Ordinanza n. 289/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/07/1999 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 18d.lgs. 124/1993
- art. 3legge 421/1992
- art. 15legge 335/1995
usata come parametro
citata
- art. 59legge 449/1997
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma
8-quinquies, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124
(Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma
dell'articolo 3, comma 1, lettera v della legge 23 ottobre 1992, n.
421), nel testo introdotto dall'art. 15, comma 5, della legge 8
agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e
complementare), promossi con le ordinanze emesse il 13 marzo 1997 dal
pretore di Bologna, il 25 luglio 1997 dal pretore di Venezia, l'11
novembre 1997 dal Tribunale di Treviso e il 27 gennaio 1999 dal
Tribunale di Genova, rispettivamente iscritte ai nn. 320 e 719 del
registro ordinanze 1997, al n. 101 del registro ordinanze 1998 ed al
n. 189 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 24 e 43, prima serie speciale,
dell'anno 1997, n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1998 e n. 14,
prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visti gli atti di costituzione di Gamberini Giulio, di Guerra
Ignazio ed altri, di Atalmi Giorgio ed altro, di Zamboni Anna Maria,
della Cassa di risparmio di Bologna, della Cassa di risparmio di
Venezia, del Fondo di previdenza "G. Caccianiga", della Banca CARIGE
S.p.A., nonché l'atto di intervento dell'INPS e gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'11 maggio 1999 il giudice relatore
Massimo Vari;
Uditi gli Avvocati Franco Carinci per Gamberini Giulio; Franco
Carinci, Antonio Vallebona e Sergio Vacirca per Guerra Ignazio ed
altri; Antonio Vallebona e Sergio Vacirca per Zamboni Anna Maria;
Massimo Lauro per la Cassa di risparmio di Bologna; Paolo Tosi per la
Cassa di risparmio di Venezia; Camillo Paroletti e Federico
Sorrentino per la Banca CARIGE S.p.A. e l'Avvocato dello Stato
Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che, con quattro distinte ordinanze emesse,
rispettivamente, dal pretore di Bologna il 13 marzo 1997 (r.o. n. 320
del 1997), dal pretore di Venezia il 25 luglio 1997 (r.o. n. 719 del
1997), dal Tribunale di Treviso l'11 novembre 1997 (r.o. n. 101 del
1998) e dal Tribunale di Genova il 27 gennaio 1999 (r.o. n. 189 del
1999), è stata sollevata questione di legittimità costituzionale
dell'art. 18, comma 8-quinquies del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a
norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v della legge 23 ottobre
1992, n. 421), nel testo introdotto dall'art. 15, comma 5, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare);
che detta disposizione è stata denunciata, da tutti i
rimettenti, in quanto subordina alla liquidazione del trattamento
pensionistico obbligatorio l'accesso alle prestazioni per anzianità
e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche complementari che
risultino istituite alla data di entrata in vigore della legge 23
ottobre 1992, n. 421, e che garantiscano prestazioni definite ad
integrazione del predetto trattamento obbligatorio;
che le controversie nell'ambito delle quali sono state emesse le
ordinanze del pretore di Bologna, del pretore di Venezia e del
Tribunale di Genova, hanno tutte ad oggetto - come si evince dagli
atti di promovimento degli incidenti di costituzionalità - azioni di
accertamento del diritto al trattamento di previdenza aziendale
proposte da taluni lavoratori subordinati (rispettivamente: Gamberini
Giulio nei confronti della Cassa di risparmio di Bologna S.p.A;
Guerra Ignazio, Romieri Paola, Spezzamonte Fulvio e Tenderini Alberti
nei confronti della Cassa di risparmio di Venezia S.p.A; Zamboni Anna
Maria nei confronti della Banca CARIGE S.p.A. - Cassa di risparmio di
Genova e Imperia), che hanno chiesto di cessare dall'impiego
condizionatamente al conseguimento del menzionato diritto;
che, inoltre, nella controversia che ha dato luogo all'ordinanza
del Tribunale di Treviso, il giudice a quo è stato anch'esso
chiamato, nell'ambito del procedimento principale, ad "accertare" il
diritto al pensionamento anticipato azionato da Atalmi Giorgio e
Danieli Giuliano nei confronti del Fondo di previdenza "G.
Caccianiga";
che, ad avviso del pretore di Bologna e del pretore di Venezia,
la disposizione censurata contrasterebbe con gli artt. 41 e 39 della
Costituzione, limitando fortemente, per il presente e per il futuro,
la libertà di iniziativa economica privata e la libertà sindacale
("che è correlata con la iniziativa privata"), sì da impedire ai
soggetti interessati, senza un ragionevole motivo, pattuizioni
efficaci in materia di previdenza complementare e, al tempo stesso,
l'attuazione degli obblighi già reciprocamente assunti, sui quali
confidare in prospettiva di certezza e in vista di obiettivi di
miglioramento delle condizioni di lavoro;
che, secondo il Tribunale di Treviso, sarebbe, invece, inferto un
vulnus agli artt. 41 e 38 della Costituzione, "non risultando
individuabili nella norma le esigenze di tutela dell'utilità sociale
che sole possono giustificare la limitazione del diritto
costituzionalmente protetto";
che, infine, il Tribunale di Genova prospetta la violazione degli
artt. 38, 39 e 41 della Costituzione, a causa della lesione della
libertà di assistenza privata, di contrattazione collettiva e di
iniziativa economica, asseritamente provocata dalla denunciata
disposizione tramite la limitazione, "per il futuro", della
adottabilità e dell'efficacia "di quelle clausole, di fonte
prevalentemente contrattual-collettiva, che garantiscono un accesso
al pensionamento anticipato rispetto a quello consentito dall'AGO",
con conseguente alterazione dell'equilibrio dei preesistenti assetti
negoziali;
che la medesima ordinanza reputa, altresì, inciso l'art. 3 della
Costituzione, sotto il profilo della violazione del principio di
eguaglianza, relativamente "al diverso trattamento riservato ai fondi
integrativi" di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357;
che, nel giudizio di cui all'ordinanza del pretore di Bologna, si
sono costituiti Gamberini Giulio e la Cassa di risparmio di Bologna
S.p.A., rispettivamente parte ricorrente e parte convenuta nel
giudizio principale: il primo per sentir dichiarare l'illegittimità
costituzionale della disposizione denunciata, assumendo, altresì,
nella memoria integrativa depositata nell'imminenza dell'udienza,
l'incostituzionalità dell'art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre
1997, n. 449; la seconda, per sentire dichiarare, anzitutto,
l'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza e, nel
merito, la sua "manifesta infondatezza";
che, nel giudizio di cui all'ordinanza del pretore di Venezia, si
sono costituiti Guerra Ignazio, Romieri Paola, Spezzamonte Fulvio e
Tenderini Alberti, ricorrenti nel giudizio a quo i quali, nel
concludere, anch'essi, per una declaratoria di illegittimità
costituzionale della norma impugnata dal rimettente, segnalano,
altresì, con memoria integrativa depositata in prossimità
dell'udienza, l'incostituzionalità dell'art. 59, comma 3, della
legge n. 449 del 1997, "ove si ritenesse applicabile la nuova
disposizione";
che, nel medesimo giudizio, si è costituita la Cassa di
risparmio di Venezia S.p.A., parte convenuta nel giudizio principale,
la quale ha concluso per la infondatezza della sollevata questione di
costituzionalità;
che, inoltre, ha depositato "memoria di costituzione" (rectius:
intervento) anche l'INPS, non evocato in giudizio dinanzi al
rimettente;
che, nel giudizio di cui all'ordinanza del Tribunale di Treviso
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9, prima serie speciale, del
4 marzo 1998), hanno depositato memoria le parti del giudizio a quo e
cioè Atalmi Giorgio e Danieli Giuliano, congiuntamente in data 15
aprile 1999, nonché il Fondo di previdenza "G. Caccianiga" in data
26 aprile 1999;
che, nel giudizio di cui all'ordinanza del Tribunale di Genova,
si sono costituite entrambe le parti in causa e cioè Zamboni Anna
Maria (appellante nel giudizio a quo), per sentir dichiarare
l'illegittimità costituzionale della disposizione denunciata,
nonché la Banca CARIGE S.p.A. - Cassa di risparmio di Genova e
Imperia (parte appellata nel giudizio principale), concludendo "per
l'infondatezza e l'inammissibilità" della proposta questione di
costituzionalità;
che, infine, nei giudizi di cui alle ordinanze emesse dal pretore
di Bologna, dal Tribunale di Treviso e dal Tribunale di Genova, ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale
ha concluso per l'inammissibilità delle sollevate questioni (in un
caso r.o. n. 189 del 1999 - segnatamente per irrilevanza "a seguito
della pubblicazione" del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.
563) o, comunque, per la loro infondatezza.
Considerato che tutte le ordinanze prospettano questioni analoghe
o, comunque, connesse, sicché i relativi giudizi vanno riuniti per
essere decisi con un'unica pronuncia;
che, in via preliminare, quanto al giudizio di cui all'ordinanza
di rimessione del Tribunale di Treviso, vanno dichiarate
inammissibili le costituzioni delle parti private - Atalmi Giorgio e
Danieli Giuliano, nonché Fondo di previdenza "G. Caccianiga" -
perché tardivamente proposte rispetto al termine previsto dagli
artt. 25 della legge n. 87 del 1953 e 3 delle norme integrative per i
giudizi dinanzi alla Corte costituzionale (cfr., ex plurimis,
ordinanza n. 360 del 1998);
che, sempre preliminarmente, va dichiarato inammissibile anche
l'intervento spiegato dall'INPS nel giudizio di cui all'ordinanza del
pretore di Venezia, giacché l'Istituto medesimo non riveste la
qualità di parte nel procedimento a quo;
che, successivamente alle ordinanze emesse dai Pretori di Bologna
e di Venezia, nonché dal Tribunale di Treviso, il legislatore è
intervenuto, con l'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
nella materia oggetto dei dubbi di costituzionalità prospettati dai
predetti giudici rimettenti;
che, segnatamente, il comma 3 del citato art. 59 ha stabilito
che, con decorrenza dal 1 gennaio 1998, "per tutti i soggetti nei cui
confronti trovino applicazione le forme pensionistiche definite in
aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico
obbligatorio" tra le quali, appunto, quelle contemplate dal decreto
legislativo
21 aprile 1993, n. 124, nonché quelle previste dal decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 357 e dal decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 563 - "il trattamento si consegue esclusivamente
in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla
disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza";
che, peraltro, con il menzionato comma 3, nonché con i commi 4,
32 e 33 dello stesso art. 59 della legge n. 449 del 1997, si è
inciso ulteriormente sulla disciplina delle predette forme
pensionistiche, prevedendosi una articolata regolamentazione che
investe la materia sia in taluni aspetti generali, sia in ambiti
specifici;
che, pertanto, in considerazione del richiamato jus superveniens,
si rende necessaria la restituzione degli atti ai predetti giudici a
quibus, essendo rimessa a costoro la valutazione, sotto il profilo
della perdurante rilevanza delle proposte questioni di
costituzionalità, di una eventuale incidenza della normativa
sopravvenuta sui giudizi di accertamento innanzi a loro pendenti;
che, infine, quanto alla questione di legittimità costituzionale
sollevata dal Tribunale di Genova con ordinanza emessa il 27 gennaio
1999, il giudice a quo nel delibare la sussistenza del requisito
della rilevanza della questione medesima, ha omesso - nonostante che
la vigenza del già ricordato art. 59 della legge n. 449 del 1997 sia
anteriore allo stesso atto di promovimento dell'incidente di
costituzionalità - qualsiasi valutazione in ordine all'influenza, o
meno, della menzionata disposizione sulla definizione del giudizio di
accertamento oggetto della sua cognizione;
che la questione è, dunque, manifestamente inammissibile,
giacché il Tribunale rimettente, in ragione della evidenziata
carente ponderazione in ordine al complessivo quadro normativo
vigente in materia, non ha assolto l'obbligo di motivare, in modo
adeguato ed esauriente, sulla rilevanza dei prospettati dubbi di
costituzionalità (vedi, da ultimo, ordinanza n. 60 del 1998).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 8-quinquies del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme
pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1,
lettera v, della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nel testo introdotto
dall'art. 15, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del
sistema pensionistico obbligatorio e complementare), sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 38, 39 e 41 della Costituzione, dal
Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe;
Ordina la restituzione degli atti al pretore di Bologna, al
pretore di Venezia ed al Tribunale di Treviso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 9 luglio 1999.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1999:289 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte