Ordinanza n. 293/1999
Altra decisione · depositata il 09/07/1999 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 662/1996
citata
- art. 3Costituzione
- art. 102Costituzione
- art. 103Costituzione
- art. 104Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 25Costituzione
- art. 38Costituzione
- art. 36legge 448/1998
- art. 73legge 608/1996
- art. 1legge 608/1996
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181,
182 e 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), promossi con ordinanze
emesse il 27 maggio, il 17 aprile, il 6 giugno, il 27 maggio, il 4
luglio (n. 2 ordinanze), il 9 maggio, il 22 aprile, il 19 giugno (n.
2 ordinanze), il 29 maggio, il 6, il 20 e il 19 giugno 1997 dal
pretore di Nocera Inferiore, rispettivamente iscritte ai nn. 546,
547, 554, 572, 724, 799 809, 854, 855, 856, 858, 862, 873, 890 del
registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 37, 38, 43, 47, 48, 50, 52 e 53, prima serie speciale,
dell'anno 1998.
Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S. nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1999 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che, nel corso di tre giudizi - instaurati per ottenere la
ricostruzione dei relativi trattamenti pensionistici in base alla
sentenza n. 495 del 1993 della Corte costituzionale -, il pretore di
Nocera Inferiore, con altrettante ordinanze di identico contenuto
emesse il 22 aprile (r.o. n. 854 del 1997) ed il 19 giugno 1997 (r.o.
nn. 855 e 856 del 1997), ha sollevato questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge 23
dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica);
che, secondo il rimettente, la censurata disciplina -
sopravvenuta nelle more dei giudizi e contenente una serie di
disposizioni dirette a risolvere il problema del rimborso delle somme
maturate dagli aventi diritto in applicazione della citata sentenza
della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e della sentenza n. 240
del 1994 - viola: a) gli artt. 3, 102, 103 e 104 della Costituzione,
là dove, al comma 181, prevede il pagamento delle somme dovute
mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato; b)
l'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui, sempre al comma 181
- prevede che tale pagamento avvenga sulla base di elenchi
riepilogativi che gli enti provvederanno annualmente ad inviare al
Ministero del Tesoro; c) l'art. 3 della Costituzione, nella parte in
cui, al comma 182, esclude che nella determinazione dell'importo
maturato concorrano interessi e rivalutazione; d) gli artt. 24 e 25
della Costituzione, là dove dispone, al comma 183, l'estinzione
d'ufficio dei giudizi pendenti con compensazione delle spese di lite;
che, nel corso di undici giudizi analoghi, lo stesso pretore di
Nocera Inferiore, con altrettante ordinanze di identico contenuto
emesse il 17 aprile (r.o. n. 547 del 1997), il 9 maggio (r.o. n. 809
del 1997), il 27 maggio (r.o. nn. 546 e 572 del 1997), il 29 maggio
(r.o. n. 858 del 1997), il 6 giugno (r.o. nn. 554 e 862 del 1997), il
19 giugno (r.o. n. 890 del 1997), il 20 giugno (r.o. n. 873 del
1997) ed il 4 luglio 1997 (r.o. nn. 724 e 799 del 1997), ha sollevato
questioni di legittimità costituzionale del citato art. 1, commi
181, 182 e 183, della legge n. 662 del 1996;
che, a giudizio del rimettente, le norme impugnate si pongono in
contrasto: a) con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, al
comma 181, prevede il pagamento delle somme dovute in sei annualità
e mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato; b)
con l'art. 3 della Costituzione, là dove, al comma 182, esclude che
sulle somme dovute siano corrisposti interessi e rivalutazione
monetaria; c) con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in
cui - sempre al comma 182 - sancisce l'esclusione del rimborso agli
eredi non aventi diritto alla pensione di reversibilità; d) con
l'art. 24 della Costituzione, là dove dispone l'estinzione d'ufficio
dei giudizi pendenti, con compensazione delle spese di lite;
che, in tutti i giudizi, è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità ovvero per
l'infondatezza delle sollevate questioni;
che, nei giudizi promossi con r.o. nn. 546, 572, 724, 799, 809,
854, 858, 873 e 890 del 1997, si è costituito l'INPS, concludendo
per la non fondatezza delle sollevate questioni.
Considerato che per l'analogia delle sollevate questioni i giudizi
possono essere riuniti e congiuntamente decisi;
che la normativa impugnata dal pretore rimettente è stata,
successivamente alla proposizione degli odierni incidenti di
costituzionalità, in vari punti modificata;
che, in particolare, il d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in
legge 28 maggio 1997, n. 140, è intervenuto sul complessivo
denunciato meccanismo di rimborso dei relativi crediti mediante
emissione di titoli di Stato, prevedendone viceversa il pagamento in
contanti, pur se con le medesime cadenze temporali;
che, inoltre, la legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha previsto
l'erogazione di una somma pari al 5% a titolo d'interessi sugli
arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995 (art. 36, comma 1)
e l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli arretrati,
degli eredi dell'interessato anche allorché il decesso di questi sia
avvenuto anteriormente al 30 marzo 1996 (art. 36, comma 2);
che, infine, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato
la portata applicativa della c.d. clausola di salvezza contenuta
nell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608,
interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi da questa
norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi in
materia;
che, così disponendo, il legislatore ha notevolmente inciso
sulla normativa denunciata, e dunque il giudice a quo deve procedere
ad una nuova valutazione della rilevanza delle sollevate questioni
(cfr. ordinanze nn. 31, 165 e 166 del 1999);
che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti al
giudice stesso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al pretore di
Nocera Inferiore.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 9 luglio 1999.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1999:293 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte