Ordinanza n. 30/1999
Altra decisione · depositata il 11/02/1999 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 513legge 267/1997
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 1,
del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 7 agosto
1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura
penale in tema di valutazione delle prove), promosso con ordinanza
emessa il 6 luglio 1998 dal Tribunale di Nola nel procedimento penale
a carico di D. F. ed altri, iscritta al n. 808 del registro ordinanze
1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44,
prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1999 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il Tribunale di Nola (r.o. n. 808 del 1998) ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 101,
secondo comma, 111, primo comma, e 112 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 1, del codice di
procedura penale, come modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267
(Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema
di valutazione delle prove), nella parte in cui tale norma subordina
al consenso degli altri imputati l'utilizzabilità ai fini della
decisione delle dichiarazioni rese dal coimputato che non si presenti
al dibattimento o si avvalga in tale sede della facoltà di non
rispondere;
che a giudizio del rimettente la norma impugnata viola l'art. 3
Cost., per l'irragionevole sacrificio imposto, in nome della tutela
del contraddittorio, all'utilizzazione di fonti di prova divenute
irripetibili, nonché per la disparità di trattamento che tale
disciplina comporta nei confronti delle dichiarazioni rese dai
prossimi congiunti che si avvalgono della facoltà di non
testimoniare e delle dichiarazioni rese da un imputato di reato
connesso, di cui non sia possibile ottenere la presenza per fatti o
circostanze imprevedibili (art. 513, comma 2, prima parte, cod. proc.
pen.);
che ancora, a giudizio del rimettente, sono violati gli artt. 3
e 112 Cost., perché l'impossibilità di utilizzare atti, la cui
irripetibilità è oggettivamente sopravvenuta e non poteva essere
prevista, determina un irragionevole ostacolo all'esercizio
dell'azione penale;
che vi sarebbe infine lesione degli artt. 25, 101, comma secondo,
e 111 Cost., perché la disciplina impugnata attribuisce alle parti
il potere di disporre della prova, sottraendola così alla
valutazione del giudice e sacrificando la finalità primaria del
processo penale, che è la ricerca della verità per una giusta
decisione;
che la questione è stata sollevata nel corso di un dibattimento
nel quale un imputato, citato per la prima volta a comparire dopo
l'entrata in vigore della legge per essere sottoposto ad esame, ha
dichiarato di rinunciare a presenziare al dibattimento, e che i
difensori degli altri imputati non hanno prestato il consenso alla
utilizzazione delle dichiarazioni rese in precedenza;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per l'omessa
indicazione dei parametri costituzionali di riferimento e comunque
perché analoga ad altre sulle quali la Corte si è già pronunciata
con la sentenza n. 361 del 1998.
Considerato che il rimettente, muovendo dal quadro normativo
risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 7 agosto 1997, n.
267, sottopone a censura il regime di inutilizzabilità ai fini della
decisione, in mancanza del consenso degli altri imputati, delle
dichiarazioni rese sul fatto altrui dal coimputato che in
dibattimento rifiuti di sottoporsi all'esame o si avvalga della
facoltà di non rispondere;
che, successivamente alla emissione dell'ordinanza di rimessione,
questa Corte, con sentenza n. 361 del 1998, ha inciso sul predetto
quadro normativo, dichiarando la illegittimità costituzionale in
parte qua tra l'altro, degli artt. 513, comma 2, ultimo periodo e 210
del codice di procedura penale;
che, per effetto di detta pronuncia, qualora il coimputato, che
abbia in precedenza reso dichiarazioni su fatti concernenti la
responsabilità di altri, in dibattimento rifiuti o comunque ometta
in tutto o in parte di rispondere su tali fatti, si applica la
disciplina degli artt. 210 e 513, comma 2, cod. proc. pen., nonché,
in mancanza dell'accordo delle parti, il meccanismo delle
contestazioni previsto dall'art. 500, commi 2-bis e 4, cod. proc.
pen;
che pertanto occorre restituire gli atti al giudice rimettente
affinché verifichi se, alla luce della nuova disciplina applicabile
a seguito della sentenza n. 361 del 1998, la questione sollevata sia
tuttora rilevante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Nola.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:30 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte