Ordinanza n. 29/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/02/2000 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1-sexieslegge 312/1985
- art. 1legge 312/1985
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies del
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la
tutela delle zone di particolare interesse ambientale), convertito in
legge 8 agosto 1985, n. 431, promosso con ordinanza emessa il 2
dicembre 1998 dal pretore di Latina nel procedimento penale a carico
di Caruso Daniela, iscritta al n. 261 del registro ordinanze 1999 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima
serie speciale, dell'anno 1999;
Udito nella camera di consiglio del 10 novembre 1999 il giudice
relatore Riccardo Chieppa;
Ritenuto che il pretore di Latina, con ordinanza emessa il 2
dicembre 1998 (r.o. n. 261 del 1999), nel corso di un procedimento
penale nel quale era chiamato ad applicare, tra l'altro, l'art.
1-sexies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni
urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse
ambientale), introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n.
431, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della
predetta norma;
che, ad avviso del giudice a quo, essa si porrebbe anzitutto in
contrasto con gli artt. 42 e 97 della Costituzione, rimandando alla
nozione di aree protette quale desumibile dalla espressa elencazione
normativa di cui all'art. 1 dello stesso decreto-legge n. 312 del
1985, che individua i beni oggetto di tutela per categoria;
che siffatta elencazione sarebbe illegittima, non consentendo che
la individuazione dei beni con naturale attitudine al vincolo e
conseguenti limitazioni al diritto di godimento e di disposizione
avvenga nelle forme del giusto procedimento, sia al fine di rendere
conoscibili le ragioni che connotano il particolare pregio del bene,
sia per consentire ai privati di introdurre le proprie osservazioni
ed istanze;
che, inoltre, la norma in questione recherebbe vulnus all'art. 9
della Costituzione, giacché il valore estetico culturale
risulterebbe individuato e riconosciuto non in quanto effettivamente
sussistente in relazione alle caratteristiche proprie del bene
stesso, ma attraverso la utilizzazione di caratteri e/o
qualificazioni meramente giuridiche;
che, nella prospettazione del giudice rimettente, l'art. 1-sexies
violerebbe, altresì, l'art. 25, secondo comma, della Costituzione,
per il contrasto con il principio della legalità, avuto riguardo
alla indeterminatezza della pena da applicare, oltre che della
condotta incriminata, individuata con generico riferimento alla
violazione delle disposizioni dello stesso decreto-legge n. 312 del
1985;
Considerato che la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1-sexies del decreto-legge n. 312 del 1985 è già stata
risolta in riferimento ai medesimi parametri invocati nel senso della
manifesta infondatezza con ordinanza n. 68 del 1998 (v. anche, per
taluni profili, ordinanze nn. 158 e 316 del 1998);
che, pertanto, essa va dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1-sexies del decreto-legge 27 giugno 1985,
n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare
interesse ambientale), introdotto dall'art. 1 della legge di
conversione 8 agosto 1985, n. 431, sollevata, in riferimento agli
artt. 9, 25, secondo comma, 42 e 97 della Costituzione, dal pretore
di Latina con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2000.
Il Presidente: Vassalli
Il relatore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 febbraio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:29 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte