Ordinanza n. 300/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/07/1993 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12-bislegge 74/1987
- art. 16legge 74/1987
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 36Costituzione
- art. 17legge 74/1987
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12- bis della
legge 1° dicembre 1970, n. 898, (Disciplina dei casi di scioglimento
del matrimonio) introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n.
74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di
matrimonio), promosso con ordinanza emessa il 24 giugno 1992 dal
Tribunale di Siena nei procedimenti civili riuniti vertenti tra
Ancillotti Lucia e Dari Enzo e da Dari Enzo e Ancillotti Lucia,
iscritta al n. 59 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale,
dell'anno 1993;
Visti l'atto di costituzione di Dari Enzo nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 maggio 1993 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che con ordinanza del 24 giugno 1992, pervenuta alla
Corte il 3 febbraio 1993, il Tribunale di Siena ha proposto questione
di legittimità costituzionale, per contrasto con gli articoli 3 e 36
della Costituzione, dell'articolo 12- bis della legge 1° dicembre
1970 n. 898, introdotto dall'articolo 17 recte 16 della legge 6 marzo
1987 n. 74, secondo cui il coniuge divorziato, se non passato a nuove
nozze ed in quanto titolare dell'assegno divorzile, ha diritto al 40
per cento dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro
coniuge, per la parte di tale indennità riferibile agli anni in cui
il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio;
che il giudice a quo ritiene che tale norma parifica
irrazionalmente situazioni diverse, in quanto attribuisce la medesima
quota dell'indennità di fine rapporto, commisurata alla durata del
matrimonio, computando in essa anche il periodo di separazione,
prescindendo dalla durata di tale periodo, nonché dalle condizioni
personali ed economiche dei coniugi divorziati, dalle ragioni del
fallimento del matrimonio, dall'entità del contributo reciproco alla
conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e, infine, dalla misura dell'assegno divorzile;
che il giudice a quo ritiene che, in ragione delle medesime
incongruenze, la norma violi altresì l'articolo 36 della
Costituzione, perché incide sul diritto del lavoratore ad un
emolumento di natura sicuramente retributiva;
che la parte privata costituita ha aderito all'eccezione, mentre
il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel giudizio a
mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la stessa
sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata;
Considerato che questione sostanzialmente identica, riferita
peraltro agli articoli 3 e 38 della Costituzione, è stata dichiarata
non fondata da questa Corte con sentenza n. 23 del 1991 e che il
giudice a quo non ha prospettato profili nuovi rispetto a quelli
esaminati da tale pronunzia.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 12- bis della legge 1° dicembre 1970 n.
898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), introdotto
dall'articolo 16 della legge 6 marzo 1987 n. 74 (Nuove norme sulla
disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), sollevata, con
riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale di
Siena con ordinanza del 24 giugno 1992.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 1° luglio 1993.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1993:300 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte