Ordinanza n. 292/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/06/2002 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 500Codice di procedura penale
- art. 195legge 63/2001
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 195, comma 4,
e 500 del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un
procedimento penale, dalla Corte di assise di Potenza con ordinanza
del 28 giugno 2001, iscritta al n. 779 del registro ordinanze 2001 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, 1ª serie
speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2002 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che con ordinanza del 28 giugno 2001 la Corte di assise
di Potenza ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111 e
112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
degli artt. 195, comma 4, e 500 del codice di procedura penale, come
modificati dalla legge 1 marzo 2001, n. 63;
che il rimettente premette che in dibattimento alcuni
imputati in procedimento connesso si erano avvalsi della facoltà di
non rispondere ex art. 210, comma 4, cod. proc. pen., mentre gli
ufficiali di polizia giudiziaria che nella fase delle indagini
preliminari avevano raccolto le dichiarazioni da loro rese quando non
erano ancora indagati non avevano potuto riferire sul contenuto di
tali dichiarazioni per il divieto sancito dal comma 4 dell'art. 195
cod. proc. pen;
che, ad avviso del giudice a quo, gli artt. 195, comma 4, e
500 cod. proc. pen. sarebbero in contrasto con l'art. 3 Cost., per
l'irragionevole disparità di trattamento introdotta dal divieto
della testimonianza de relato per i soli ufficiali o agenti di
polizia giudiziaria, "ritenuti, evidentemente, meno affidabili delle
altre persone, cui parimenti è conferita la capacità di
testimoniare, ciò in contrasto, peraltro, anche con l'impostazione
della Corte costituzionale, espressa nella sentenza n. 24 del 1992";
che la disciplina dettata dalle disposizioni censurate
violerebbe inoltre l'art. 24 Cost., e segnatamente il diritto di
difesa della persona offesa dal reato, "che ha il sicuro e
qualificato interesse a pervenire al raggiungimento della verità";
l'art. 25 Cost., dal quale discende la necessità che la verità
processuale sia aderente alla verità storica; l'art. 111 Cost., che
pone il principio di parità tra accusa e difesa, nel contraddittorio
tra le parti; l'art. 112 Cost., che finalizza l'obbligatorietà
dell'azione penale "all'accertamento necessario ed effettivo delle
responsabilità penali";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata,
riportandosi all'atto di intervento depositato nel giudizio promosso
con ordinanza n. 514 del r.o. del 2001 e deciso con la sentenza n. 32
del 2002.
Considerato che dall'ordinanza di rimessione non emerge alcuna
indicazione che consenta di individuare gli specifici profili di
incostituzionalità relativi all'art. 500 cod. proc. pen., evocato,
tra l'altro, nella sua globalità, senza ulteriori precisazioni;
che, lamentando la rimettente l'impossibilità di acquisire i
verbali delle precedenti dichiarazioni rese da imputati in
procedimento connesso che si sono avvalsi in dibattimento della
facoltà di non rispondere loro riconosciuta dall'art. 210, comma 4,
cod. proc. pen., la situazione processuale rappresentata sembrerebbe
peraltro regolata dall'art. 513, comma 2, cod. proc. pen;
che il difetto di adeguata motivazione sia sulla rilevanza,
sia sulla non manifesta infondatezza comporta la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
riferita all'art. 500 cod. proc. pen;
che, per quanto attiene all'art. 195, comma 4, cod. proc.
pen., con la sentenza n. 32 del 2002, successiva all'ordinanza di
rimessione, questa Corte ha dichiarato infondate, in riferimento
all'art. 3 Cost., questioni analoghe sollevate sulla base di
argomentazioni che traevano anch'esse spunto da quelle svolte nella
sentenza n. 24 del 1992, rilevando come, rispetto al momento in cui
tale sentenza era stata emessa, "è profondamente mutato non solo il
sistema delle norme che disciplinano l'attività investigativa della
polizia giudiziaria e il regime della lettura degli atti
irripetibili, ma, ciò che più conta, il quadro di riferimento
costituzionale, ora integrato dalla previsione, contenuta nella prima
parte del quarto comma dell'art. 111 Cost., del principio del
contraddittorio nella formazione della prova";
che, nell'ambito della disciplina attuativa di tale
principio, il divieto della testimonianza indiretta degli ufficiali e
agenti di polizia giudiziaria previsto dalla norma censurata è volto
ad evitare che dichiarazioni unilateralmente raccolte nel corso delle
indagini preliminari possano surrettiziamente confluire nel materiale
probatorio utilizzabile in giudizio;
che la disciplina sottoposta a scrutinio di costituzionalità
è coerente con la regola di esclusione probatoria dettata
dall'art. 500, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui le dichiarazioni
raccolte nel corso delle indagini preliminari "possono essere
utilizzate ai fini della credibilità del teste", ma non come prova
dei fatti in esse affermati (v. ordinanza n. 36 del 2002), salvi i
casi specificamente considerati dai commi 4, 6 e 7 del medesimo
articolo, nonché dall'art. 512 cod. proc. pen;
che tali rilievi valgono anche per le ulteriori censure
prospettate in riferimento agli artt. 24, 25, 111 e 112 Cost., con le
quali il giudice a quo lamenta, in sostanza, la perdita di elementi
di conoscenza e il nocumento che ne conseguirebbe per l'accertamento
della verità;
che infatti la norma censurata, essendo finalizzata ad
evitare l'elusione del contraddittorio nella formazione della prova,
è essa stessa espressione di un principio assunto a regola
costituzionale;
che per la parte riferita all'art. 195, comma 4, cod. proc.
pen. la questione va pertanto dichiarata manifestamente infondata in
riferimento a tutti i parametri evocati.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 500 del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111 e 112
della Costituzione, dalla Corte di assise di Potenza, con l'ordinanza
in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111
e 112 della Costituzione, dalla Corte di assise di Potenza, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 giugno 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:292 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte