Corte costituzionale

Ordinanza n. 31/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/02/1984 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 34 e

69 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni degli

immobili urbani), e dell'art. 73 della stessa legge, quale modificato

dall'art. 1 bis del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito

con modificazioni nella legge 31 marzo 1979, n. 93, promossi con

ordinanze 2 dicembre 1980 del Pretore di Bologna, 28 aprile 1981 del

Tribunale di Trani, 26 maggio 1982 del Pretore di Napoli, 9 luglio 1982

del Pretore di Paola, 26 febbraio 1982 del Pretore di Milano, 7 giugno

1982 del Giudice Conciliatore di Sant'Antioco, 19 ottobre 1982 del

Tribunale di Messina, 24 novembre 1982 del Pretore di Sala Consilina,

23 novembre 1982 del Pretore di Roma, 28 ottobre 1982 del Tribunale di

Torino, 5 dicembre 1981 del Pretore di Canosa di Puglia e 20 dicembre

1982 del Pretore di Misilmeri, rispettivamente iscritte ai nn. 63 e 425

del registro ordinanze 1981, nn. 511, 665, 673, 800 e 871 del registro

ordinanze 1982 e nn. 81, 101, 133, 199 e 272 del registro ordinanze

1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 98 e

283 dell'anno 1981, nn. 303 e 310 dell'anno 1982 e nn. 53, 108, 149,

184, 191, 219 e 225 dell'anno 1983.

Visti gli atti di costituzione di Sbano Pietro e della s.p.a.

R.A.S., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Rilevato che i giudici a quibus hanno sollevato, in riferimento

agli artt. 3, 24, 41, 42 e 47 della Costituzione (richiamati talvolta

congiuntamente, altre volte in combinazioni differenziate), questione

di legittimità degli artt. 34 e 69, settimo e nono comma, della legge

27 luglio 1978, n. 392, e dell'art. 73 della stessa legge, quale

modificato dall'art. 1 bis del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 21,

convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 1979, n.93, facendo

riferimento ora al complesso di tali norme, ora a due, ora ad una sola

di esse;

che le censure proposte investono, nella sostanza, il combinato

disposto degli artt. 69, settimo comma, e 73 della legge n. 392 del

1978, quest'ultimo quale modificato dall'art. 1 bis del decreto legge

n. 21 del 1979, convertito con modificazioni nella legge n. 93 del

1979, nella parte in cui, per le ipotesi di recesso dai contratti di

locazione di immobili adibiti ad una delle attività indicate nell'art.

27, nn. 1 e 2, della legge 27 luglio 1978, n. 392, soggetti a proroga

ai sensi dell'art. 67 della stessa legge, pone a carico del locatore

l'obbligo di corrispondere al conduttore un'indennità per l'avviamento

commerciale nella misura di diciotto mensilità sulla base del canone

corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche:

ritenuto che, stante la sostanziale identità delle questioni

proposte, i giudizi vanno riuniti e congiuntamente decisi;

considerato che in alcune delle ordinanze di rimessione, e

precisamente in quelle emesse dal Pretore di Canosa di Puglia il 5

dicembre 1981 (r.o. 199/1983), dal Giudice Conciliatore di Sant'Antioco

il 7 giugno 1982 (r.o. 800/1982) e dal Pretore di Paola il 9 luglio

1982 (r.o. 665/1982), la questione risulta prospettata senza che, di

fronte alla domanda di rilascio dell'immobile adibito ad uso non

abitativo, presentata adducendo l'esistenza di un valido motivo di

recesso, i giudici a quibus abbiano accertato la validità dell'addotto

motivo ed ordinato formalmente il rilascio dell'immobile;

e che, quindi, l'avere i giudici a quibus dubitato della

legittimità costituzionale della norma che prevede la misura

dell'indennità di avviamento, prima ancora di essersi espressi sulla

domanda principale, rende tali pronunce del tutto premature e, quindi,

inconferenti (v. sentenza n. 300 del 1983, ordinanza n. 3 del 1984);

che le questioni sollevate dal Pretore di Bologna con ordinanza del

2 dicembre 1980 (r.o. 63/1981), dal Tribunale di Trani con ordinanza

del 28 aprile 1981 (r.o. 425/1981), dal Pretore di Milano con

ordinanza del 26 febbraio 1982 (r.o. 673/1982), dal Pretore di Napoli

con ordinanza del 26 maggio 1982 (r.o. 511/1982), dal Tribunale di

Messina con ordinanza del 19 ottobre 1982 (r.o. 871/1982), dal Pretore

di Roma con ordinanza del 23 novembre 1982 (r.o. 101/1983), dal Pretore

di Sala Consilina con ordinanza 24 novembre 1982 (r.o. 81/1983), dal

Tribunale di Torino con ordinanza del 28 ottobre 1982 (r.o. 133/1983) e

dal Pretore di Misilmeri con ordinanza del 20 dicembre 1982 (r.o.

272/1983), sono state decise con la sentenza n. 300 del 1983 e che

nelle ordinanze di rimessione non si trovano argomenti nuovi rispetto a

quelli già esaminati dalla Corte.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 69, settimo comma, della legge 27

luglio 1978, n. 392, e dell'art. 73 della stessa legge 27 luglio 1978,

n. 392, quale modificato dall'art. 1 bis del decreto legge 30 gennaio

1979, n. 21, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 1979, n.

93, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione,

dal Pretore di Canosa di Puglia con ordinanza del 5 dicembre 1981 (r.o.

199/1983), dal Giudice Conciliatore di Sant'Antioco con ordinanza del 7

giugno 1982 (r.o. 800/1982) e dal Pretore di Paola con ordinanza del 9

luglio 1982 (r.o. 665/1982);

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 34 e 69, settimo e nono comma,

della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dell'art. 73 della stessa legge

27 luglio 1978, n. 392, quale modificato dall'art. 1 bis del decreto

legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito con modificazioni nella legge

31 marzo 1979, n. 93, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 41,

42 e 47 della Costituzione, dal Pretore di Bologna con ordinanza del 2

dicembre 1980 (r.o. 63/1981), dal Tribunale di Trani con ordinanza del

28 aprile 1981 (r.o. 425/1981), dal Pretore di Milano con ordinanza del

26 febbraio 1982 (r.o. 673/1982), dal Pretore di Napoli con ordinanza

del 26 maggio 1982 (r.o. 511/1982), dal Tribunale di Messina con

ordinanza del 19 ottobre 1982 (r.o. 871/1982), dal Tribunale di Torino

con ordinanza del 28 ottobre 1982 (r.o. 133/1983), dal Pretore di Roma

con ordinanza del 23 novembre 1982 (r.o. 101/1983), dal Pretore di Sala

Consilina con ordinanza del 24 novembre 1982 (r.o. 81/1983) e dal

Pretore di Misilmeri con ordinanza del 20 dicembre 1982 (r.o.

272/1983).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:31 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte