Ordinanza n. 287/1984
Altra decisione · depositata il 12/12/1984 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 30legge 889/1971
- art. 35legge 889/1971
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 30,
primo comma, e 35, primo, secondo e penultimo comma, della legge 29
ottobre 1971, n. 889, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 18 febbraio 1977 dalla Corte di Cassazione
nelle cause riunite di lavoro vertenti tra Cassa Speciale di Previdenza
delle Aziende Trasporti Municipali di Milano e Oldani Luigi, iscritta
al n. 250 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 176 dell'anno 1977;
2) ordinanza emessa il 16 novembre 1977 dal. G. I. presso il
Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Pelagotti
Luciano e Azienda Trasporti Municipale di Milano ed altro, iscritta al
n. 46 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 94 dell'anno 1978.
Visti gli atti di costituzione di Oldani Luigi e Pelagotti Luciano
nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 29 maggio 1984 il Giudice relatore
Alberto Malagugini.
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe la Corte di
Cassazione, sezione lavoro ed il Giudice Istruttore presso il Tribunale
di Milano dubitano della legittimità costituzionale del primo, secondo
e penultimo comma, lett. b) dell'art. 35 della legge 29 ottobre 1971,
n. 889 - recante "Norme in materia di previdenza per gli addetti ai
pubblici servizi di trasporto" - in quanto tali disposizioni rendono
possibile il riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, dei soli
periodi di lavoro, coperti da contribuzione nell'assicurazione generale
obbligatoria, prestati alle dipendenze di aziende esercenti pubblici
servizi di trasporto o servizi accessori, e lo escludono invece per
quelli prestati alle dipendenze di altre aziende, nella specie, aziende
private (ord. 46/78) o aziende di navigazione aerea (ord. 250/77);
che, in particolare, i giudici a quibus prospettano un contrasto di
tale disciplina: 1) con l'art. 3 Cost., perché comporterebbe per il
personale per cui è esclusa la facoltà di riscatto un trattamento di
quiescenza deteriore (o, nei casi limite, la sua perdita), con ciò
dando luogo a una disparità di trattamento non giustificata, in
quanto: a) si realizza in presenza di versamenti contributivi di pari
importo, che per di più, per i rapporti non riscattabili, non possono
essere ripetuti (ord. 46/78); b) nel caso delle aziende di navigazione
aerea, l'attività prestata è della stessa natura (ord. 250/77); 2)
con l'art. 35, ultimo comma, Cost., in quanto dal limite così posto
alla possibilità di riscatto deriverebbe una remora alla mobilità del
lavoro ed un ostacolo alla libertà di trasferirsi da un'occupazione
all'altra; 3) con l'art. 38, secondo comma, Cost., in quanto la non
riscattabilità comporterebbe la non utilizzazione di un periodo della
vita lavorativa e quindi il disconoscimento del diritto ad un
trattamento di quiescenza proporzionalmente adeguato alla attività
svolta;
che il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano dubita,
inoltre, che, per le medesime ragioni, contrasti con le citate
disposizioni costituzionali l'art. 30, primo comma l. 889/71, in quanto
il diritto ivi riconosciuto alla pensione di anzianità in presenza di
35 anni di contribuzione effettiva o "riscattata" soggiace ai limiti
dianzi illustrati dipendenti dalla non riscattabilità di determinati
servizi.
Considerato che, con la legge 7 febbraio 1979, n. 29 è stata
dettata una nuova e organica disciplina generale della materia secondo
cui è sempre possibile, per il lavoratore dipendente pubblico o
privato, chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione
assicurativa volontaria, ai fini del diritto e della misura di un'unica
pensione, disponendosi in particolare, tra l'altro (art. 2), che il
lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione
nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti, può chiedere "in qualsiasi momento" la
ricongiunzione suddetta "presso la gestione in cui risulti iscritto
all'atto della domanda";
che la detta disciplina interviene a modificare sostanzialmente
quella precedente, ed è successiva alla pronuncia delle ordinanze di
rinvio;
che i giudici a quibus cui spetta il giudizio circa la sussistenza
del nesso di pregiudizialità fra la soluzione della questione
sollevata e la decisione del giudizio principale, devono essere posti
in condizioni di rivalutare la situazione alla luce delle norme
sopravvenute;
che a tal fine vanno restituiti gli atti ai medesimi giudici a
quibus per un nuovo esame della rilevanza delle questioni alla luce
delle menzionate norme.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti, rispettivamente alla Corte di
Cassazione, sezione lavoro ed al Giudice Istruttore presso il Tribunale
di Milano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:287 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte