Ordinanza n. 308/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/1999 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 1227Codice civile
- art. 206legge 689/1981
- art. 27legge 689/1981
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 206 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),
promosso con ordinanza emessa il 31 dicembre 1997 dal pretore di
Lucca nel procedimento civile vertente tra Vaccaro Marzia e il comune
di Lucca, iscritta al n. 570 del registro ordinanze 1998 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie
speciale, dell'anno 1998.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1999 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile di opposizione
avverso la cartella esattoriale emessa contro soggetto cui erano
state contestate infrazioni a norme del codice della strada, il
pretore di Lucca ha sollevato, con ordinanza del 31 dicembre 1997,
questione di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 3,
"secondo comma" (recte: primo comma), della Costituzione - degli
artt. "210" (recte: 206, come esattamente indicato nella motivazione
del provvedimento) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo codice della strada) e 27, sesto comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in
cui prevedono, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria conseguente a violazione del codice della
strada, una maggiorazione della somma dovuta, pari ad un decimo per
ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta
esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore;
che, secondo il rimettente, siffatta previsione di un "interesse
composto" superiore al 20% annuo in favore della pubblica
amministrazione, determinerebbe, attesa l'identità dei presupposti,
un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto al regime dei
normali rapporti di credito tra privati, sia perché questi sono
assoggettati al meno oneroso tasso legale, sia perché la
maggiorazione opererebbe anche nel caso di inerzia colposa della
pubblica amministrazione, senza che sia applicabile il disposto di
cui all'art. 1227 cod. civ;
che, quanto alla rilevanza della questione, il giudice a quo
osserva che l'accoglimento della questione comporterebbe il
"ricalcolo degli interessi" dovuti dalla parte ricorrente;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,
preliminarmente eccependo l'inammissibilità della questione per
difetto di motivazione sulle circostanze del fatto (in particolare,
per la mancata specificazione dell'infrazione in relazione a cui era
stata applicata la sanzione amministrativa, per la non pertinenza del
denunciato art. "210" del Nuovo codice della strada e per la mancata
denuncia dell'art. 27 della legge n. 689 del 1981) e, nel merito,
chiedendo la declaratoria di manifesta infondatezza della questione.
Considerato che non ha consistenza l'eccezione preliminare
d'inammissibilità, costituendo sufficiente motivazione sulla
rilevanza della sollevata questione, l'asserzione del rimettente di
dover applicare le denunciate norme nel giudizio a quo, concernente
la riscossione d'una sanzione amministrativa pecuniaria per
violazione del codice della strada;
che, nel merito, il pretore di Lucca - denunciando, attraverso il
richiamo effettuato dall'art. 206 cod. strada, l'art. 27, sesto
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 - muove dall'erronea
premessa dell'identità di natura e funzione dell'istituto degli
interessi moratori o di pieno diritto nelle obbligazioni tra privati
e dell'istituto delle maggiorazioni delle sanzioni amministrative
pecuniarie in caso di ritardo nel pagamento;
che, infatti, la maggiorazione per ritardo prevista dall'art.
27, sesto comma, della legge n. 689 del 1981 a carico dell'autore
dell'illecito amministrativo, cui sia stata inflitta una sanzione
pecuniaria, ha funzione, non già risarcitoria o corrispettiva,
bensì di sanzione aggiuntiva, nascente al momento in cui diviene
esigibile la sanzione principale;
che, stante la diversità di presupposto e di finalità delle
discipline menzionate, manca dunque l'omogeneità dei termini di
raffronto, necessaria a fondare un eventuale giudizio di disparità
di trattamento rilevante ai sensi dell'art. 3, primo comma, Cost;
che, d'altronde, neppure con riguardo al regime ordinario delle
obbligazioni tra privati sarebbe pertinente il richiamo, contenuto
nell'ordinanza di rimessione, al capoverso dell'art. 1227 cod. civ.
Infatti, l'onere di diligenza che questa norma fa gravare sul
creditore non si estende alla sollecitudine nell'agire a tutela del
proprio credito onde evitare maggiori danni, i quali viceversa sono
da imputare esclusivamente alla condotta del debitore, tenuto al
tempestivo adempimento della sua obbligazione;
che, pertanto, la questione sollevata va dichiarata
manifestamente infondata sotto tutti i profili prospettati.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 206 del decreto legislativo 30 aprile 1992
n. 285 (Nuovo codice della strada) e 27, sesto comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in
riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal pretore
di Lucca con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 7 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 14 luglio 1999.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1999:308 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte