Ordinanza n. 301/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/2001 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 87Costituzione
- art. 4legge 249/1968
- art. 6legge 775/1970
citata
- art. 11Ricorsi amministrativi
- art. 12Ricorsi amministrativi
- art. 13Ricorsi amministrativi
- art. 14Ricorsi amministrativi
- art. 17legge 127/1997
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 8, 9 e 10
del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei
procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), in connessione
con gli articoli 11, 12, 13 e 14 del medesimo d.P.R., promosso con
ordinanza emessa il 5 luglio 2000 dal Tribunale amministrativo
regionale della Calabria - sezione staccata di Reggio Calabria,
iscritta al n. 754 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, 1a serie speciale,
dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 giugno 2001 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che, nel corso del giudizio introdotto dal comune di
Reggio Calabria con atto di opposizione a ricorso straordinario, il
Tribunale amministrativo regionale della Calabria - sezione staccata
di Reggio Calabria, con ordinanza emessa il 5 luglio 2000, ha
sollevato, in riferimento agli articoli 76, 77, primo comma, e 87
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli
articoli 8, 9 e 10 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
(Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi
amministrativi), in connessione con gli articoli 11, 12, 13 e 14 del
medesimo d.P.R;
che il remittente, respinte le eccezioni di inammissibilità
del ricorso straordinario proposte dall'amministrazione comunale,
prospetta in primo luogo la violazione degli artt. 76 e 77 della
Costituzione, sia sotto il profilo della mancanza nell'articolo 4
della legge 18 marzo 1968, n. 249 (Delega al Governo per il
riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento
delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni
dei dipendenti statali), come sostituito dall'articolo 6 della legge
28 ottobre 1970, n. 775 (Modifiche ed integrazioni alla legge
18 marzo 1968, n. 249), di una specifica disposizione volta a
delegare il Governo a dettare una nuova disciplina dei ricorsi
amministrativi, sia sotto il profilo della assoluta carenza di
principi e criteri direttivi nella legge di delegazione in relazione,
in particolare, alle linee della disciplina del ricorso straordinario
e ai poteri del Consiglio di Stato nel procedimento che ha preceduto
l'emanazione del d.P.R. n. 1199 del 1971;
che, ad avviso del remittente, le medesime disposizioni
violerebbero l'articolo 87 della Costituzione, posto che
attribuirebbero al Presidente della Repubblica una competenza
ulteriore rispetto a quelle previste in Costituzione;
che, in via subordinata, il giudice a quo rileva che,
quand'anche si volesse ritenere che nell'oggetto della delega
contenuta nell'articolo 4 della legge n. 249 del 1968, come
sostituito dall'articolo 6 della legge n. 775 del 1970, fosse incluso
il potere di disciplinare il ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, la normativa del d.P.R. n. 1199 del 1971
contrasterebbe ugualmente con l'articolo 76 della Costituzione;
che infatti, prosegue il remittente, il citato articolo 4,
nel conferire al Governo la delega per disciplinare i singoli
procedimenti amministrativi nei vari settori, aveva dettato i
seguenti principi e criteri: "si dovrà sempre tendere alla
semplificazione e allo snellimento delle procedure, in modo da
rendere quanto più sollecita ed economica l'azione amministrativa, e
a tal fine dovrà realizzarsi, tra l'altro, l'eliminazione delle
duplicazioni di competenza, dei concerti non necessari e dei pareri
[...] che non siano essenziali per una adeguata valutazione del
pubblico interesse o per la consistente tutela degli interessi dei
cittadini";
che il d.P.R. n. 1199 del 1971, secondo il giudice a quo, non
si sarebbe attenuto, quanto alla disciplina del ricorso
straordinario, ai principi e criteri imposti dalla delega per diversi
aspetti: il termine per la proposizione del ricorso straordinario
sarebbe più ampio di quello previsto per gli altri ricorsi
amministrativi; termini sovrabbondanti sarebbero previsti per
l'istruttoria del ricorso; il termine finale del procedimento sarebbe
del tutto incerto; in tale procedimento non sarebbe applicabile la
normativa [art. 17, comma 27, della legge 15 maggio 1997, n. 127
(Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e
dei procedimenti di decisione e di controllo)], che consente di
provvedere, scaduto un termine congruo, anche senza attendere il
parere del Consiglio di Stato; il Ministro competente potrebbe
chiedere al Consiglio di Stato un nuovo avviso in revisione; il
Ministro che intende proporre una decisione difforme dal parere del
Consiglio di Stato deve sottoporre l'affare alla deliberazione del
Consiglio dei ministri, quale che ne sia la materia o il valore;
l'inottemperanza alle decisioni sul ricorso straordinario
comporterebbe la necessità, per l'interessato, di rivolgersi al
giudice amministrativo con il rito ordinario;
che, ad avviso del remittente, anche il criterio della
economicità sarebbe violato dalla disciplina posta dal d.P.R.
n. 1199 del 1971, oltre che per l'esuberanza procedimentale già
rilevata, anche per le seguenti altre ragioni: il ricorso
straordinario attiva i vertici dei Ministeri per l'istruttoria e
talvolta il Ministro stesso, un collegio di cinque magistrati del
Consiglio di Stato per la formulazione del parere, il Ministro per la
controfirma del decreto presidenziale, il Capo dello Stato per la
firma del decreto; il costo del procedimento sarebbe, per i soggetti
che di tale strumento intendono avvalersi, tutt'altro che economico;
la alternatività del ricorso straordinario sarebbe configurabile
solo in riferimento al giudizio amministrativo e non anche rispetto
al giudizio ordinario;
che il giudice a quo afferma la rilevanza della questione in
quanto il giudizio principale potrebbe proseguire solo se venisse
affermata la legittimità delle disposizioni censurate;
che è intervenuto nel presente giudizio il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
manifestamente infondata o, in subordine, infondata.
Considerato che il tribunale amministrativo per la Calabria -
sezione staccata di Reggio Calabria, dubita, in riferimento agli
articoli 76, 77, primo comma, e 87 della Costituzione, della
legittimità costituzionale degli articoli 8, 9 e 10 del d.P.R.
24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in
materia di ricorsi amministrativi), in connessione con gli articoli
11, 12, 13 e 14 del medesimo d.P.R;
che questa Corte, con ordinanza n. 56 del 2001, ha dichiarato
la manifesta infondatezza di una identica questione di legittimità
costituzionale sollevata dal medesimo remittente;
che, poiché non risultano addotte argomentazioni differenti
ed ulteriori rispetto a quelle prese in esame nella citata ordinanza,
anche la questione oggetto del presente giudizio deve essere
dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
dinanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli articoli 8, 9 e 10 deld.P.R.
24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in
materia di ricorsi amministrativi), in connessione con gli articoli
11, 12, 13 e 14 del medesimo d.P.R., sollevata, in riferimento agli
articoli 76, 77, primo comma, e 87 della Costituzione, dal Tribunale
amministrativo regionale della Calabria - sezione staccata di Reggio
Calabria, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:301 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte