesta di dilazione o rateizzazione, sia perché viene instaurato
un regime diverso rispetto a quello prescritto per il pagamento delle
spese processuali dal quale i minori sono esonerati ai sensi
dell'art. 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272;
che in nessuno dei due giudizi si è costituita la parte privata
né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;
Considerato che i giudizi, concernendo questioni identiche, vanno
riuniti;
che, pur non essendo agevolmente decifrabile il petitum
perseguito dal giudice a quo - ora censurandosi che possa essere
addebitato a persone diverse dal condannato il pagamento delle pene
pecuniarie, e, quindi, l'irrogazione nei confronti di tali persone di
una sanzione penale, ora, invece, denunciandosi il regime stesso
della conversione della pena pecuniaria riguardo ai minori -
dall'integrale contesto delle ordinanze di rimessione culminante con
la denuncia dell'art. 660, comma 2, del codice di procedura penale,
può ritenersi che le doglianze risultino incentrate sull'inevitabile
conversione della pena pecuniaria pure nei confronti dei condannati
minorenni e sui riverberi che la conversione determina relativamente
ai parametri costituzionali invocati;
che la questione è manifestamente infondata sia sotto il
profilo della violazione del principio di eguaglianza sia sotto il
profilo della violazione della personalità della responsabilità
penale;
che, in relazione alle doglianze incentrate sull'art. 3 della
Costituzione, relativamente alla distinzione fra minori i cui
genitori siano abbienti e disponibili al pagamento della pena
pecuniaria e minori i cui genitori tali non siano, questa Corte non
può non convenire, non risultando la problematica, sotto questo
profilo, diversa da quella riguardante gli imputati maggiorenni, che
"appare insanabilmente contraddittorio pretendere di fondare la
soddisfazione del principio di eguaglianza di fronte al reato ed alla
pena, proprio sul sacrificio dell'eguaglianza stessa, introducendo
una discriminazione determinata unicamente dalle condizioni del
condannato", secondo una delle rationes decidendi che hanno provocato
la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 136 del
codice penale, prima della sua sostituzione ad opera dell'art. 101
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (v. sentenza n. 131 del 1979);
che, però, occorre anche ribadire che la detta pronuncia
ritenne illegittima quella particolare configurazione della
conversione, "retaggio di concezioni arcaiche", tanto "per i suoi
effetti sostanziali di privazione della libertà personale", quanto
"per il meccanismo processuale adottato" (v. anche sentenza n. 108
del 1987), puntualizzando come non fosse "concretamente evitabile né
la previsione di misure succedanee alla pena pecuniaria non
corrisposta per insolvibilità, né che queste possano incorporare,
rispetto a quella, un margine di maggiore afflittività", purché
vengano adottate "misure sostitutive che riducano al minimo possibile
tale divario e che nel contempo si adottino disposizioni che,
agevolando l'adempimento della pena pecuniaria e rendendo effettivo
il controllo sulla sussistenza di reali situazioni di insolvibilità,
circoscrivano nella massima misura possibile l'area della concreta
operatività della conversione" (v. ancora, sentenza n. 108 del
1987), un assetto ritenuto raggiunto in forza nel nuovo sistema di
conversione introdotto dalla modificazione dell'art. 136 del codice
penale, senza contare la disciplina della dilazione e del pagamento
rateale, utilizzabile anche dai condannati minorenni;
che, pure sotto il profilo della dedotta disparità di
trattamento rispetto al diverso regime delle spese processuali al cui
obbligo sono sottratti i condannati minorenni a norma dell'art. 29
del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, la questione è
manifestamente infondata, trascurando del tutto il giudice a quo che
la ratio alla base della norma ora ricordata è coessenziale alla
natura dell'obbligo del pagamento delle spese processuali, cosicché
la sua previsione anche nel processo minorile, "finendo per gravare
più che sul minore sulla sua famiglia, non corrisponderebbe al suo
scopo intrinseco e si risolverebbe in un'ulteriore penalizzazione dei
familiari" (v. Relazione al Progetto definitivo delle norme di
attuazione di coordinamento e transitorie sul processo penale a
carico di imputati minorenni), una ratio certo non invocabile con
riferimento alla pena pecuniaria, il cui pagamento ed il cui
conseguente regime derivante dall'insolvibilità si giustificano,
oltre tutto, in funzione del principio dell'inderogabilità della
pena;
che nessuna lesione del principio sancito dall'art. 27, primo
comma, della Costituzione è ravvisabile nella possibilità che
l'adempimento dell'obbligazione derivante dalla pena pecuniaria venga
effettuato dagli esercenti la patria potestà del minore, trattandosi
di obbligazione cui essi non sono tenuti se non nei casi stabiliti
dall'art. 196 del codice penale, certamente non lesivi del principio
della responsabilità penale personale;
che, infine, non appare inutile ricordare che l'attività di
rappresentanza ed amministrazione degli esercenti la potestà sul
minore consente a costoro di provvedere al pagamento della pena
pecuniaria inflitta ove l'incapace di agire sia titolare di un
proprio patrimonio;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 660, comma 2, del codice di procedura
penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della
Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per
i minorenni di Bari con le due ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 28 giugno 1995.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1995:283 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte