Ordinanza n. 309/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/2001 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
citata
- art. 24Costituzione
- art. 101Costituzione
- art. 104Costituzione
- art. 107Costituzione
- art. 51Codice di procedura civile
- art. 105Costituzione
- art. 2d.lgs. 511/1946
- art. 34d.lgs. 511/1946
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato sorto a seguito degli atti con i quali il
Consiglio superiore della magistratura, a far data dal 3 dicembre
1998, ha adottato provvedimenti incidenti sullo stato giuridico,
sulla assegnazione di sede e/o di funzioni al giudice del tribunale
di Lecce dott. Francesco Manzo, promosso da quest'ultimo in qualità
di giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Lecce e
di giudice della I sezione penale dello stesso tribunale, in
composizione monocratica, con ricorso depositato il 24 gennaio 2001
ed iscritto al n. 177 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 9 maggio 2001 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che il dott. Francesco Manzo, che dichiara di agire in
qualità di giudice per le indagini preliminari presso il tribunale
di Lecce e di giudice della I sezione penale del medesimo tribunale,
in composizione monocratica, ha proposto ricorso per conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato contro il Consiglio superiore
della magistratura, per far dichiarare a questa Corte che, a partire
dal 3 dicembre 1998, non spettava e non spetta al Consiglio superiore
della magistratura nell'attuale composizione adottare provvedimenti
che comunque incidano sullo stato giuridico, sull'assegnazione di
sede e/o di funzioni al giudice dott. Francesco Manzo e per far
conseguentemente annullare tutti gli atti emessi medio tempore nei
suoi confronti, in quanto tali atti risulterebbero lesivi delle
prerogative costituzionali di indipendenza, autonomia, inamovibilità
e difesa in giudizio degli organi giurisdizionali (artt. 24, 101, 104
e 107 della Costituzione);
che il ricorrente riferisce che in data 3 dicembre 1998 i
suoi legali gli avevano comunicato che l'allora procuratore generale
aggiunto presso la Corte di cassazione lo invitava ad essere in
futuro "meno rissoso", altrimenti il Consiglio superiore della
magistratura avrebbe preso provvedimenti punitivi nei suoi confronti;
che il 24 novembre 1999 il Consiglio superiore della
magistratura deliberava la non promozione del dott. Manzo a
magistrato di Corte d'appello ed in seguito, secondo il ricorrente,
esercitava pressioni sul Consiglio giudiziario presso la Corte
d'appello di Lecce, fino ad indurre tale organo a rivedere in senso
negativo un precedente parere, reso all'unanimità, che prevedeva la
riassegnazione del dott. Manzo all'ufficio di giudice per le indagini
preliminari;
che in relazione a tali atti il dott. Manzo chiamava in
giudizio dinanzi al tribunale di Potenza, per il risarcimento dei
danni patiti, i componenti del Consiglio giudiziario presso la Corte
d'appello di Lecce e, dinanzi al tribunale civile di Roma, il
Consiglio superiore della magistratura, per sentir dichiarare che "il
Consiglio convenuto aveva posto in essere nei suoi confronti, in
attuazione di una premeditata attività di mobbing, ripetuti atti
illegittimi, illeciti e vessatori che ne avevano infine minato la
salute" chiedendo, anche in questo caso, il risarcimento dei danni
patrimoniali, non patrimoniali e morali;
che in data 20 aprile 2000, la I Commissione del Consiglio
superiore della magistratura comunicava l'apertura in danno del dott.
Francesco Manzo del procedimento per trasferimento d'ufficio per
incompatibilità ambientale ex art. 2 del regio decreto legislativo
31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura) e che in
seguito il Consiglio superiore della magistratura, con delibera del
10 maggio 2000, ne disponeva la rimozione dall'ufficio di giudice per
le indagini preliminari e lo assegnava alla I sezione penale;
che il dott. Manzo, assumendo che le sue condizioni di salute
fossero gravemente peggiorate in seguito a tale rimozione, con
querela del 10 ottobre 2000 denunciava tutti i componenti in carica
del Consiglio superiore della magistratura, e chiunque altro ritenuto
responsabile, per "abuso d'ufficio e lesioni personali gravi" alla
Procura della Repubblica presso il tribunale di Potenza;
che, quanto alla sussistenza del requisito oggettivo del
conflitto, il ricorrente lamenta che tutti gli atti di cui si è
sopra detto siano stati adottati con "parzialità e malanimo"
dall'organo di autogoverno della magistratura, così da ledere le
prerogative costituzionali di indipendenza, autonomia, inamovibilità
e difesa in giudizio degli organi giurisdizionali che egli
rappresenta;
che su tali premesse, il dott. Manzo chiede a questa Corte di
dichiarare che gli attuali componenti del Consiglio superiore della
magistratura, a partire dal 3 dicembre 1998, siano incompatibili (ai
sensi dell'art. 51 del codice di procedura civile) rispetto alla
adozione di ogni atto incidente sul proprio status giuridico e di
annullare conseguentemente tutti gli atti emessi medio tempore;
che, secondo il ricorrente, non varrebbe a precludere la via
della tutela costituzionale delle prerogative della magistratura la
circostanza che i medesimi atti che sono oggetto del presente
conflitto potrebbero essere impugnati nelle ordinarie sedi
giurisdizionali, in quanto i due rimedi si differenzierebbero sia per
gli interessi alla cui protezione sono preordinati, sia per la
titolarità e portata della tutela;
che, in particolare, ricorrente nel presente conflitto non
sarebbe il dott. Manzo, ma gli organi giurisdizionali che egli
rappresenta, i quali potrebbero ben difendere le loro prerogative
costituzionali, indipendentemente dalla eventuale tutela azionabile
dal funzionario titolare dell'Ufficio giurisdizionale per ragioni
inerenti al suo rapporto di impiego;
che inoltre vizi di merito degli atti sarebbero denunciabili
solo nella sede del conflitto costituzionale, essendo sottratti alla
cognizione del giudice comune;
che infine, quanto alla legittimazione soggettiva al
conflitto, il dott. Manzo sostiene che questa Corte, con la sentenza
n. 497 del 2000, avrebbe ammesso la possibilità per singoli organi
giurisdizionali di sollevare conflitto di attribuzione nei confronti
del Consiglio superiore della magistratura.
Considerato che il ricorrente assume in definitiva che la
particolare posizione di indipendenza riconosciuta al magistrato sia
tutelabile, in sede di conflitto davanti a questa Corte, tutte le
volte in cui siano adottati dal Consiglio superiore della
magistratura atti incidenti sul suo status professionale;
che deve invece rilevarsi che nei confronti degli atti con i
quali il Consiglio superiore della magistratura, nell'esercizio delle
attribuzioni conferitegli dall'art. 105 della Costituzione, dispone
assunzioni, assegnazioni, trasferimenti e promozioni, i singoli
magistrati che se ne assumano lesi non possono opporre la propria
posizione di potere dello Stato, ma solo la propria qualità di
persone, titolari di diritti e di interessi legittimi che devono
essere fatti valere dinanzi alle giurisdizioni comuni;
che nessuna indicazione in senso diverso può trarsi dalla
sentenza n. 497 del 2000, evocata dal ricorrente, con la quale è
stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 34,
secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511
(Guarentigie della magistratura), nella parte in cui esclude che il
magistrato sottoposto a procedimento disciplinare possa farsi
assistere da un avvocato del libero foro;
che l'esigenza di ampliamento delle opportunità di difesa
nei procedimenti disciplinari innanzi al Consiglio superiore della
magistratura, alla quale la Corte ha riconosciuto in quella decisione
carattere di cogenza, consegue, fra l'altro, alla considerazione che
quei procedimenti sono suscettibili di incidere sulla posizione del
soggetto nella vita lavorativa e quindi su beni della persona tra i
quali, nel caso dei magistrati, è compresa l'indipendenza inerente
al loro status professionale;
che, una volta ribadito che la tematica posta dal ricorrente
va inquadrata in termini di diritto di difesa del magistrato e non di
legittimazione al conflitto tra poteri, si deve solo aggiungere che
la prospettiva nella quale si è collocata la citata sentenza non si
discosta da quella assunta da questa Corte fin da quando fu posta la
questione se il buon adempimento della funzione affidata al Consiglio
superiore della magistratura postulasse la sottrazione di questo alla
interferenza dei soli poteri politicamente attivi o anche a quella
del potere giurisdizionale: questione che è stata affrontata e
risolta sulla base del rilievo che la tutela giurisdizionale,
riconosciuta a tutti in conformità ad un principio coessenziale allo
stato di diritto, non poteva essere negata ad una categoria di
cittadini, i magistrati appunto, con l'effetto di lasciarli indifesi
di fronte a provvedimenti del Consiglio superiore della magistratura
lesivi dei propri diritti o interessi legittimi (v. sentenze n. 44
del 1968 e n. 189 del 1992);
che altro è quindi affermare che lo status del magistrato
rende più stringente la necessità che la tutela giurisdizionale sia
piena anche nei procedimenti disciplinari, altro è dire che, nei
confronti degli atti del Consiglio superiore della magistratura
incidenti su quello status, il magistrato che ne sia destinatario
possa essere qualificato potere dello Stato: quest'ultima
affermazione, che trascenderebbe largamente il significato e l'ambito
che la Costituzione assegna al conflitto di attribuzione
trasformandolo in mezzo di impugnazione generale degli atti del
Consiglio superiore della magistratura, non rinviene nella
giurisprudenza costituzionale alcun plausibile fondamento;
che, pertanto, il ricorso per conflitto di attribuzione deve
essere dichiarato inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione
di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:309 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte