Ordinanza n. 294/1999
Altra decisione · depositata il 09/07/1999 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 662/1996
usata come parametro
citata
- art. 36legge 448/1998
- art. 73legge 608/1996
- art. 1legge 608/1996
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181,
182 e 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), promossi con ordinanze
emesse il 9 maggio 1997 dal pretore di Montepulciano, il 19 giugno
1997 dal tribunale di Lagonegro, il 14 febbraio 1997 dal tribunale di
Ancona, il 27 gennaio 1997 dal pretore di Camerino e il 24 giugno
1997 dal pretore di Caltanissetta, rispettivamente iscritte ai nn.
606, 681, 743, 773 e 833 del registro ordinanze 1997 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 39, 42, 44, 46 e 49 -
prima serie speciale - dell'anno 1997;
Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S. nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1999 il giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio - instaurato per ottenere la
ricostruzione del trattamento pensionistico in base alla sentenza n.
495 del 1993 della Corte costituzionale -, il pretore di
Montepulciano, con ordinanza emessa il 9 maggio 1997 (r.o. n. 606 del
1997), ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge 23 dicembre 1996, n.
662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);
che, secondo il rimettente, la censurata disciplina -
sopravvenuta nelle more del giudizio e contenente una serie di
disposizioni dirette a risolvere il problema del rimborso delle somme
maturate dagli aventi diritto in applicazione della citata sentenza
della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e della sentenza n. 240
del 1994 - viola gli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione, nella
parte in cui prevede: a) il rimborso delle somme dovute ai pensionati
in sei annualità ed in titoli di Stato; b) l'esclusione della
corresponsione sul dovuto di interessi e rivalutazione monetaria; c)
l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti, con compensazione tra le
parti delle spese di lite;
che, nel corso di altro analogo giudizio in grado d'appello, il
tribunale di Lagonegro, con ordinanza emessa il 19 giugno 1997 (r.o.
n. 681 del 1997), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale del citato art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge
n. 662 del 1996;
che, a giudizio del rimettente, le norme impugnate si pongono in
contrasto con gli artt. 3, 24, 38, 42 e 136 della Costituzione, in
quanto - disponendo l'estinzione ope legis dei giudizi in corso, in
correlazione all'esclusione degli interessi legali e della
rivalutazione monetaria sul dovuto ed alla previsione di un'anomala
forma di datio in solutum senza il consenso del creditore -: a) crea
un'irragionevole disparità di trattamento; b) impedisce l'attuazione
delle citate pronunce d'incostituzionalità; c) preclude l'esercizio
del diritto alla tutela giurisdizionale; d) impedisce il
conseguimento di un livello sufficiente della prestazione
previdenziale; e) deroga ingiustificatamente al regime delle
successioni mortis causa;
che, nel corso di altro identico giudizio in grado di appello, il
tribunale di Ancona, con ordinanza emessa il 14 febbraio 1997 (r.o.
n. 743 del 1997), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183 della citata legge
n. 662 del 1996;
che, secondo il rimettente, la normativa denunciata viola: a)
l'art. 136 della Costituzione, sostanzialmente riproducendo una
disciplina già dichiarata costituzionalmente illegittima, e con ciò
violando il giudicato costituzionale; b) gli artt. 3, 24 e 38 della
Costituzione, escludendo che sulle somme dovute agli interessati
siano corrisposti interessi e rivalutazione monetaria; c) l'art. 24
della Costituzione, prevedendo l'estinzione d'ufficio dei giudizi
pendenti, con compensazione tra le parti delle spese di lite; d)
l'art. 3 della Costituzione, disciplinando una forma anomala di
estinzione dell'obbligazione mediante una datio in solutum senza
consenso del creditore;
che il pretore di Camerino, con ordinanza emessa il 27 gennaio
1997 (r.o. n. 773 del 1997), ha sollevato questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge n. 662
del 1996. In particolare, il rimettente censura: a) il comma 181,
nella parte in cui stabilisce che il pagamento delle somme dovute
agli interessati sia effettuato, in sei annualità, mediante
assegnazione di titoli di Stato, per contrasto con l'art. 3 della
Costituzione; b) il comma 182, nella parte in cui esclude la
concorrenza di interessi e rivalutazione monetaria sul credito, per
violazione dell'art. 3 della Costituzione; c) sempre il comma 182,
nella parte in cui stabilisce che il diritto al rimborso spetta solo
ai soggetti interessati ed ai loro superstiti aventi titolo alla
pensione di reversibilità, per violazione degli artt. 3 e 38 della
Costituzione; d) il comma 183, nella parte in cui prevede
l'estinzione dei giudizi con compensazione delle spese e
l'inefficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in
giudicato, per violazione dell'art. 24 della Costituzione;
che il pretore di Caltanissetta, con ordinanza emessa il 24
giugno 1997 (r.o. n. 833 del 1997), ha a sua volta sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n.
662 del 1996: a) relativamente al comma 183, per contrasto con gli
artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede
l'estinzione dei giudizi pendenti e la compensazione tra le parti
delle spese di lite; b) relativamente al comma 181, per violazione
degli artt. 3 e 38 della Costituzione, là dove dispone la dilazione
dei pagamenti in sei annualità; c) relativamente comma 182, per
violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui
esclude interessi e rivalutazione monetaria sul dovuto;
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza
delle sollevate questioni, e si è costituito l'I.N.P.S., concludendo
per la non fondatezza delle sollevate questioni;
Considerato che per l'analogia delle sollevate questioni i giudizi
possono essere riuniti e congiuntamente decisi;
che la normativa impugnata dalle autorità rimettenti è stata,
successivamente alla proposizione degli odierni incidenti di
costituzionalità, in vari punti modificata;
che, in particolare, il d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in
legge 28 maggio 1997, n. 140, è intervenuto sul complessivo
denunciato meccanismo di rimborso dei relativi crediti mediante
emissione di titoli di Stato, prevedendone viceversa il pagamento in
contanti, pur se con le medesime cadenze temporali;
che, inoltre, la legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha previsto
l'erogazione di una somma pari al 5% a titolo d'interessi sugli
arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995 (art. 36, comma 1)
e l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli arretrati,
degli eredi dell'interessato anche allorché il decesso di questi sia
avvenuto anteriormente al 30 marzo 1996 (art. 36, comma 2);
che, infine, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato
la portata applicativa della c.d. clausola di salvezza contenuta
nell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608,
interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi da questa
norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi in
materia;
che, così disponendo, il legislatore ha notevolmente inciso
sulla normativa denunciata, e dunque i giudici rimettenti devono
procedere ad una nuova valutazione della rilevanza delle sollevate
questioni (cfr. ordinanze nn. 31, 165 e 166 del 1999);
che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti ai
giudici stessi;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alle autorità
giudiziarie indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 9 luglio 1999.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1999:294 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte