Ordinanza n. 303/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/06/1991 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 421, primo
(recte secondo) comma, e 422, primo e secondo comma, del codice di
procedura penale, promossi con n. 3 ordinanze emesse dal Giudice per
le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona, iscritte
rispettivamente ai nn. 145, 149 e 159 del registro ordinanze 1991 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima
serie speciale, dell'anno 1991;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1991 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che nel corso di un'udienza preliminare, nella quale il
pubblico ministero aveva chiesto il differimento dell'udienza stessa
ad altra data per consentire la citazione di un verbalizzante "a
chiarimenti", il giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Ancona ha sollevato, con ordinanza del 6 dicembre 1990
(r.o. n. 145/91), questione di legittimità costituzionale: a)
dell'art. 421, secondo comma (e non primo comma come, per un evidente
errore materiale, è detto nel dispositivo dell'ordinanza), del
codice di procedura penale "nella parte relativa a quello che sembra
un obbligo per il pubblico ministero di richiedere il rinvio a
giudizio, in difetto di coordinamento con il terzo comma della citata
norma, stante la disparità di trattamento con la figura del p.m.
quale inquadrata dagli artt. 326 e 358 c.p.p.", in riferimento agli
artt. 2, 3 e 112 della Costituzione (quest'ultimo sarebbe violato in
quanto in tal modo il pubblico ministero verrebbe a perdere la
titolarità autentica dell'azione penale, non finalizzata alla
condanna del cittadino, bensì tendente all'accertamento della
verità materiale); b) dell'art. 422, primo e secondo comma, del
codice di procedura penale, nella parte in cui, da un lato, "non
sembra consentire alle stesse parti la prospettazione al giudice
della necessità di non dichiarare chiusa la discussione onde
consentire l'acquisizione di ulteriori informazioni ai fini della
decisione, subordinando detto meccanismo all'esclusivo impulso del
giudice", e, dall'altro, "non consente allo stesso p.m. la citazione
autonoma, previa richiesta, del singolo verbalizzante della polizia
giudiziaria a chiarimenti, in modo autonomo rispetto alla
formulazione di prova per testi": il tutto in riferimento agli artt.
2, 3, 97 (per violazione del principio del buon andamento
dell'amministrazione della giustizia, non conseguendosi l'intento
della deflazione dibattimentale) e 101, secondo comma, della
Costituzione;
che nel corso di udienze preliminari, nelle quali la difesa
degli imputati aveva richiesto prova per testi e consulenza tecnica
d'ufficio, nonché di produrre documentazione bancaria, il giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona ha
sollevato, con due ordinanze analoghe del 13 novembre e 14 dicembre
1990 (r.o. nn. 149 e 159 del 1991), questione di legittimità
costituzionale dell'art. 422, primo e secondo comma, del codice di
procedura penale, nella parte in cui non sembra consentire alle parti
di prospettare al giudice per le indagini preliminari temi nuovi o
incompleti sui quali si rende necessario acquisire ulteriori
informazioni ai fini della decisione, vincolando l'attivazione di
tale meccanismo alla propulsione da parte del giudice stesso, e nella
parte in cui non comprende nella dizione "consulenti tecnici" la
nomina di c.t.u. da parte del giudice: il tutto in violazione degli
artt. 2, 3, 24 (per violazione del principio dell'accertamento della
verità materiale), 97 (per i motivi indicati sopra sub b) e 101,
secondo comma, della Costituzione ("precludendosi al giudice ogni
valutazione in astratto sull'ammissibilità e rilevanza dei mezzi di
prova ai fini decisori");
che è intervenuto nei giudizi il Presidente del Consiglio dei
ministri, concludendo per l'infondatezza delle questioni;
Considerato che i giudizi, concernendo questioni identiche o,
comunque, strettamente connesse, vanno riuniti e decisi
congiuntamente;
che, in ordine alla questione relativa all'art. 421, secondo
comma, del codice di procedura penale, il giudice a quo sembra
muovere da una interpretazione chiaramente erronea della disciplina
concernente la discussione nell'udienza preliminare, in quanto,
mentre è perfettamente logico e razionale che il pubblico ministero,
nell'esposizione introduttiva, indichi gli elementi a sostegno della
propria richiesta di rinvio a giudizio (anche perché la
"motivazione" di detta richiesta non è compresa tra i requisiti
formali della stessa indicati nell'art. 417 del codice di procedura
penale), non è affatto vero, come esattamente osserva l'Avvocatura
dello Stato, che lo stesso pubblico ministero sia poi obbligato a
concludere, all'esito dell'udienza, per il rinvio a giudizio, ben
potendo, invece, a seguito dell'eventuale interrogatorio
dell'imputato, degli interventi dei difensori, o, ancor più,
dell'eventuale "supplemento istruttorio" di cui all'art. 422 del
codice di procedura penale, richiedere al giudice la pronuncia di una
sentenza di non luogo a procedere;
che, pertanto, la questione, basata su un presupposto erroneo,
va dichiarata manifestamente infondata in riferimento a tutti i
parametri invocati (artt. 2, 3 - la cui violazione, peraltro, non è
sorretta da alcuna motivazione - e 112 della Costituzione);
che, quanto alla questione relativa all'art. 422, primo e
secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non
consente alle parti di prospettare al giudice la necessità di non
dichiarare chiusa la discussione allo scopo di consentire
l'acquisizione di ulteriori informazioni ai fini della decisione, la
stessa è stata già esaminata da questa Corte e dichiarata non
fondata con sentenza n. 64 del 1991 e manifestamente infondata con
ordinanza n. 252 del 1991, osservandosi, in sintesi, che l'udienza
preliminare è stata concepita come un procedimento allo stato degli
atti e non come strumento di accertamento della verità materiale,
con la coerente conseguenza che spetta al giudice, al solo fine di
evitare situazioni di stallo decisorio, individuare i "temi nuovi o
incompleti" sui quali promuovere il "supplemento istruttorio", ma
fermo restando che sollecitazioni in tal senso ben possono provenire
dalle parti nel corso della discussione;
che dette argomentazioni valgono ad escludere in radice non solo
la violazione dei parametri (artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione)
già esaminati nei giudizi decisi con le anzidette pronunce, ma anche
quella (peraltro non motivata) dell'art. 101, secondo comma, della
Costituzione;
che, quanto, poi, alla ulteriore questione concernente l'art.
422, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, nella
parte in cui non consente al pubblico ministero "la citazione
autonoma, previa richiesta, del singolo verbalizzante della polizia
giudiziaria a chiarimenti, in modo autonomo rispetto alla
formulazione di prova per testi", e nella parte in cui non comprende
nella dizione "consulenti tecnici" la "nomina di c.t.u. da parte del
giudice", questa Corte ha già affermato - in relazione
specificamente a quest'ultimo profilo, ma con argomentazioni valide
anche in ordine al primo (per il quale, peraltro, non si riesce a
comprendere in cosa il giudice a quo individui la differenza tra
audizione di un soggetto "a chiarimenti" e prova per testi) - che la
natura e la funzione dell'udienza preliminare hanno indotto il
legislatore delegato a limitare l'eventuale "supplemento
istruttorio", con scelta che non può ritenersi irragionevole,
soltanto ad alcuni mezzi di prova, con esclusione di altri (ord. n.
252 del 1991);
che, pertanto, anche quest'ultima questione va dichiarata
manifestamente infondata non soltanto in riferimento ai parametri
già invocati nei giudizi decisi con la citata ord. n. 252 del 1991
(artt. 24 e 97 della Costituzione), ma anche agli ulteriori di cui
ora si è denunciata la violazione (artt. 2, 3 - la cui lesione
peraltro anche in questo caso non risulta sorretta da alcuna
motivazione - e 101, secondo comma, della Costituzione);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 421, secondo comma, del codice
di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 112
della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Ancona con ordinanza del 6 dicembre 1990 di cui in
epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 422, primo e secondo comma, del
codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2,
3, 24, 97 e 101, secondo comma, della Costituzione, dal medesimo
giudice con tutte le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:303 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte