Ordinanza n. 303/1999
Altra decisione · depositata il 14/07/1999 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 662/1996
citata
- art. 3Costituzione
- art. 102Costituzione
- art. 103Costituzione
- art. 104Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 25Costituzione
- art. 38Costituzione
- art. 36legge 448/1998
- art. 73legge 608/1996
- art. 1legge 608/1996
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181,
182 e 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), promossi con 5 ordinanze
emesse il 17 aprile, il 19 giugno e il 24 ottobre (n. 3 ordinanze)
1997 dal pretore di Nocera Inferiore, rispettivamente iscritte ai nn.
46, 228, 267, 268 e 269 del registro ordinanze 1998 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 6, 15 e 17, prima serie
speciale, dell'anno 1998.
Visti gli atti di costituzione dell'INPS nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1999 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che - nel corso di tre giudizi instaurati per ottenere la
ricostruzione dei relativi trattamenti pensionistici in base alla
sentenza n. 495 del 1993 della Corte costituzionale - il pretore di
Nocera Inferiore, con altrettante ordinanze di identico contenuto
tutte emesse il 24 ottobre 1997 (r.o. nn. 267, 268 e 269 del 1998),
ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1,
commi 181, 182 e 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica);
che, secondo il rimettente, la censurata disciplina -
sopravvenuta nelle more dei giudizi e contenente una serie di
disposizioni dirette a risolvere il problema del rimborso delle somme
maturate dagli aventi diritto in applicazione della citata sentenza
della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e della successiva
sentenza n. 240 del 1994 - viola: a) gli artt. 3, 102, 103 e 104
Cost., nella parte in cui, al comma 181, prevede il pagamento delle
somme dovute mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di
Stato; b) l'art. 24 Cost., nella parte in cui, sempre al comma 181,
prevede che tale pagamento avvenga sulla base di elenchi
riepilogativi che gli Enti provvederanno annualmente ad inviare al
Ministero del tesoro; c) l'art. 3 Cost., nella parte in cui, al comma
182, esclude che nella determinazione dell'importo maturato
concorrano interessi e rivalutazione; d) gli artt. 24 e 25 Cost.,
nella parte in cui, al comma 183, prevede l'estinzione d'ufficio dei
giudizi pendenti con compensazione delle spese di lite;
che nel corso di due giudizi analoghi, lo stesso pretore di
Nocera Inferiore, con altrettante ordinanze di identico contenuto
emesse il 17 aprile (r.o. n. 46 del 1998) ed il 19 giugno 1997 (r.o.
n. 228 del 1998), ha sollevato questioni di legittimità
costituzionale del citato art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge
n. 662 del 1996;
che, a giudizio del rimettente, la norma impugnata si pone in
contrasto: a) con l'art. 3 Cost., nella parte in cui, al comma 181,
prevede il pagamento delle somme dovute in sei annualità e mediante
assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato; b) con l'art. 3
Cost., nella parte in cui, al comma 182, esclude che sulle somme
dovute siano corrisposti interessi e rivalutazione monetaria; c) con
gli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui, sempre al comma 182,
sancisce l'esclusione del rimborso agli eredi non aventi diritto alla
pensione di reversibilità; d) con l'art. 24 Cost., nella parte in
cui dispone l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti, con
compensazione delle spese di lite;
che, in tutti i giudizi, è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità ovvero per
l'infondatezza delle sollevate questioni;
che, nei giudizi promossi con r.o. nn. 46, 228 e 267 del 1998, si
è costituito l'INPS, concludendo per la non fondatezza delle
sollevate questioni.
Considerato che per l'analogia delle sollevate questioni i giudizi
possono essere riuniti e congiuntamente decisi;
che la normativa impugnata dal rimettente è stata,
successivamente alla proposizione degli odierni incidenti di
costituzionalità, in vari punti modificata;
che, in particolare, il d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in
legge 28 maggio 1997, n. 140, è intervenuto sul denunciato
meccanismo di rimborso dei relativi crediti mediante emissione di
titoli di Stato, prevedendone viceversa il pagamento in contanti, pur
se con le medesime cadenze temporali;
che, inoltre, la legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha previsto
l'erogazione di una somma pari al 5% a titolo d'interessi sugli
arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995 (art. 36, comma 1)
e l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli arretrati,
degli eredi dell'interessato anche allorché il decesso di
quest'ultimo sia avvenuto anteriormente al 30 marzo 1996 (art. 36,
comma 2);
che, infine, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato
la portata applicativa della c.d. clausola di salvezza contenuta
nell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608,
interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi da questa
norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi in
materia;
che, così disponendo, il legislatore ha notevolmente inciso
sulla normativa denunciata, e dunque il giudice rimettente deve
procedere ad una nuova valutazione della rilevanza delle sollevate
questioni (cfr. ordinanze nn. 31, 165, 166, 219, 220 e 221 del 1999);
che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti al
giudice stesso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al pretore di
Nocera Inferiore.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 14 luglio 1999.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1999:303 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte