Corte costituzionale

Ordinanza n. 31/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1988 · relatore Gabriele Pescatore

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 27legge 865/1971
  • art. 42legge 865/1971

citata

  • art. 13legge 10/1977
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge

22 ottobre 1971, n. 865 ("Programmi e coordinamento dell'edilizia

residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica

utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n.

1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed

autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore

dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata") e dell'art.

42 della legge della Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56 ("Tutela

e uso del suolo"), promossi con ordinanze emesse il 1° giugno 1981

(n. 3 ordinanze) e il 18 gennaio 1984 dal T.A.R. per il Piemonte,

iscritte rispettivamente ai nn. 798, 799 e 800 del registro ordinanze

1981 e al n. 558 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 96 dell'anno 1982 e n. 287

dell'anno 1984;

Visti gli atti di costituzione del Comune di Torino e di Casana

Arturo ed altri nonché gli atti di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri e della Regione Piemonte;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe il T.A.R. Piemonte ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 22

ottobre 1971, n. 865, e dell'art. 42 della legge regionale Piemonte 5

dicembre 1977, n. 56, nella parte in cui non prevedono la

possibilità di una realizzazione spontanea delle finalità del piano

per gli insediamenti produttivi da parte dei proprietari delle aree

assoggettate al piano stesso;

che nel giudizio è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei

Ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello

Stato, la quale ha concluso per la non fondatezza della questione, e

si è costituito il Comune di Torino, il quale ha concluso per

l'irrilevanza e per l'infondatezza della questione medesima;

considerato che l'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10,

nel disporre la redazione, in conformità delle apposite norme

regionali, di programmi pluriennali che delimitino le aree e le zone,

anche incluse in piani particolareggiati, nelle quali siano da

realizzare le previsioni di piano e le relative urbanizzazioni,

dispone che "qualora nei tempi indicati dai programmi di attuazione

gli aventi titolo non presentino istanze di concessione singolarmente

o riuniti in consorzio, il comune espropria le aree sulla base delle

disposizioni della l. 22 ottobre 1971, n. 865, come modificata dalla

presente legge";

che, in osservanza della previsione contenuta nella legge

statale, la legge regionale Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56:

a) include tra gli strumenti urbanistici esecutivi i piani di

cui all'art. 27 impugnato (art. 32);

b) ribadisce l'obbligo dei Comuni di adottare un programma

pluriennale di attuazione delle previsioni del piano regolatore

generale per le aree e le zone, comprese o meno in strumenti

urbanistici esecutivi (art. 33);

c) demanda ad apposita delibera comunale, da emanarsi "previa

consultazione degli enti pubblici, delle aziende e dei privati

interessati", l'adozione del programma di attuazione (art. 37);

d) conferisce al Comune, in sede di attuazione degli strumenti

urbanistici esecutivi e dallo stesso programma di cui all'art. 33, la

facoltà di delimitare con propria delibera "comparti di intervento",

facendo quindi obbligo al Sindaco di notificare ai proprietari delle

aree ricadenti nel comparto uno schema di convenzione per la

realizzazione degli interventi previsti e stabilendo quindi che,

decorso inutilmente il termine assegnato con la notifica per la

stipulazione della convenzione, il Comune procede all'espropriazione

degli immobili (art. 46);

che pertanto sono rinvenibili nell'ordinamento previsioni

dirette a favorire la collaborazione dei proprietari degli immobili e

comunque a non limitare i loro diritti al di là di ciò che è

strettamente indispensabile al perseguimento di finalità di

interesse generale;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative dei giudizi innanzi

la Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865

(Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme

sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni

alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29

settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi

straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e

convenzionata) e dell'art. 42 della legge regionale Piemonte 5

dicembre 1977, n. 56 ("Tutela e uso del suolo"), sollevata con le

ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:31 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte