Ordinanza n. 307/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/2001 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4-bisOrdinamento penitenziario
- art. 1d.l. 152/1991
- art. 15d.l. 306/1992
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta) -
inserito dall'art. 1 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti
urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di
trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa),
convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203,
come modificato dall'art. 15 del d.l. 8 giugno 1992, n. 306
(Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e
provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito,
con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356 -, promosso dal
tribunale di sorveglianza dell'Aquila con ordinanza emessa il
21 gennaio 2000, iscritta al n. 757 del registro ordinanze 2000 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, 1ª serie
speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 luglio 2001 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il tribunale di sorveglianza dell'Aquila ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4-bis [primo comma, primo periodo] della legge 26 luglio
1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione
delle misure privative e limitative della liberta) - inserito
dall'art. 1 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in
tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon
andamento dell'attività amministrativa), convertito, con
modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, come modificato
dall'art. 15 del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al
nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla
criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, nella legge
7 agosto 1992, n. 356 - nella parte in cui subordina alla
collaborazione con la giustizia la concessione della semilibertà nei
confronti di soggetti condannati per i delitti ivi indicati e
sottoposti alla misura di sicurezza della casa di lavoro;
che il rimettente premette di essere investito di una
richiesta di ammissione alla semilibertà formulata da un internato
in esecuzione della misura di sicurezza della casa di lavoro,
ordinata per la durata di un anno dalla Corte di assise di Palermo in
data 10 dicembre 1990 con la sentenza di condanna ad anni cinque e
mesi quattro di reclusione per il delitto di cui all'art. 416-bis del
codice penale (associazione di tipo mafioso);
che dall'ordinanza emerge che la misura di sicurezza è stata
dichiarata eseguibile a norma dell'art. 679 del codice di procedura
penale dal magistrato di sorveglianza di Catania in data 11 novembre
1994 e che il termine per il riesame obbligatorio della pericolosità
del condannato è fissato al 5 marzo 2000;
che il rimettente espone che la verifica effettuata dalla
autorità di pubblica sicurezza in ordine alla offerta di lavoro
prospettata dal condannato ha avuto esito positivo e che nelle
informazioni fornite sempre dalla autorità di pubblica sicurezza
"non si riferisce alcunché in merito alla attualità dei
collegamenti con la criminalità organizzata, giacché ci si limita
ad elencare i trascorsi criminali del soggetto";
che tuttavia il rimettente rileva che sussiste "una
condizione ostativa all'esame del merito dell'istanza, che sotto ogni
altro profilo si appalesa ammissibile", non trovandosi il richiedente
nelle condizioni di cui all'art. 58-ter dell'ordinamento
penitenziario (anche sotto il profilo della impossibilità o
inesigibilità della condotta collaborativa);
che, a giudizio del tribunale, la disposizione censurata si
porrebbe in contrasto con gli artt. 3 (sotto il profilo della
irragionevolezza) e 27, terzo comma, della Costituzione (per
violazione del principio della finalità rieducativa della pena);
che il divieto di ammissione alla semilibertà, previsto in
assenza del requisito della collaborazione nei confronti degli
internati condannati per i delitti indicati dall'art. 4-bis, primo
comma, primo periodo, dell'ordinamento penitenziario, sarebbe privo
di ragionevolezza in quanto tali soggetti possono fruire, ai sensi
dell'art. 53 del medesimo ordinamento, delle licenze, "che
concretamente implicano una limitazione della libertà personale e
possibilità di controllo di gran lunga inferiori rispetto alla
semilibertà, che non interrompe il legame con l'istituzione
penitenziaria e richiede un preciso supporto esterno" e possono
addirittura essere ammessi alla libertà vigilata, in sostituzione
della misura detentiva della casa di lavoro, a seguito del riesame
della pericolosità sociale effettuato a norma dell'art. 230, comma
2, cod. pen;
che, inoltre, risulterebbe violato l'art. 27, terzo comma,
della Costituzione, in quanto la norma censurata, ispirata a
finalità di prevenzione generale, introduce "una presunzione
assoluta di inidoneità dell'internato alla fruizione di determinati
benefici" equiparabile alle "presunzioni di pericolosità sociale,
non consentite" in contrasto con le "finalità specialpreventive e
risocializzanti" proprie delle misure di sicurezza;
che nei confronti dei soggetti sottoposti a misura di
sicurezza non dovrebbero essere consentite valutazioni estranee al
giudizio di pericolosità sociale e che il legislatore non potrebbe
quindi prevedere "norme di sfavore in funzione della natura del reato
commesso e quindi con finalità di prevenzione generale";
che la disciplina restrittiva introdotta dall'art. 4-bis
dell'ordinamento penitenziario si tradurrebbe "nella configurazione
normativa di una categoria di reclusi presuntivamente ad alto grado
di pericolosità", ispirata a finalità estranee a quelle proprie
delle misure di sicurezza e suscettibile di determinare un aumento di
afflittività della pena fissata in sentenza anche in ragione della
indeterminatezza temporale che caratterizza le misure di sicurezza
per la mancanza di un termine finale di durata;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
che, ad avviso dell'Avvocatura, sarebbe tutt'altro che
irragionevole la scelta del legislatore di escludere l'accesso a
determinati benefici (come, nella specie, la semiliberta), la cui
concessione presuppone la non pericolosità sociale del soggetto, nei
confronti di chi è sottoposto ad una misura di sicurezza che quella
pericolosità presuppone ancora attuale, in conseguenza della
commissione di reati di particolare gravità, senza che siano
intervenuti elementi quali la collaborazione con la giustizia o
equipollenti, che consentano di ritenere più attenuata la
pericolosità stessa.
Considerato che il rimettente dubita, in riferimento agli artt. 3
e 27, terzo comma, della Costituzione, della legittimità
costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, primo periodo, della
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta) -
come modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306
(Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e
provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito,
con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356 - nella parte in
cui subordina alla collaborazione con la giustizia la concessione
della semilibertà nei confronti di soggetti condannati per i delitti
ivi indicati e sottoposti alla misura di sicurezza della casa di
lavoro;
che, per quanto concerne i profili di rilevanza della
questione, il giudice a quo da un lato si limita a fare presente che
la verifica effettuata dall'autorità di pubblica sicurezza in ordine
all'offerta di lavoro ha avuto esito positivo e che nelle
informazioni acquisite "non si riferisce alcunché in merito
all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata",
dall'altro afferma apoditticamente che la richiesta dell'internato di
essere ammesso alla semilibertà "sotto ogni altro profilo si
appalesa ammissibile";
che, trattandosi nel caso di specie di soggetto sottoposto
alla misura di sicurezza della casa di lavoro, disposta a norma
dell'art. 417 del codice penale a seguito di sentenza di condanna per
il reato di associazione di tipo mafioso, si deve ritenere che,
essendo applicata una misura di carattere detentivo invece della
libertà vigilata, l'internato sia portatore di un livello elevato di
pericolosità sociale;
che pertanto il rimettente, nel motivare sulla rilevanza
della questione, avrebbe quantomeno dovuto dare conto dell'attuale
grado di pericolosità dell'internato, al fine di verificarne la
compatibilità con l'ammissione alla semilibertà, con particolare
riferimento ai progressi compiuti nel corso dell'esecuzione della
pena e della misura di sicurezza e alle condizioni per un graduale
reinserimento nella società, come richiesto dall'art. 50, quarto
comma, dell'ordinamento penitenziario per la concessione di tale
misura (per analoghe considerazioni sull'onere di motivazione, con
riferimento ad una questione concernente la misura alternativa della
detenzione domiciliare, v. ordinanza n. 77 del 2000);
che la questione va quindi dichiarata manifestamente
inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4-bis della legge 26 luglio
1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione
delle misure privative e limitative della liberta) - inserito
dall'art. 1 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in
tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon
andamento dell'attività amministrativa), convertito, con
modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, come modificato
dall'art. 15 del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al
nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla
criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, nella legge
7 agosto 1992, n. 356 - sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27,
terzo comma, della Costituzione, dal tribunale di sorveglianza
dell'Aquila, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:307 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte