Ordinanza n. 30/1985
Altra decisione · depositata il 30/01/1985 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 16d.P.R. 636/1972
usata come parametro
citata
- art. 1legge 576/1975
- art. 5legge 576/1975
- art. 7legge 576/1975
- art. 1legge 114/1977
- art. 19legge 114/1977
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del
contenzioso tributario); degli artt. 1, 5 e 7 della legge 2 dicembre
1975, n. 576 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle
successioni), promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1977 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Torino sul ricorso proposto da
Valentini Liliana ed altri, iscritta al n. 340 del registro ordinanze
1977 e pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 258
dell'anno 1977.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Torino - a
seguito di ricorso proposto da Valentini Liliana ed altri, diretto ad
accertare, in prevenzione di eventuali atti impositivi, l'insussistenza
dell'obbligo del cumulo dei redditi dei coniugi, nonché della
responsabilità solidale dei medesimi per le imposte rispettivamente e
autonomamente dovute - ha sollevato con ordinanza 12 gennaio 1977
questione di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 16 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 in quanto,
sussistendo incertezza sull'ammissibilità, nel processo tributario,
dell'azione di accertamento negativo dell'obbligazione tributaria, non
sembra garantita la tutela preventiva dei diritti del cittadino in
materia tributaria, con violazione dell'art. 24 della Costituzione;
b) degli artt. 1, 5 e 7 della legge 2 dicembre 1975, n. 576,
contenenti norme sul cumulo dei redditi dei coniugi e sulla
responsabilità solidale dei medesimi, in riferimento agli artt. 3, 4,
29, 31, 35, 37 e 53 Cost. in base agli argomenti addotti dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 179 del 1976.
Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, gli
artt. da 1 a 7 della legge n. 576/1975 sono stati abrogati dall'art. 1
della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni della disciplina
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), e che, inoltre, l'art.
19 della legge n. 114/1977 ha dettato norme transitorie per l'imposta
relativa ai redditi posseduti dai coniugi nell'anno 1975 (da ritenere,
in relazione alla natura preventiva dell'azione dei contribuenti ed al
tempo di presentazione del ricorso, oggetto di contestazione nella
specie);
che, pertanto, soppresso mediante ius superveniens l'istituto del
"cumulo", all'esclusione della cui applicazione era strumentale
l'azione di accertamento negativo, si determina la necessità di
restituzione degli atti al giudice a quo per il riesame della rilevanza
sia, in ragione dell'ius superveniens, della questione sub b), che, in
ragione della cennata strumentalità, della questione sub a).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di
primo grado di Torino.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:30 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte