Ordinanza n. 304/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1989 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 15/1987
- art. 69Legge sull’equo canone
- art. 10Legge sull’equo canone
usata come parametro
citata
- art. 1591Codice civile
- art. 2legge 393/1987
- art. 69legge 392/1987
- art. 4legge 15/1987
- art. 69legge 832/1986
- art. 1legge 832/1986
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, 10° comma,
legge 27 luglio 1978 n. 392, nella nuova formulazione di cui alla
legge 6 febbraio 1987 n. 15, ("Conversione in legge, con
modificazioni del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 382, recante
misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili
adibiti ad uso diverso da quello di abitazione"); dell'art. 2, 4°
comma legge 6 febbraio 1987 n. 15 promosso con ordinanza emessa il 14
novembre 1988 dal Pretore di Napoli nel procedimento civile vertente
tra S.p.A. ICE SNEI e Fiorillo Salvatore ed altro iscritta al n. 812
del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 3 prima serie speciale dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che nel corso di un processo civile promosso dal locatore
di un immobile ad uso non abitativo contro il conduttore per ottenere
"la determinazione giudiziale del canone e dell'indennità di
occupazione" per il periodo successivo alla scadenza del regime
transitorio, il Pretore di Napoli, con ordinanza del 14 novembre
1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 42 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 69,
decimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nel testo stabilito
dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, e dell'art. 2, quarto comma, di
quest'ultima legge, "nella parte in cui si stabilisce che il
conduttore di immobili ad uso diverso da abitazione, per il periodo
di occupazione successivo alla scadenza del vecchio contratto e fino
alla data di rilascio fissata dal giudice o alla decorrenza di un
nuovo contratto, non è tenuto a corrispondere se non il canone,
maggiorato di un aumento in misura prefissata dalla legge e neppure a
risarcire il danno ex art. 1591 cod. civ.";
che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in
subordine, infondata;
Considerato che nell'indicazione della norma impugnata il giudice
a quo è caduto in una falsa demostratio, tale norma non essendo
contenuta nel combinato disposto dell'art. 69, decimo comma, della
legge n. 392 del 1978, modificato dall'art. 1 del decreto-legge 9
dicembre 1986, n. 832, convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15,
e dell'art. 2, quarto comma, del medesimo decreto n. 832, bensì
nell'art. 2 del decreto-legge 25 settembre 1987, n. 393, convertito
nella legge 25 novembre 1987, n. 478;
che la questione è già stata, con argomenti analoghi,
sottoposta a questa Corte, che l'ha dichiarata non fondata con la
sentenza n. 22 del 1989;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
dell'art. 2 del decreto-legge 25 settembre 1987, n. 393, convertito
nella legge 25 novembre 1987, n. 478 (Norme in materia di locazioni
di immobili ad uso non abitativo, nonché di cessione e di
assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata) -
erroneamente indicato come art. 69, decimo comma, della legge 27
luglio 1987, n. 392, modificato dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15,
combinato con l'art. 2, quarto comma, di quest'ultima legge -
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal
Pretore di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:304 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte