Ordinanza n. 302/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/2001 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 192Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 192, comma 2,
del codice di procedura penale, promosso nell'ambito di un
procedimento penale dal tribunale di Roma, con ordinanza emessa il
13 giugno 2000, iscritta al n. 653 del registro ordinanze 2000 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, 1ª serie
speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 giugno 2001 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che con ordinanza del 30 giugno 2000 il tribunale di
Roma, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 2, 3, 13 e 111 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 192, comma 2, del codice di procedura
penale, in quanto prevede che l'esistenza di un fatto possa essere
desunta da indizi;
che il rimettente premette di essere chiamato a giudicare un
soggetto imputato del furto di un paio di occhiali, a carico del
quale sono state raccolte mere prove indiziarie, non sufficienti per
ritenere accertata la condotta contestata e, in particolare, che la
res furtiva sia sicuramente identificabile negli occhiali, di marca
largamente diffusa, trovati in possesso dell'imputato;
che peraltro il giudice a quo sostiene che la prova
indiziaria, formalmente introdotta solo nel vigente codice di rito -
essendo nel sistema del precedente codice un prodotto di elaborazione
giurisprudenziale -, è epistemologicamente inappagante, posto che,
alla stregua degli approdi cui è pervenuta la filosofia della
scienza in materia, l'esistenza di un fatto non potrebbe mai essere
desunta da indizi, quand'anche "gravi, precisi e concordanti",
essendo invece a tal fine necessario procedere "non solo alla
verifica dei dati ma alla loro rigorosa falsificazione, in prova e
controprova attraverso la processazione di ulteriori dati che
potrebbero scalfire l'ipotesi base", così da realizzare un sistema
di accertamento giudiziale basato unicamente "su prove (non indizi),
sicure e fortissime", e, soprattutto, su "prove scientifiche";
che, secondo il rimettente, stanti tali premesse, la norma
impugnata sarebbe in contrasto con l'art. 111 [primo comma] della
Costituzione, nella nuova formulazione recata dalla recente legge
costituzionale, che, affermando il principio del giusto processo
nell'attuazione della giurisdizione, implica non solo l'esigenza
della parità tra le parti ma anche l'adozione di un criterio di
rigorosa valutazione delle prove a carico degli imputati: "ad evitare
ogni forma di alea che comprometta la parità dei cittadini imputati
di fronte alla legge, avendo tutti il diritto di avere il processo
per prove forti, che portino davanti a qualunque giudice al medesimo
risultato, e non per indizi";
che a tale conclusione dovrebbe pervenirsi anche sulla base
dell'ulteriore disposizione [secondo comma] del medesimo art. 111,
che impone lo svolgimento del processo nel contraddittorio tra le
parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e
imparziale, atteso che la imparzialità e terzietà del giudice è
assicurata solo da un "sistema probatorio scientifico [...] che
salvaguardi i processi da pure ricostruzioni logiche (indiziarie e
congetturali)";
che, inoltre, il processo indiziario, non garantendo la
"certezza del diritto e della prova", non assicurerebbe nemmeno
l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, con conseguente
lesione dell'art. 3 Cost., dato che la garanzia dell'eguaglianza
"nasce proprio dal rigore del metodo epistemologico";
che, infine, potendo la prova indiziaria "compromettere
ingiustamente la libertà" dei sottoposti al processo per effetto di
carcerazioni preventive anche lunghe, sarebbe ravvisabile, a parere
del rimettente, anche la lesione degli artt. 2 e 13 Cost;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in
subordine, infondata.
Considerato che, a prescindere da ogni valutazione sulla
esattezza delle concezioni "epistemologiche" illustrate dal giudice a
quo, la richiesta soppressione della norma impugnata non condurrebbe
a eliminare la prova indiziaria dal panorama conoscitivo del processo
penale;
che, infatti, la prova indiziaria, compenetrata nella
risalente tradizione processuale, non solo italiana, costituiva già
legittimo fondamento del convincimento del giudice nella vigenza del
codice di rito abrogato, come riconosce lo stesso rimettente;
che con l'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. il legislatore
del 1988 ha solo inteso porre dei limiti al discrezionale
apprezzamento dei dati indiziari, introducendo un parametro legale di
valutazione probatoria analogo a quello recato dall'art. 2729 del
codice civile (v. relazione prog. prel., p. 61);
che, pertanto, l'accoglimento della questione, risolvendosi
nella soppressione di tale regola limitativa, produrrebbe un
risultato antitetico a quello perseguito dal giudice a quo, in
contraddizione con le sue premesse argomentative;
che, per di più, il rimettente illustra gli elementi di
prova a carico dell'imputato in modo da lasciare intendere che si
tratta di indizi non concludenti per una affermazione di
colpevolezza, sicché la eliminazione della norma impugnata,
contrariamente a quanto puntualizzato nell'ordinanza, non potrebbe
incidere sul contenuto della sua decisione;
che sotto entrambi i profili la questione è pertanto
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 192, comma 2, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 111
della Costituzione, dal tribunale di Roma con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:302 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte