Ordinanza n. 293/1990
Altra decisione · depositata il 14/06/1990 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 544/1988
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 36Costituzione
- art. 38Costituzione
- art. 54Costituzione
- art. 5legge 544/1988
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge
28 dicembre 1988, n. 544 (Elevazione dei livelli dei trattamenti
sociali e miglioramenti delle pensioni), in relazione alle leggi 1°
aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza), 20 novembre 1987, n. 472 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387,
recante copertura finanziaria del decreto del Presidente della
Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo
contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato
ed estensione agli altri Corpi di polizia), 11 luglio 1980, n. 312
(Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare
dello Stato), e 6 agosto 1981, n. 432 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, concernente
copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di
attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale
civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale
civile e militare escluso dalla contrattazione), promosso con
ordinanza emessa il 20 ottobre 1989 dalla Corte dei conti, sul
ricorso proposto da Federico Rinaldo, iscritta al n. 117 del registro
ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 1990 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio in cui il ricorrente,
appuntato di P.S. in pensione aveva richiesto la riliquidazione del
proprio trattamento pensionistico, la Corte dei conti, con ordinanza
emessa il 20 ottobre 1989 ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in relazione agli artt. 3, 36, 38 e 54 della
Costituzione, dell'art. 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, nella
parte in cui si limita ad accordare ai pensionati meri aumenti con
diverse decorrenze, anziché disporre la riliquidazione delle
pensioni in rapporto alla dinamica salariale medio tempore
prodottasi;
che il giudice a quo, citando due precedenti ordinanze di
rimessione - la prima emessa con riguardo alle "pensioni d'annata"
dei dirigenti dello Stato, la seconda avente ad oggetto la posizione
del personale delle forze di polizia - osserva come la ratio della
sentenza di questa Corte n. 501 del 1988, concernente i magistrati ed
equiparati, ben potrebbe essere estesa a tutte le categorie di
personale che hanno goduto di miglioramenti del trattamento di
servizio; che la Corte rimettente motiva per relationem sulla
questione attraverso il richiamo delle predette ordinanze,
aggiungendo un ulteriore argomento secondo cui la riliquidazione
automatica sarebbe in realtà preclusa da una destinazione delle
ritenute operate in favore della cassa delle pensioni civili e
militari dello Stato a finalità diverse dagli originari scopi
istituzionali, in quanto acquisiti al bilancio dello Stato;
che sul punto il giudice a quo si riferisce ai princip/'
affermati nella sentenza di questa Corte n. 241 del 1989 per cui le
finalità del prelievo a carico del lavoratore dipendente impongono
la destinazione dei proventi in favore della categoria assoggettata
al prelievo, onde la censurata normativa porrebbe dubbi ulteriori di
costituzionalità "in quanto non prevede un razionale e non
discriminatorio meccanismo contributivo in merito alle ritenute dei
dipendenti";
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha chiesto la
declaratoria d'infondatezza rilevando l'identità della questione
rispetto a quella, più sopra citata, concernente le forze di
polizia;
Considerato che analoga questione è stata recentemente sollevata,
sempre dalla Corte dei conti (sezione giurisdizionale per la
Sardegna);
che è stata a riguardo disposta la restituzione degli atti al
giudice a quo per il riesame dell'intera problematica alla luce del
mutato quadro di riferimento normativo costituito dalle leggi 27
dicembre 1989, n. 407, e 27 dicembre 1989, n. 409;
che la medesima soluzione va adottata nel caso di specie, del
tutto identici risultando i termini del problema;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti relativi all'ordinanza in
epigrafe alla Corte dei conti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 giugno 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:293 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte