Ordinanza n. 314/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/1996 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 192, terzo
comma, e 273 del codice di procedura penale, promossi con n. 2
ordinanze emesse il 18 novembre 1995 e il 2 novembre 1995 dal
Tribunale di Roma nei procedimenti penali a carico di Baldoni Carla,
rispettivamente iscritte ai nn. 23 e 24 del registro ordinanze 1996 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima
serie speciale, dell'anno 1996;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1996 il giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che, adito in sede di riesame avverso il provvedimento del
locale giudice per le indagini preliminari in data 27 gennaio 1995,
che aveva sottoposto Baldoni Carla alla misura cautelare degli
arresti domiciliari, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 13
febbraio 1995, annullava il provvedimento impugnato per l'assenza dei
gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 del codice di
procedura penale, più in particolare, anche per la mancanza di
riscontri individualizzanti delle chiamate in correità formulate nei
confronti dell'indagata;
che, a seguito di ricorso del pubblico ministero, la Corte di
cassazione, con sentenza del 28 giugno 1995, annullava con rinvio la
decisione del tribunale, richiamando la statuizione delle Sezioni
unite (Sez. un., 21 aprile 1995, Costantino) che, nel comporre il
contrasto giurisprudenziale circa la necessità o meno, per ritenere
sussistenti i gravi indizi di colpevolezza ai fini dell'adozione di
misure cautelari (indizi costituiti nella specie da chiamate di
correo), dell'esistenza di riscontri individualizzanti, ha concluso -
per quel che attiene alla fase delle indagini preliminari - in senso
negativo;
che con la pronuncia di annullamento la Cassazione enunciava il
seguente principio di diritto: "Non occorre ... che il riscontro
esterno del dichiarante riguardi in modo specifico la condotta
criminosa del chiamato ... ma basta, ai fini dell'attendibilità
delle dichiarazioni accusatorie, che queste siano corroborate da
riscontri anche non individualizzanti ... ma tali da portare a
ritenere complessivamente credibili le dichiarazioni del chiamante";
che, con ordinanza del 2 novembre 1995, adottata a seguito della
ricordata pronuncia di annullamento, il Tribunale, premesso di essere
vincolato - oltre che dal "diritto vivente" scaturente dalla
ricordata pronuncia delle Sezioni unite - anche dal principio di
diritto affermato dalla Corte di cassazione nel procedimento a quo,
con la conseguenza di dover rigettare la richiesta di riesame, ha
allora denunciato, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 13,
secondo comma, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della
Costituzione, l'art. 192, terzo comma, del codice di procedura
penale, nella parte in cui, così interpretato, non richiede, ai fini
dell'adozione di una misura cautelare personale nella fase delle
indagini preliminari, che la chiamata di correo debba essere
confermata da un riscontro esterno individualizzato, nonché l'art.
273 dello stesso codice, perché, sempre nell'interpretazione della
Corte di cassazione, consentirebbe di ravvisare la sussistenza di
gravi indizi di colpevolezza ai fini dell'adozione di una misura
cautelare personale, in presenza di chiamate di correo non provviste
di detti riscontri, "non valutabili come prove nel dibattimento, o
comunque geneticamente insufficienti a formare prova senza riscontro
individualizzato";
che il rimettente osserva come l'espressione "gravi indizi di
colpevolezza", utilizzata dalla norma da ultimo richiamata, è sempre
stata interpretata - anche nella fase delle indagini preliminari -
come corrispondente all'esistenza di una "rilevante probabilità di
condanna" in esito al processo; un'interpretazione che risulta
funzionale alla necessità di evitare ingiuste detenzioni o comunque
ingiuste compressioni della libertà personale, esigenze presidiate
dagli artt. 13, secondo comma, 24, secondo comma, e 27, secondo
comma, della Costituzione, sotto il profilo sia della necessità di
un atto motivato sia della riserva di legge, nel senso che non ogni
motivazione è da ritenere osservante della garanzia costituzionale
sopra menzionata, ma solo quella che, assicurando le garanzie di
difesa, evita ingiuste detenzioni;
che la distinzione tra prove e indizi si giustifica solo in
funzione della fase delle indagini preliminari, ma non in relazione
alla valutazione degli atti di indagine, il tutto risultando
comprovato dal fatto che il codice non contiene alcuna differenza
terminologica a seconda che ad adottare la misura sia il giudice per
le indagini preliminari o il giudice del dibattimento e che, ove
venga pronunciata sentenza in esito a giudizio abbreviato, quegli
indizi sufficienti ai fini della misura non possono costituire prova
ai fini della condanna;
che risulterebbe compromesso anche il rispetto del principio di
eguaglianza, per non essere necessaria la presenza di riscontri
individualizzanti nella sola fase delle indagini e non anche quando
la misura venga adottata nel corso del giudizio;
che, sempre nel corso delle indagini preliminari relative allo
stesso procedimento penale, il pubblico ministero proponeva, a sua
volta, ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice
per le indagini preliminari che aveva disatteso la sua richiesta di
adozione della misura della custodia cautelare in carcere disponendo
nei confronti della Baldoni la misura degli arresti domiciliari;
che, con provvedimento del 24 febbraio 1995, il Tribunale
dichiarava l'inammissibilità dell'appello essendo l'ordinanza del
giudice per le indagini preliminari già stata annullata in sede di
riesame;
che a seguito di ricorso del pubblico ministero, la Corte di
cassazione, con sentenza dell'11 luglio 1995, annullava con rinvio il
provvedimento impugnato;
che, con ordinanza del 18 novembre 1995, il Tribunale di Roma ha,
allora, sollevato, pressoché nei medesimi termini di cui
all'ordinanza emessa il 2 novembre 1995, questione di legittimità
degli artt. 192, terzo comma, e 273 del codice di procedura penale,
sempre in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 13, secondo comma,
24, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione;
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che, in via principale, la questione
venga dichiarata inammissibile e, in subordine, non fondata;
che l'inammissibilità deriverebbe dal fatto che il giudice a
quo, anziché proporre una quaestio de legitimitate, si sarebbe
limitato a censurare la linea interpretativa di recente seguita dalle
Sezioni unite della Corte di cassazione; una linea, oltre tutto, non
in grado di essere elevata al rango di "diritto vivente", risultando
anche successive decisioni che hanno ritenuto operante l'art. 192,
terzo comma, del codice di procedura penale, ai fini dell'adozione di
misure cautelari;
che la non fondatezza conseguirebbe, con riferimento alla dedotta
violazione del principio di eguaglianza, dall'arbitraria
equiparazione fra elementi richiesti ai fini dell'adozione di una
misura cautelare ed elementi richiesti ai fini della prova all'esito
del giudizio di merito; con riferimento all'art. 24, secondo comma,
della Costituzione, dall'essere comunque apprestati all'indagato gli
strumenti per la propria difesa, primo fra tutti la possibilità di
richiedere il riesame; del tutto erroneamente chiamati in causa
sarebbero, poi, gli artt. 13, secondo comma, e 27, secondo comma,
della Costituzione: perché l'interpretazione da parte delle Sezioni
unite delle disposizioni denunciate non incide in alcun modo né
sulla riserva di legge in materia di provvedimenti privativi della
libertà personale né impedisce, in presenza di qualificati indizi
di colpevolezza, l'applicazione di misure cautelari prima della
sentenza definitiva;
Considerato che, poiché le ordinanze di rimessione propongono
un'identica questione, i relativi giudizi vanno riuniti per essere
decisi con un unico provvedimento;
che l'eccezione di inammissibilità dedotta dall'Avvocatura
generale dello Stato nel suo atto di intervento per il Presidente del
Consiglio dei Ministri, per essere stata proposta non una questione
di legittimità costituzionale, ma una mera censura alla linea
interpretativa seguita dalle Sezioni unite della Corte di cassazione,
deve essere disattesa;
che, infatti, questa Corte si è costantemente pronunciata nel
senso che il giudice del rinvio può sollevare dubbi di
costituzionalità concernenti l'interpretazione della norma, quale
risultante dal principio di diritto enunciato dalla Corte di
cassazione, dovendo la norma stessa ricevere ancora applicazione in
sede di rinvio (v., fra le tante, sentenza n. 321 del 1995),
cosicché il giudice di tale fase, essendo vincolato al detto
principio di diritto, non ha possibilità diversa, per contestare la
regula iuris indicata dalla Cassazione, da quella di sollevare
questione di legittimità costituzionale della norma che sarebbe
tenuto ad applicare, proprio perché così interpretata;
che una simile regola, operante anche nel caso in cui il
principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione costituisca
la conseguenza di una linea ermeneutica del tutto isolata (v.
sentenza n. 130 del 1993), risulta, a maggior ragione, riferibile al
caso in cui - come nella specie - il detto principio rappresenti
l'adeguamento all'indirizzo interpretativo delle Sezioni unite, alle
quali spetta il compito, secondo le regole stabilite dall'art. 618
del codice di procedura penale e dall'art. 173, terzo comma, delle
norme di attuazione dello stesso codice, di assicurare l'uniforme
interpretazione della legge, quando vi sia contrasto tra le Sezioni
della stessa Corte;
che, peraltro, il rimettente ha puntualmente indicato i profili
di contrasto delle norme denunciate con precisi parametri
costituzionali, così da indurre comunque ad escludere che il petitum
effettivamente perseguito sia volto alla proposizione di una
questione di mera interpretazione;
Considerato, ancora, che effettivamente le Sezioni unite della
Corte di cassazione, con la decisione sopra ricordata, hanno escluso
che l'art. 192 del codice di procedura penale e, quindi, pure i commi
terzo e quarto di tale articolo, siano applicabili "anche alla fase
delle indagini preliminari ed in particolare alle misure cautelari",
una fase in cui, appunto, al fine dell'adozione delle misure
cautelari, è necessario che venga accertata la sola gravità degli
indizi;
che, di conseguenza, l'inapplicabilità dei detti commi dell'art.
192 del codice di procedura penale rende non operanti, in materia di
misure cautelari, i criteri interpretativi tracciati dalla
giurisprudenza, con riferimento alla decisione pronunciata all'esito
del giudizio di cognizione, e che, relativamente a tale pronuncia, si
sostanziano nell'affermazione che il riscontro deve avere
direttamente ad oggetto la persona del chiamato in correità, in
relazione allo specifico fatto storico oggetto dell'addebito, per non
potere gli "altri elementi di prova che confermano l'attendibilità"
della chiamata rappresentare soltanto una conferma della generica
affidabilità del dichiarante, dovendo essi apportare, invece, alla
dichiarazione, già positivamente passata al vaglio del giudizio di
attendibilità intrinseca, il contributo di altri elementi di prova
interpretabili come conferma degli specifici fatti oggetto
dell'accusa (v. Sez. un., 22 febbraio 1993, Marino);
che, secondo la ricordata decisione delle Sezioni unite cui il
giudice a quo addebita l'interpretazione contra Constitutionem della
normativa in tema di chiamata in correità con riferimento alle
misure cautelari, l'applicabilità dell'art. 192, terzo comma, del
codice di procedura penale, proietta i suoi riverberi
sull'interpretazione dell'art. 273 dello stesso codice - pur esso ora
chiamato in causa dal giudice a quo, con conseguente denuncia di una
sorta di combinato disposto delle due disposizioni - nel senso che la
verifica dell'attendibilità estrinseca della chiamata in correità
in materia di misure cautelari, svincolata dal precetto dell'art.
192, terzo comma, viene ad essere assoggettata ad una specifica
disciplina, dalla quale deriva, quale condizione necessaria e
sufficiente per l'adozione della misura, la sussistenza di "gravi
indizi di colpevolezza"; con la conseguenza che la dichiarazione del
coimputato (o dell'imputato in procedimento connesso o
interprobatoriamente collegato) è regolamentata dalla sola
disciplina in tema di misure cautelari che richiede, quale condizione
necessaria e sufficiente per l'adozione della misura, l'esistenza di
"gravi indizi di colpevolezza", non coincidente, dunque, con
l'indizio richiesto ai fini della decisione di condanna,
necessariamente connotato dai requisiti, oltre che della gravità,
anche della precisione e della concordanza; con in più la
sottrazione della chiamata in correità a fini cautelari dal contesto
normativo concernente la prova, entro il cui ambito (titolo I del
libro III del codice di procedura penale) il legislatore l'ha
collocata solo quale condizione necessaria purché sussistano i
requisiti implicitamente enunciati dall'art. 192, terzo comma, norma
che è, quindi, posta in prevalente funzione di garanzia;
che, dunque, secondo la decisione delle Sezioni unite, alla cui
interpretazione si contesta di aver dato luogo ad una norma
costituzionalmente illegittima, i riscontri esterni necessari ai fini
dell'adozione della misura possono essere "di qualsiasi natura,
rappresentativi o logici", senza che, però, proprio in forza
dell'inapplicabilità dell'art. 192, terzo comma, del codice di
procedura penale, gli elementi di conferma debbano necessariamente
profilarsi "come individualizzanti nei confronti del singolo
chiamato", richiedendosi soltanto che "la chiamata, per poter
giustificare l'adozione della misura", presenti "una consistenza
indiziaria tale da fondare una qualificata probabilità di
colpevolezza", in modo tale da corroborare l'affidabilità della
dichiarazione, ma senza che sia indispensabile "che i riscontri
riguardino in modo specifico la posizione soggettiva del chiamato,
poiché l'assenza di questo ulteriore requisito - nell'ipotesi in cui
non risultino elementi contrari al coinvolgimento di costui - non
esclude, di per sé, anche per la naturale incompletezza delle
indagini, l'attendibilità complessiva della chiamata, una volta che
la stessa sia stata accertata sia sotto il profilo intrinseco sia -
nei termini anzidetti - sotto il profilo estrinseco";
Considerato, inoltre, che la detta pronuncia, pur avendo escluso
l'applicabilità dell'art. 192, terzo comma, del codice di procedura
penale, in materia di misure cautelari personali, ha affermato che,
pure per il rigoroso accertamento richiesto ai fini della verifica
dell'intrinseca attendibilità della dichiarazione, la chiamata in
correità, per essere qualificata come grave indizio di colpevolezza,
deve "presentare una consistenza indiziaria tale da fondare una
qualificata probabilità di colpevolezza";
che, senza entrare nel merito della linea seguita dalle Sezioni
unite, la norma così interpretata non compromette l'osservanza dei
parametri costituzionali invocati dal giudice a quo;
che, più in particolare, non risulta vulnerato il principio di
eguaglianza perché le condizioni richieste per l'adozione della
misura non si sottraggono all'osservanza del precetto dell'art. 273
del codice di procedura penale neppure nella fase del giudizio,
rispondendo, anche qui, la misura all'esigenza che sussista una
qualificata probabilità di colpevolezza, fermo restando che
l'argomento che commisura la gravità del contesto indiziario anche
alla previsione "che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori
elementi", gli indizi "saranno idonei a dimostrare la responsabilità
dell'imputato" risulta di valenza consistentemente attenuata;
che, del resto, questa Corte, con la sentenza n. 71 del 1996, nel
dichiarare l'illegittimità costituzionale degli artt. 309 e 310 del
codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono la
possibilità di valutare la sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza nell'ipotesi in cui sia stato emesso il decreto che
dispone il giudizio a norma dell'art. 429 dello stesso codice, ha
precisato come l'emissione di tale decreto "non potrà ritenersi in
alcun modo assorbente rispetto alla valutazione dei gravi indizi di
colpevolezza che sostengono l'adozione o il mantenimento delle misure
cautelari personali", così da distinguere, anche nella fase del
giudizio, gli elementi richiesti per l'affermazione di
responsabilità da quelli sufficienti ai fini dell'adozione della
misura cautelare, pur senza, ovviamente, prendere in considerazione
quello specifico grave indizio costituito dalla dichiarazione del
coimputato (o di imputato di reato connesso o collegato) su fatto
proprio e su fatto altrui, in tal modo rendendo evidente anche
l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muove, sul punto,
il giudice a quo;
che il richiamo agli artt. 13 e 27 della Costituzione si rivela
del tutto privo di fondamento, richiedendo comunque l'art. 273 del
codice di procedura penale, nel contesto delle norme - di recente
anche sostituite secondo uno schema accentuatamente garantista -, la
motivazione del provvedimento che dispone la misura (più in
particolare, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio,
"l'esposizione ... degli indizi che giustificano in concreto la
misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui
sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza": art.
292, primo comma, lettera c, del codice di procedura penale); mentre
la previsione di strumenti di gravame vale comunque ad assicurare,
attraverso il controllo di legittimità e di merito, che non vengano
adottati provvedimenti che provochino ingiustificate detenzioni,
esplicandosi la detta verifica proprio nel constatare quella
qualificata probabilità di colpevolezza a base del provvedimento che
impone la misura, facendo così ritenere che neppure il diritto di
difesa risulti compromesso;
che la distinzione tra attività di indagine espletata dal
pubblico ministero nella fase delle indagini ed attività di
controllo espletata dal giudice non appare del tutto congrua,
incentrandosi comunque la verifica giudiziale sull'assetto indiziario
dedotto, in base al principio della domanda cautelare, dallo stesso
pubblico ministero nella richiesta di adozione della misura;
che inconferente si rivela pure l'argomentazione del giudice a
quo - sempre nell'ambito della chiamata in correità - volta ad
istituire una comparazione fra elementi richiesti ai fini
dell'adozione di una misura cautelare - rispetto alla quale non
sarebbe necessaria la presenza di riscontri individualizzanti - ed
elementi richiesti per una pronuncia di condanna a seguito di
giudizio abbreviato - rispetto alla quale, condizione per pervenire
ad un'affermazione di responsabilità è la presenza di riscontri
individualizzanti della chiamata di correo - trattandosi di
situazioni disomogenee e, quindi, fra loro non comparabili sia
perché la pronuncia in esito a giudizio abbreviato è comunque
adottata a conclusione di una cognitio plena sia perché, ove gli
elementi acquisiti non siano ritenuti sufficienti per una decisione
allo stato degli atti, il giudice dovrà rigettare la richiesta di
abbreviazione del rito, un epilogo ineludibile, a prescindere dai
mezzi di prova posti a base della richiesta di rinvio a giudizio;
che, di conseguenza, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale degli artt. 192, terzo
comma, e 273 del codice di procedura penale, sollevata, in
riferimento agli artt. 3, secondo comma, 13, secondo comma, 24,
secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale
di Roma con le due ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:314 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte