Ordinanza n. 313/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/03/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1-bislegge 641/1978
- art. 113d.P.R. 616/1977
usata come parametro
citata
- art. 115d.P.R. 616/1977
- art. 25d.P.R. 616/1977
- art. 113legge 641/1978
- art. 1-bislegge 641/1978
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1- bis della
legge 21 agosto 1978, n. 641 ("Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto legge 18 agosto 1978, n. 481, concernente
fissazione al 1° gennaio 1979 del termine previsto dall'art. 113,
decimo commma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione
di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli
enti di cui alla tabella 'B' del medesimo decreto, nonché norme di
salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle I.P.A.B. e della
disciolta A.A.I."), promosso con ordinanza emessa il 20 luglio 1984
dalla Corte d'appello di Napoli, iscritta al n. 317 del registro
ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 232- bis dell'anno 1985;
Visti gli atti di costituzione della Regione Campania nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che la Corte d'Appello di Napoli - prima sez. civile con
ordinanza emessa il 7 novembre 1984 nel procedimento civile tra
l'"Ente Patronato Regina Margherita pro-ciechi Paolo Colosimo" di
Napoli ed altri e Regione Campania ed altri, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 18, 38, ultimo comma, 42 e 43 Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1- bis della legge
21 agosto 1978, n. 641 ("Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto legge 18 agosto 1978, n. 481, concernente fissazione al 1°
gennaio 1979 del termine previsto dall'art. 113, decimo comma, del
d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni
contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui
alla tabella B del medesimo decreto, nonché norme di salvaguardia
del patrimonio degli stessi enti, delle I.P.A.B. e della disciolta
A.A.I.") nella parte in cui sopprime e pone in liquidazione l'ente
pubblico "Ente Patronato Regina Margherita pro-ciechi Paolo Colosimo
di Napoli prevedendo il trasferimento alle regioni dei beni e del
personale ed alle regioni ed agli enti locali delle relative entrate;
che, ad avviso del giudice a quo , l'Ente, in base al proprio
statuto, a) svolge attività educativa con accentuato carattere
religioso, essendone la direzione affidata ad un sacerdote che fa
parte del consiglio di amministrazione e provvede alla formazione
spirituale dei giovani assistiti; mentre alcuni servizi (guardaroba,
lavanderia, cucina e mensa, portineria) è affidata a suore che
sovrintendono alla catechesi sacramentaria degli assistiti più
giovani; b) ha struttura associativa, essendo costituito in base ad
una oblazione di soci volontari i quali dispongono del governo del
Patronato e, a norma dell'art. 12 dello statuto, sono ammessi,
nominati e radiati dal Consiglio direttivo eletti dagli stessi soci
(art. 24 Statuto);
che, quindi, la norma denunciata, nel disporre direttamente
l'estinzione dell'ente, senza alcun riferimento ai criteri ispiratori
che hanno presieduto a tale determinazione e senza l'osservanza dello
speciale procedimento previsto, ai fini dell'estinzione, per altri
enti, dall'art. 113 del d.P.R. n. 616 del 1977, si porrebbe in
contrasto con l'art. 3 Cost. perché avrebbe prodotto una
inspiegabile ed immotivata discriminazione nei confronti di tutte le
altre istituzioni di assistenza e beneficenza comprese nella tab. B
del d.P.R. n. 616 del 1977; con l'art. 18 Cost., perché avrebbe
impedito di accertare la natura associativa dell'ente oggetto della
controversia, in vista della sua conservazione ai sensi dell'art. 115
del d.P.R. n. 616 del 1977; con l'art. 38, ultimo comma, Cost., che
afferma il principio della libertà della assistenza privata; con gli
artt. 42 e 43 Cost. nella parte in cui opera, peraltro senza
indennizzo, il trasferimento di tutto il patrimonio dell'ente alla
regione e agli enti locali, senza alcun riferimento o
diversificazione tra quelli collegati al fine religioso e
prescindendo comunque dalla loro provenienza, dalla loro condizione
giuridica e dai vincoli cui fossero soggetti per statuto ovvero per
volontà dei soci eroganti;
che si è costituita nel giudizio davanti a questa Corte la
Regione Campania, chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità,
per difetto di rilevanza, ovvero l'infondatezza della questione;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in
giudizio, ha chiesto che la predetta questione sia dichiarata
inammissibile, perché unico oggetto del giudizio è la diretta
contestazione di legittimità costituzionale della norma che ha
soppresso l'ente, ovvero infondata;
Considerato, preliminarmente, che l'eccezione di inammissibilità,
dedotta dalla Avvocatura Generale dello Stato, deve essere disattesa,
in quanto la questione è stata ritualmente sollevata, in via
incidentale, nel corso di un giudizio, con riferimento all'art. 1
della legge n. 641 del 1978, dalla cui applicazione dipende la
definizione del giudizio a quo, instaurato da una domanda giudiziale
diretta, come risulta dall'ordinanza di rimessione, a far dichiarare
che "l'ente svolge in modo precipuo attività inerente la sfera
educativo-religiosa, ha struttura associativa e conseguentemente, ai
sensi dell'art. 115 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, conserva la
titolarità dei beni necessari allo svolgimento delle attività
associative e di quelle derivanti da atti di liberalità o contributi
agli associati", il che sarebbe impedito dalla norma denunciata che
ha, invece, disposto l'estinzione dell'ente ed il passaggio del
personale e dei suoi beni alla regione ed agli enti locali;
che, per quel che riguarda il merito delle questioni sollevate
va precisato che "Ente Patronato Regina Margherita pro-ciechi Paolo
Colosimo" di Napoli, riconosciuto con R.D. 1° aprile 1920, n. 946,
essendo stato incluso nella tabella "B" allegata al d.P.R. 24 luglio
1977, n. 616, ha natura non già di istituzione pubblica di
assistenza e beneficenza infraregionale, cui si riferiscono le
previsioni dell'art. 25 di detto d.P.R., ma di ente interregionale
operante nella materia della assistenza pubblica e, in quanto tale,
nella categoria di quelli già sottoponibili alla speciale procedura
prevista dall'art. 113 e seguenti dello stesso decreto delegato n.
616 del 1977, diretta al trasferimento integrale alle Regioni o agli
enti locali dei beni e del relativo personale;
che, pertanto, appaiono in primo luogo inconferenti gli
argomenti dell'ordinanza di rinvio che, sia pure in forma generica,
fanno riferimento all'art. 25 del d.P.R. n. 616 del 1977, nonché
alla sentenza di questa Corte n. 173 del 1981 che ne ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale, perché, sia detta disposizione
normativa che la richiamata sentenza riguardavano una categoria di
enti (cioè le I.P.A.B. infraregionali) nella quale non era compreso
l'Ente patronato Regina Margherita pro-ciechi "Paolo Colosimo", di
Napoli;
che, individuata invece nei citati artt. 113 e seg. la
disciplina normativa preesistente, cui ha derogato la legge 21
ottobre 1978, n. 641 (cioè la legge censurata in questa sede), va
rilevato che non è controverso che l'Ente menzionato, al pari di
tutti gli enti di assistenza sociale, nazionali o interregionali,
già ricompresi dalla tabella "B" del d.P.R. n. 616 del 1977 e
soppressi dall'art. 1- bis della legge 21 ottobre 1978, n. 641,
avesse natura di ente pubblico;
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale,
sollevata con riferimento agli artt. 18 e 38, ultimo comma, Cost., è
manifestamente infondata in quanto, proprio in ragione del carattere
"pubblico" dell'ente, non ricompreso peraltro tra quelli di rilevanza
costituzionale (es.: art. 114 Cost.), rientrava nella potestà del
legislatore disporne l'estinzione e la devoluzione dei beni e del
patrimonio alle regioni e ad altri enti pubblici divenuti titolari
delle funzioni amministrative loro trasferite e già di spettanza di
detto ente, non potendo perciò ritenersi così vulnerato né il
principio della libertà di associazione né quello della libertà
dell'assistenza privata, appunto perché trattavasi di un ente
"pubblico";
che, conseguentemente, anche la questione di legittimità
costituzionale, sollevata in riferimento agli art. 42 e 43 Cost., è
manifestamente infondata perché la devoluzione dei beni ad altri
enti pubblici, era necessariamente connessa al trasferimento a questi
delle funzioni già spettanti all'ente soppresso, apparendo
irrilevante, dato che si trattava del patrimonio di un ente
"pubblico", accertare la provenienza dei suoi beni e gli eventuali
vincoli di destinazione, non potendosi ravvisare alcuna garanzia, in
questo senso, nelle norme costituzionali invocate, nel mentre è
inconferente il riferimento contenuto nell'ordinanza di rimessione,
alla circostanza che non fosse previsto un indennizzo, essendo
evidente come, nella specie, si è al di fuori di una vicenda di tipo
espropriativo, nel mentre, essendo la devoluzione dei beni
conseguente alla estinzione dell'ente che ne era proprietario, non si
vede in favore di chi si potesse prevedere, nella norma denunciata,
la corresponsione di un indennizzo;
che è, altresì, manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3
Cost., apparendo giustificato e comunque non discriminatorio che il
legislatore, che in un primo momento aveva incluso l'ente in parola
fra quelli da sopprimere, con l'osservanza del procedimento previsto
dall'art. 113 del d.P.R. n. 616 del 1977, abbia successivamente
ritenuto di provvedere, con la legge denunciata, alla sua diretta
soppressione, unitamente ad altri enti pubblici assistenziali, prima
della conclusione del predetto procedimento;
che, difatti, non essendovi una garanzia costituzionale
dell'osservanza di un determinato procedimento, per la soppressione
di enti pubblici, non appare ingiustificatamente discriminatorio che
il legislatore abbia ritenuto di seguirlo per alcune ipotesi di
soppressione - in vista della possibilità di mantenere in vita certi
enti per il perseguimento di funzioni residue diverse da quelle
trasferite, delegate o attribuite alle regioni ed agli altri enti
locali (art. 113, commi quarto e settimo d.P.R. n. 617 del 1977) o,
in altri casi, per la possibilità di trasformazione in enti privati
di quelli aventi struttura associativa (art. 115, d.P.R. cit.) mentre
abbia ritenuto di prescindere da quel procedimento per sopprimere
altri enti, tra i quali quello oggetto della presente controversia,
non avendo ravvisato, nel proprio discrezionale apprezzamento, la
ricorrenza di particolari finalità da salvaguardare;
che, quindi, in concreto, non può ritenersi discriminatorio che
il legislatore, tenuto conto del carattere "pubblico" dell'ente, che
di per sé ne giustificava la soppressione come diretta conseguenza
dell'avvenuto trasferimento delle relative funzioni alle regioni e ad
enti locali, non abbia ritenuto di far accertare l'eventuale
esistenza di funzioni residue non trasferite, esistenza la cui
dimostrazione, peraltro, è dall'ordinanza di rimessione affidata a
taluni indizi che non appaiono, ictu oculi, idonei a far considerare
che si fosse in presenza di funzioni diversificate da quelle di
assistenza trasferite, essendo strettamente compenetrate con queste;
che è manifestamente infondata anche l'altra questione di
legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3
Cost., nell'assunto che, la intervenuta soppresione ope legis, senza
seguire il procedimento già previsto dall'art. 113 del d.P.R. n. 616
del 1977, sia stato impedito l'accertamento della struttura
associativa dell'ente che ne avrebbe consentito la conservazione,
previa trasformazione come ente privato, ai fini dell'art. 115 d.P.R.
n. 616 del 1977 cit.;
che, in proposito, va ribadito che trattandosi di un ente
"pubblico" del quale il legislatore poteva disporre in occasione del
generale riassetto delle funzioni pubbliche già spettantegli, nessun
parametro costituzionale, fra quelli invocati, ne garantiva
necessariamente l'assimilazione agli altri enti per i quali l'art.
115 del d.P.R. n. 616 del 1977, prevedeva la possibilità di
trasformazione in ente privato, onde non appare privo di
giustificazione né irrazionale che il legislatore, tenendo presente
le sue funzioni e la sua struttura, abbia ritenuto di escluderlo,
unitamente ad altri enti, dalla possibilità di trasformazione in
ente privato;
che, pertanto, appare manifesta l'infondatezza di tutte le
questioni prospettate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1- bis della legge 21 agosto 1978, n. 641
("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18
agosto 1978, n. 481, concernente fissazione al 1° gennaio 1979 del
termine previsto dall'art. 113, decimo comma, del d.P.R. 24 luglio
1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento
o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo
decreto, nonché norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi
enti, delle I.P.A.B. e della disciolta A.A.I.", nella parte in cui
sopprime e pone in liquidazione l'Ente patronato Regina Margherita
pro-ciechi "Paolo Colosimo" di Napoli e provvede al trasferimento
alle regioni dei suoi beni e all'attribuzione alle regioni ed agli
enti locali delle sue entrate) sollevata, in riferimento agli
articoli 3, 18, 38, ultimo comma, 42 e 43 Cost., dalla Corte
d'Appello di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:313 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte