Ordinanza n. 285/1996
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/07/1996 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo
comma, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse
il 3 gennaio 1996 dal tribunale di Avellino, il 5 febbraio 1996 dalla
Corte d'appello di Ancona, il 6 dicembre 1995 dalla Corte d'appello
di Milano, il 17 ottobre 1995 dal tribunale di Catanzaro, il 6
novembre 1995 dal tribunale di Verona, il 22 febbraio 1996 dal
tribunale di Teramo, il 27 febbraio 1996 dal tribunale di Siena, il
31 gennaio 1996 dal tribunale di Foggia, il 22 febbraio 1996 dal
tribunale di Napoli, il 14 dicembre 1995, il 15 febbraio 1996, il 14
dicembre 1995, il 27 febbraio 1996 e il 1 febbraio 1996 dal tribunale
di Foggia, rispettivamente iscritte ai nn. 374, 385, 400, 424, 425,
441, 454, 469, 470, 475, 476, 483, 484 e 491 del registro ordinanze
1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima
serie speciale, nn. 19, 20, 21 e 22 dell'anno 1996;
Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1995 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
Ritenuto che il tribunale di Avellino, con ordinanza del 3 gennaio
1996 (r.o. 374 del 1996); la Corte d'appello di Ancona, con ordinanza
del 5 febbraio 1996 (r.o. 385 del 1996); la Corte d'appello di
Milano, con ordinanza del 6 dicembre 1995 (r.o. 400 del 1996); il
tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 17 ottobre 1995 (r.o. 424
del 1996); il tribunale di Verona, con ordinanza del 6 novembre 1995
(r.o. 425 del 1996); il tribunale di Teramo, con ordinanza del 22
febbraio 1996 (r.o. 441 del 1996); il tribunale di Siena, con
ordinanza del 27 febbraio 1996 (r.o. 454 del 1996); il tribunale di
Foggia, con ordinanze del 14 dicembre 1995 (r.o. 475 e 483 del 1996),
del 31 gennaio 1996 (r.o. 469 del 1996), e del 1, 15 e 27 febbraio
1996 (r.o. 491, 476 e 484 del 1996); il tribunale di Napoli, con
ordinanza del 22 febbraio 1996 (r.o. 470 del 1996), hanno sollevato
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma,
del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che
non possa partecipare
al giudizio dibattimentale il giudice che abbia fatto parte del
collegio del tribunale del riesame o dell'appello - profilo,
quest'ultimo, dedotto dai tribunali di Verona, Teramo e Napoli - in
tema di misure cautelari personali, in riferimento agli articoli 3,
10, primo comma (in relazione agli artt. 6 della convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e 14
del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici;
parametro invocato dal tribunale di Catanzaro), 24, 25 e 27, secondo
comma, della Costituzione, sul rilievo, comune alle ordinanze di
rimessione, del verificarsi, in tali ipotesi, di una duplice
valutazione di merito da parte del medesimo giudice, tale da
vulnerarne l'imparzialità;
Considerato che le questioni prospettate sono identiche o analoghe,
e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi
congiuntamente;
che l'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale è
già stato sottoposto all'esame di questa Corte, sotto il profilo
indicato;
che con la sentenza n. 131 del 1996 è stata dichiarata
l'illegittimità costituzionale di detta norma, nella parte in cui
non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio
dibattimentale (e abbreviato) del giudice che, come componente del
tribunale del riesame (art. 309 del codice di procedura penale), si
sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare
personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato, ovvero che,
come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che
provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti
dell'indagato o dell'imputato (art. 310 dello stesso codice), si sia
pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza
anzidetta;
che pertanto, essendo stata la disposizione impugnata già
dichiarata costituzionalmente illegittima nel senso prospettato dai
giudici rimettenti, le relative questioni devono essere dichiarate
manifestamente inammissibili (v. anche ordinanze nn. 184 e 213 del
1996);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma,
del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli art.
3, 10, primo comma, 24, 25 e 27, secondo comma, della Costituzione,
dai tribunali di Avellino, Catanzaro, Verona, Teramo, Siena, Foggia e
Napoli e dalle Corti di appello di Ancona e Milano, con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:285 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte