Ordinanza n. 310/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/10/1997 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 388Codice penale
- art. 392Codice penale
- art. 1027Codice civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 25, commi 1 e
2, e 44, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto 6 marzo 1990,
n. 18 (Disciplina in materia di linee funiviarie in servizio
pubblico, piste da sci e innevamento programmato), promosso con
ordinanza emessa il 3 aprile 1996 dal pretore di Bassano del Grappa,
sezione distaccata di Asiago, nel procedimento penale a carico di
Casellato Raoul, iscritta al n. 579 del registro ordinanze 1996 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima
serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di costituzione di Rodeghiero Ferruccio, nonché
l'atto di intervento della regione Veneto;
Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1997 il giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico d'un
imputato dei reati di cui agli artt. 388, primo e secondo comma, e
392 del codice penale, la parte civile ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 42 e 117 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 25 e 44 della legge della regione Veneto 6
marzo 1990, n. 18 (Disciplina in materia di linee funiviarie in
servizio pubblico, piste da sci e innevamento programmato);
che, secondo il pretore di Bassano del Grappa, sezione distaccata
di Asiago, gli articoli denunciati, concernenti rispettivamente la
costituzione delle servitù di seggiovia e di pista, prevederebbero
per l'interessato, il quale non abbia la disponibilità del terreno,
la possibilità di ottenere le dichiarazioni di pubblica utilità del
progetto, di urgenza e indifferibilità delle opere approvate nonché
la costituzione coattiva della servitù di pista, previo pagamento,
anche contestuale, dell'indennità (art. 44, comma 1);
che la costituzione coattiva della servitù di pista sarebbe
adottata con provvedimento del Presidente della Giunta regionale
(art. 44, comma 2);
che identiche disposizioni riguarderebbero anche la costituzione
coattiva della servitù di impianto (art. 25, commi 1 e 2);
che le disposizioni testé richiamate lederebbero:
l'art. 3, perché nell'introdurre due nuove figure di servitù,
del tutto peculiari, modellerebbero lo statuto della proprietà
privata in modo difforme dalla previsione contenuta nell'art. 1027
del codice civile;
l'art. 42 che identificherebbe nella legge statale l'unica fonte
idonea sia a determinare i modi di acquisto, di godimento e i limiti
della proprietà privata, sia a individuare la sua funzione sociale e
la finalità di accesso a tutti i consociati;
l'art. 117, primo comma, della Costituzione, perché la materia
dei diritti reali e delle limitazioni del diritto di proprietà non
è ricompresa in quelle ivi elencate e in quanto contrassegnata dalla
funzione sociale rientrerebbe, anzi, fra i principi fondamentali
della legislazione statale;
che la questione sarebbe rilevante, perché la condotta
penalmente censurata nei confronti del gestore dell'impianto sarebbe
posta in essere a seguito (e per l'effetto) di provvedimenti
regionali di costituzione coattiva di una servitù di impianto e di
pista, emanati in attuazione delle menzionate disposizioni regionali,
ai quali ha resistito il proprietario del fondo oggetto della
servitù, sì che - ove queste fossero caducate, risultando nulli i
provvedimenti amministrativi adottati - ne conseguirebbe di sicuro
una diversa formula di proscioglimento per l'imputato;
che si è costituita la parte civile, con memoria fuori termine,
chiedendo la declaratoria di illegittimità costituzionale;
che è intervenuto nel giudizio il presidente della Giunta
regionale del Veneto nel senso dell'inammissibilità e comunque
dell'infondatezza;
che nell'imminenza della camera di consiglio entrambe le parti
hanno depositato una memoria illustrativa;
che il presidente della Giunta regionale del Veneto ha concluso,
in via principale, per il difetto di rilevanza della questione nel
giudizio a quo e, in via subordinata, per l'infondatezza;
che l'irrilevanza avrebbe duplice natura, formale e sostanziale;
che sotto il primo aspetto essa sarebbe rilevabile dal
dispositivo dell'ordinanza di rimessione, ove si legge che il pretore
ha sospeso il procedimento e, nel contempo, lo ha rinviato
all'udienza del 2 ottobre 1996, ore 9, mandando alla cancelleria la
citazione dei testi (onde non di sospensione si tratterebbe, bensì
di mero rinvio ad altra udienza per la quale sarebbe stata disposta
l'assunzione delle prove testimoniali);
che sotto il secondo aspetto vi sarebbe carenza di rilevanza
della questione, difettando il nesso di pregiudizialità e
strumentalità tra essa e il giudizio a quo;
che quest'ultimo riguarderebbe, infatti, un processo penale a
carico di persona imputata dei reati di mancata esecuzione dolosa di
un provvedimento del giudice e di esercizio arbitrario delle proprie
ragioni con violenza sulle cose;
che in relazione a tale regiudicanda mancherebbe del tutto la
possibilità di fare applicazione delle disposizioni censurate;
che, in effetti, la prima imputazione deriverebbe dalla
disobbedienza a un provvedimento reso dal pretore in sede di giudizio
possessorio, con il quale si vieterebbe alla società concessionaria
di attivare l'impianto sciistico sui terreni del privato;
che la seconda imputazione sarebbe stata contestata per
l'asportazione di una recinzione esistente sui terreni della predetta
persona offesa;
che per tali ipotesi di reato non avrebbe rilievo la pretesa
illegittimità dei provvedimenti regionali di costituzione coattiva
delle servitù di impianto e di pista e, pertanto, non sarebbero
applicabili le disposizioni denunciate;
che non vi sarebbero riflessi sulla formula dell'eventuale
proscioglimento dell'imputato - come pure asserisce il rimettente
nella ipotesi di accoglimento della questione - non essendovi
alternativa all'assoluzione perché il fatto non costituisce reato,
per la sussistenza della scriminante putativa dell'esercizio del
diritto;
che, nel merito, la questione sarebbe infondata;
che, richiamando l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale
sul "limite del diritto privato alla legislazione regionale", il
presidente della Giunta regionale del Veneto sottolinea come la
Corte, dall'originaria posizione intransigente, si sia attestata
sull'ammissibilità di deroghe alle discipline civilistiche, se e in
quanto ragionevolmente collegate alle finalità pubbliche connesse
allo svolgimento delle competenze costituzionalmente assegnate alla
regione (sentenza n. 35 del 1992), giungendo ad affermare che la
normazione conformativa della proprietà può trovare attuazione
anche in leggi regionali (sentenze nn. 379 del 1994 e 391 del 1989);
che la costituzione delle servitù coattive di seggiovia e di
pista presenterebbe il menzionato nesso di strumentalità rispetto al
conseguimento di importanti finalità pubbliche, quali il pubblico
servizio di trasporto (ex art. 84 del d.P.R. n. 616 del 1977) e il
turismo;
che le previsioni normative in esame darebbero luogo, piuttosto,
a prescrizioni conformative della proprietà, le quali - in relazione
alle materie di cui all'art. 117 della Costituzione - non ricadono
nell'operatività del limite del diritto privato;
che, comunque, non sarebbero violati né il limite privatistico
dei tipi di servitù prediali né quello delle modalità di
costituzione;
che, infatti, il codice civile si limiterebbe a prevedere, e
disciplinare astrattamente, le servitù prediali senza la necessità
di nominarle singolarmente, autorizzando peraltro la loro
costituzione anche con atto dell'autorità amministrativa, nei casi
previsti dalla legge (art. 1032);
che la parte civile ha depositato memoria, concludendo per
l'accoglimento della questione;
Considerato che viene all'esame della Corte, perché in contrasto
con gli artt. 3, 42, secondo comma, e 117, primo comma, della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt.
25, commi 1 e 2, e 44, commi 1 e 2, della legge della regione Veneto
n. 18 del 1990, che con la costituzione delle servitù di seggiovia e
di pista introducono nuove figure di diritti reali parziari, in
aggiunta a quelle disciplinate dalla legge statale, modellando lo
statuto della proprietà privata, nell'ambito territoriale della
Regione Veneto, in modo difforme dal restante territorio nazionale e
individuando una ipotesi di funzione sociale della proprietà e di
accesso a tale diritto senza l'intervento della legge statale e al di
fuori dell'elenco delle materie attribuite dall'art. 117 della
Costituzione alla competenza legislativa regionale, o comunque
violando un principio fondamentale stabilito dalle leggi dello Stato;
che la prima ragione d'inammissibilità, consistente nel
difettoso dispositivo dell'ordinanza di rimessione, prospetta una
irregolarità da ritenere inutiliter data (e dunque non preclusiva
del merito della questione), atteso che la trasmissione del fascicolo
processuale alla cancelleria di questa Corte ha, di fatto, impedito
il programmato adempimento istruttorio;
che la seconda ragione d'inammissibilità è invece fondata - e
perciò preclusiva del merito della questione - in quanto non
permette di comprendere come l'eventuale accoglimento di essa
inciderebbe in modo apprezzabile sull'accertamento della
responsabilità penale del legale rappresentante della società
concessionaria, imputato della sostanziale disubbidienza ai
provvedimenti cautelari adottati dal giudice civile;
che, infatti, l'eventuale illegittimità costituzionale delle
disposizioni denunciate non è più rilevante, attenendo a fasi
logicamente antecedenti a quella in cui sono state, tardivamente,
contestate;
che, pertanto, la questione va dichiarata inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 25 e 44 della legge della regione Veneto 6 marzo 1990, n.
18 (Disciplina in materia di linee funiviarie in servizio pubblico,
piste da sci e innevamento programmato), sollevata, in riferimento
agli artt. 3, 42 e 117 della Costituzione, dal pretore di Bassano del
Grappa, sezione distaccata di Asiago, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 ottobre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:310 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte