Ordinanza n. 294/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1992 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 513Codice di procedura penale
- art. 2legge 81/1987
usata come parametro
citata
- art. 210Codice di procedura penale
- art. 26legge 81/1987
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 513, secondo
comma, del codice di procedura penale, e 2, n. 76, della legge 16
febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica
per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), promosso con
ordinanza emessa il 30 ottobre 1991 dal Tribunale di Trapani nel
procedimento penale a carico di Peralta Antonello, iscritta al n. 17
del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il Tribunale di Trapani, con ordinanza del 30 ottobre
1991, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della
Costituzione - questione di legittimità costituzionale degli artt.
2, n. 76, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 e 513, secondo comma,
del codice di procedura penale "nella parte in cui vietano che possa
darsi lettura delle dichiarazioni rese al pubblico ministero o al
giudice durante le indagini preliminari da imputato di reato connesso
o collegato per il quale è in corso separato procedimento e citato
ai sensi dell'art. 210 del codice di procedura penale, qualora lo
stesso, comparso, dichiari di volersi avvalere della facoltà di non
rispondere":
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
concludendo per l'infondatezza della questione;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 254 del 1992, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, secondo
comma, del codice di procedura penale "nella parte in cui non prevede
che il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali
delle dichiarazioni di cui al primo comma del medesimo articolo rese
dalle persone indicate nell'art. 210, qualora queste si avvalgano
della facoltà di non rispondere";
che, con la medesima sentenza, è stata dichiarata non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, n. 76, della
legge 16 febbraio 1987, n. 81, in riferimento ai medesimi parametri
costituzionali invocati nel presente giudizio;
che, pertanto, va dichiarata la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, secondo
comma, del codice di procedura penale e la manifesta infondatezza di
quella relativa all'art. 2, n. 76, della legge 16 febbraio 1987, n.
81;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del codice
di procedura penale - sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 111
e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Trapani con l'ordinanza in
epigrafe -, norma già dichiarata illegittima, nella parte indicata
in motivazione, con sentenza n. 254 del 1992;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, n. 76, della legge 16 febbraio 1987, n.
81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione
del nuovo codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli
artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Trapani
con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 22 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:294 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte