Art. 11Istruttoria del ricorso - Richiesta di parere

Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art. 9, quarto comma, il ricorso, istruito dal Ministero competente, e' trasmesso, insieme con gli atti e i documenti che vi si riferiscono, al Consiglio di Stato per il parere. Trascorso il detto termine, il ricorrente puo' richiedere, con atto notificato al Ministero competente, se il ricorso sia stato trasmesso al Consiglio di Stato. In caso di risposta negativa o di mancata risposta entro trenta giorni, lo stesso ricorrente puo' depositare direttamente copia del ricorso presso il Consiglio di Stato. I ricorsi con i quali si impugnano atti di enti pubblici in materie per le quali manchi uno specifico collegamento con le competenze di un determinato Ministero devono essere presentati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che ne cura la relativa istruttoria.

Testo vigente dal 17 gennaio 1972, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-11-24;1199~art11 · fonte su Normattiva