Ordinanza n. 31/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1988 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 27legge 865/1971
- art. 42legge 865/1971
usata come parametro
citata
- art. 13legge 10/1977
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge
22 ottobre 1971, n. 865 ("Programmi e coordinamento dell'edilizia
residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica
utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n.
1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed
autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore
dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata") e dell'art.
42 della legge della Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56 ("Tutela
e uso del suolo"), promossi con ordinanze emesse il 1° giugno 1981
(n. 3 ordinanze) e il 18 gennaio 1984 dal T.A.R. per il Piemonte,
iscritte rispettivamente ai nn. 798, 799 e 800 del registro ordinanze
1981 e al n. 558 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 96 dell'anno 1982 e n. 287
dell'anno 1984;
Visti gli atti di costituzione del Comune di Torino e di Casana
Arturo ed altri nonché gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri e della Regione Piemonte;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe il T.A.R. Piemonte ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 22
ottobre 1971, n. 865, e dell'art. 42 della legge regionale Piemonte 5
dicembre 1977, n. 56, nella parte in cui non prevedono la
possibilità di una realizzazione spontanea delle finalità del piano
per gli insediamenti produttivi da parte dei proprietari delle aree
assoggettate al piano stesso;
che nel giudizio è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello
Stato, la quale ha concluso per la non fondatezza della questione, e
si è costituito il Comune di Torino, il quale ha concluso per
l'irrilevanza e per l'infondatezza della questione medesima;
considerato che l'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10,
nel disporre la redazione, in conformità delle apposite norme
regionali, di programmi pluriennali che delimitino le aree e le zone,
anche incluse in piani particolareggiati, nelle quali siano da
realizzare le previsioni di piano e le relative urbanizzazioni,
dispone che "qualora nei tempi indicati dai programmi di attuazione
gli aventi titolo non presentino istanze di concessione singolarmente
o riuniti in consorzio, il comune espropria le aree sulla base delle
disposizioni della l. 22 ottobre 1971, n. 865, come modificata dalla
presente legge";
che, in osservanza della previsione contenuta nella legge
statale, la legge regionale Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56:
a) include tra gli strumenti urbanistici esecutivi i piani di
cui all'art. 27 impugnato (art. 32);
b) ribadisce l'obbligo dei Comuni di adottare un programma
pluriennale di attuazione delle previsioni del piano regolatore
generale per le aree e le zone, comprese o meno in strumenti
urbanistici esecutivi (art. 33);
c) demanda ad apposita delibera comunale, da emanarsi "previa
consultazione degli enti pubblici, delle aziende e dei privati
interessati", l'adozione del programma di attuazione (art. 37);
d) conferisce al Comune, in sede di attuazione degli strumenti
urbanistici esecutivi e dallo stesso programma di cui all'art. 33, la
facoltà di delimitare con propria delibera "comparti di intervento",
facendo quindi obbligo al Sindaco di notificare ai proprietari delle
aree ricadenti nel comparto uno schema di convenzione per la
realizzazione degli interventi previsti e stabilendo quindi che,
decorso inutilmente il termine assegnato con la notifica per la
stipulazione della convenzione, il Comune procede all'espropriazione
degli immobili (art. 46);
che pertanto sono rinvenibili nell'ordinamento previsioni
dirette a favorire la collaborazione dei proprietari degli immobili e
comunque a non limitare i loro diritti al di là di ciò che è
strettamente indispensabile al perseguimento di finalità di
interesse generale;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative dei giudizi innanzi
la Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865
(Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme
sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni
alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29
settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi
straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e
convenzionata) e dell'art. 42 della legge regionale Piemonte 5
dicembre 1977, n. 56 ("Tutela e uso del suolo"), sollevata con le
ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:31 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte