Ordinanza n. 291/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/06/2002 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 210, comma 6,
del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un
procedimento penale, dal Tribunale di Milano con ordinanza del
20 giugno 2001, iscritta al n. 697 del registro ordinanze 2001 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, 1ª serie
speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2002 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che con ordinanza del 20 giugno 2001 il Tribunale di
Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma,
25, secondo comma, 101, secondo comma, 111, commi primo, terzo,
quarto, prima parte, e sesto, della Costituzione, questione di
costituzionalità dell'art. 210, comma 6, del codice di procedura
penale, nella parte in cui "facendo richiamo alle disposizioni
dell'art. 197-bis cod. proc. pen. e, quindi, anche al disposto del
comma 4, secondo periodo, di tale articolo, prevede che le persone
nei cui confronti si è proceduto per un reato reciprocamente
commesso in danno dell'imputato in unità di tempo e di luogo
rispetto a quello a lui ascritto, le quali, previo avvertimento di
cui all'art. 64, comma 3, lettera c) cod. proc. pen., non si
avvalgono della facoltà di non rispondere e perciò assumono
l'ufficio di testimone, non possono essere obbligate a deporre su
fatti che concernono la loro responsabilità in ordine al reato per
cui si è proceduto nei loro confronti";
che il tribunale premette in fatto di procedere nei confronti
di C.F.M., imputato, tra l'altro, del reato di lesioni volontarie
aggravate in danno di B.F., a carico del quale, su denuncia-querela
del primo, erano state espletate indagini per i reati reciproci di
ingiurie, minacce, lesioni personali, avvenuti nel medesimo contesto
spazio-temporale, e che all'esito delle indagini era stata emessa
ordinanza di archiviazione;
che nel dibattimento a carico di C.F.M. il pubblico ministero
aveva chiesto l'audizione di B.F., e che questi, interrogato in
relazione ai fatti addebitatigli, aveva a suo tempo reso
dichiarazioni concernenti la responsabilità di C.F.M;
che quindi, ad avviso del tribunale, B.F. deve essere ora
esaminato in dibattimento a norma dell'art. 210 cod. proc. pen.,
trattandosi di soggetto già indagato per un reato collegato a quello
per cui si procede ex art. 371, comma 2, lettera b) cod. proc. pen.,
con riferimento, in particolare, alla ipotesi di reati commessi da
più persone in danno reciproco le une delle altre;
che B.F., essendo stato sottoposto a interrogatorio in epoca
precedente alla data di entrata in vigore della legge 1 marzo 2001,
n. 63, non era stato avvisato che, ove avesse esercitato la facoltà
di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri,
avrebbe assunto in ordine a tali fatti l'ufficio di testimone, come
poi previsto dall'art. 64, comma 3, lettera c), cod. proc. pen., nel
testo introdotto dalla citata legge;
che, secondo il giudice a quo, ne consegue che B.F. dovrebbe
essere esaminato ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. e, in base a
una interpretazione "estensiva" del comma 6 dello stesso articolo, in
tale sede dovrà ricevere l'avvertimento ex art. 64, comma 3, lettera
c), cod. proc. pen., a cui il citato comma 6 rinvia testualmente;
che inoltre, dal momento che il soggetto sottoposto
all'esame, ove accetti di rispondere erga alios, assume l'ufficio di
testimone assistito ex art. 197-bis cod. proc. pen., trova
applicazione il comma 4 di tale articolo, secondo cui "il testimone
non può essere obbligato a deporre su fatti che concernono la
propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede o si è
proceduto nei suoi confronti";
che, ad avviso del rimettente, il "divieto di
autoincriminazione" a favore del testimone "assistito", riproduttivo
della disciplina autonomamente prevista dall'art. 198, comma 2, cod.
proc. pen. per il testimone "ordinario", sarebbe lesivo di diversi
precetti costituzionali in quanto, mentre il normale testimone è
"costretto" a rendere testimonianza, il testimone assistito assume
volontariamente tale ufficio, proprio in base all'opzione liberamente
esercitata a seguito dell'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3,
lettera c), cod. proc. pen.;
che il testimone "assistito" sarebbe già sufficientemente
garantito dal comma 5 dell'art. 197-bis cod. proc. pen., che sancisce
la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in detta veste, a
differenza di quanto accade per i testimoni "ordinari" che, se
rinunciano volontariamente al privilegio di cui all'art. 198, comma
2, cod. proc. pen., "sopportano tutte le conseguenze delle loro
dichiarazioni";
che la irragionevolezza della disciplina sarebbe tanto più
evidente in quanto nel caso di reati commessi da più persone in
danno reciproco le une delle altre in unità di tempo e di luogo non
è materialmente prospettabile che la persona che assume
volontariamente l'ufficio di testimone "assistito" sul fatto altrui
non venga esaminata anche sul fatto proprio, per cui, ferma la
garanzia del divieto di utilizzabilità di cui all'art. 197-bis comma
5, cod. proc. pen., si dovrebbe prevedere che la facoltà di non
rispondere non operi ove la testimonianza volontaria sul fatto altrui
sia strettamente compenetrata con il fatto proprio;
che, in particolare, il tribunale rimettente ritiene che la
disciplina censurata ostacola irragionevolmente:
il "diritto pubblico" all'accertamento dei fatti penalmente
rilevanti (artt. 3 e 25, secondo comma, Cost.) e l'attuazione della
giurisdizione mediante il giusto processo (art. 111, primo comma,
Cost.), lesi dalla mancata acquisizione di elementi di prova in
ragione dell'esercizio di una facoltà che non spiega autonoma
efficacia di garanzia;
l'esplicazione del giusto processo attraverso l'attuazione del
contraddittorio inteso come strumento di accertamento dei fatti
penalmente rilevanti (art. 111, quarto comma, prima parte, Cost.),
poiché è irragionevolmente consentito al soggetto di sottrarsi ad
alcune domande delle parti dopo avere volontariamente scelto di
deporre e a fronte della inutilizzabilità nei suoi confronti delle
dichiarazioni conseguenti;
il principio del razionale e motivato convincimento del giudice
(artt. 3, 101, secondo comma, 111, sesto comma, Cost.), cui sono
irragionevolmente sottratti elementi assunti in pubblico
contraddittorio, utili per la decisione nel merito;
il diritto di difesa dell'imputato e, in particolare, il diritto
a confrontarsi con l'accusatore e ad ottenere l'acquisizione di ogni
mezzo probatorio a favore (art. 111, terzo comma, Cost.), poiché la
mancata risposta ad alcune domande della difesa riguardanti fatti
concernenti la responsabilità del testimone potrebbe impedire
l'acquisizione di elementi favorevoli all'imputato;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
che, ad avviso dell'Avvocatura, la scelta di assicurare al
testimone assistito le garanzie e gli obblighi del normale testimone
appare coerente con l'impianto complessivo della legge n. 63 del
2001, malgrado dette garanzie possano far dubitare della idoneità di
tale disciplina ai fini della effettiva tutela del soggetto nei cui
confronti essa è stabilita.
Considerato che il Tribunale di Milano dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 210, comma 6, cod. proc. pen. nella parte in
cui prevede che, in caso di reati commessi da più persone in danno
reciproco le une delle altre in unità di tempo e di luogo, non può
essere obbligato a deporre su fatti che concernono la propria
responsabilità in ordine al reato per cui si è proceduto nei suoi
confronti il soggetto che, avendo ricevuto l'avviso di cui
all'art. 64, comma 3, lettera c), cod. proc. pen. e non essendosi
avvalso della facoltà di non rispondere, ha assunto la qualità di
testimone assistito;
che ad avviso del rimettente la garanzia - riconosciuta
dall'art. 210, comma 6, cod. proc. pen. grazie al richiamo operato
all'art. 197-bis cod. proc. pen. - di non essere obbligato a deporre
su fatti che concernono la propria responsabilità si porrebbe in
contrasto, nel caso di reati commessi dal testimone assistito e
dall'imputato in danno reciproco l'uno dell'altro, con l'interesse
pubblico all'accertamento dei fatti penalmente rilevanti (artt. 3 e
25, secondo comma, Cost.), con l'attuazione della giurisdizione
mediante il giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.), con il
principio del contraddittorio (art. 111, quarto comma, prima parte,
Cost.), con il principio del razionale e motivato convincimento del
giudice (artt. 3, 101, secondo comma, 111, sesto comma, Cost.), con
il diritto dell'imputato a confrontarsi con il suo accusatore e ad
ottenere l'acquisizione di ogni elemento di prova a suo favore
(art. 111, terzo comma, Cost.);
che, in sostanza, il giudice a quo ritiene che nella
specifica situazione sottoposta al suo esame il testimone assistito
sia sufficientemente garantito dal rischio di autoincriminazione
grazie al divieto generale, previsto dall'art. 197-bis, comma 5, cod.
proc. pen., di qualsiasi forma di utilizzazione contra se delle
dichiarazioni rese, e che l'ulteriore garanzia, prevista dal comma 4,
ultima parte, del medesimo articolo, di non essere obbligato a
deporre su fatti concernenti la propria responsabilità in ordine al
reato per cui si procede o si è proceduto nei suoi confronti, non ha
ragion d'essere ove prevista a favore di un soggetto che, dopo aver
ricevuto l'avviso di cui all'art. 64, comma 3, lettera c), cod. proc.
pen., ha volontariamente assunto l'ufficio di testimone;
che il principio nemo tenetur se detegere assicurato mediante
la garanzia che nessuno può essere obbligato a deporre su fatti dai
quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale, dovrebbe
dunque operare, secondo quanto disposto dall'art. 198, comma 2, cod.
proc. pen., solo in favore del soggetto che assume obbligatoriamente
l'ufficio di testimone;
che, nel dare attuazione con la legge n. 63 del 2001 alla
riforma dell'art. 111 Cost., il legislatore ha ridotto la sfera del
diritto al silenzio dell'imputato chiamato a rendere dichiarazioni
sul fatto altrui, istituendo la nuova figura del testimone assistito;
che, coerentemente con tale scelta, il legislatore, al fine
di evitare che l'imputato di reato connesso o collegato che abbia
assunto la qualità di testimone assistito si trovi costretto a
rendere dichiarazioni autoincriminanti, ha esteso a tale soggetto il
doppio livello di garanzie previsto per il testimone ordinario dagli
artt. 198, comma 2, e 63 cod. proc. pen., riconoscendogli da un lato,
in via preventiva, la facoltà di non rispondere alle domande sui
fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale in
ordine al reato per cui si procede o si è proceduto nei suoi
confronti (art. 197-bis, comma 4, cod. proc. pen.), e stabilendo,
dall'altro, il divieto generale di qualsiasi utilizzazione delle
dichiarazioni che potrebbero risolversi a posteriori in suo danno
(art. 197-bis, comma 5, cod. proc. pen.);
che il principio nemo tenetur se detegere è un corollario
essenziale dell'inviolabilità del diritto di difesa, destinato a
prevalere anche ove dovesse in concreto comportare l'impossibilità
di acquisire una prova nella peculiare situazione di reati commessi
da più persone in danno reciproco le une delle altre;
che la questione deve pertanto essere dichiarata
manifestamente infondata con riferimento a tutti i parametri presi in
considerazione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 210, comma 6, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo
comma, 25, secondo comma, 101, secondo comma, 111, commi primo,
terzo, quarto, prima parte, e sesto, della Costituzione, dal
Tribunale di Milano, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 giugno 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:291 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte