Ordinanza n. 314/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/07/2002 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 149/2001
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, n. 2, della
legge 28 marzo 2001, n. 149, recte: art. 9, comma 2, della legge 4
maggio 1983, n. 184, nel testo introdotto dall'art. 9 della legge 28
marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184,
recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento di minori",
nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile), promosso
con ordinanza emessa il 19 giugno 2001 dal Tribunale per i minorenni
di Torino, iscritta al n. 893 del registro ordinanze 2001 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, 1ª serie
speciale, dell'anno 2001.
Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 2002 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che il Tribunale per i minorenni di Torino, con
ordinanza emessa il 19 giugno 2001, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 9, n. 2, della legge 28 marzo
2001, n. 149, recte: art. 9, comma 2, della legge 4 maggio 1983,
n. 184, nel testo introdotto dall'art. 9 della legge 28 marzo 2001,
n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante
"Disciplina dell'adozione e dell'affidamento di minori", nonché al
titolo VIII del libro primo del codice civile), nella parte in cui
non prevede il potere del Tribunale per i minorenni di disporre
d'ufficio l'apertura della procedura di adottabilità nei confronti
di un minorenne;
che la mancata previsione di un potere di iniziativa
d'ufficio del Tribunale per i minorenni, organo collegiale a
composizione mista, e l'esclusiva attribuzione di tale potere al
pubblico ministero, organo monocratico, violerebbe, ad avviso del
giudice a quo, gli artt. 2, 3, 30, 31, secondo comma, e 32 della
Costituzione;
che, in particolare, sarebbe leso l'art. 2 della
Costituzione, in quanto la previsione dell'esclusivo potere di
iniziativa del pubblico ministero non offre garanzie di
inviolabilità dei diritti del minore ma anzi costituisce uno
sbarramento privo di giustificazione all'accertamento delle
violazioni dei diritti del minore;
che il contrasto con l'art. 3 della Costituzione deriverebbe
dalla considerazione che nelle situazioni di grave pregiudizio
permane il potere di intervento d'ufficio del tribunale per i
minorenni, ai sensi dell'art. 333 del codice civile, mentre
l'apertura della procedura di adottabilità è condizionata al
ricorso del pubblico ministero, il quale, oltre ad offrire minori
garanzie in quanto organo monocratico, impedisce, qualora non intenda
esercitare il potere di iniziativa, una approfondita valutazione
collegiale circa la sussistenza dello stato di abbandono;
che, con riferimento all'art. 30 della Costituzione, il
Tribunale rimettente afferma che in caso di condotta pregiudizievole
dei genitori, la tutela del minore è rimessa non già alla
valutazione collegiale di giudici specializzati, bensì all'esercizio
del potere di iniziativa del pubblico ministero;
che la violazione dell'art. 31, secondo comma, della
Costituzione, deriverebbe dalla constatazione che la gratuità delle
procedure, la celerità dei tempi per il compimento di atti e
l'impegno anche economico degli enti territoriali rappresentano
misure dirette a favorire l'attuazione degli strumenti di protezione
del minore, mentre il condizionamento dell'avvio della procedura di
adottabilità all'iniziativa del pubblico ministero sarebbe in
contrasto con la indicata direzione e con la protezione del minore;
che, infine, sussisterebbe una lesione del diritto alla
salute, intesa nella più ampia accezione di bene
"psichico-affettivo", che potrebbe essere compromesso qualora alla
condotta pregiudizievole di abbandono da parte dei genitori non
facesse seguito l'iniziativa del pubblico ministero.
Considerato che l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile
2001, n. 150 (il quale non è nemmeno menzionato nell'ordinanza di
rimessione, benché anteriore di quasi due mesi alla pronuncia di
questa) ha disposto che in via transitoria e fino alla emanazione di
una specifica disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per
la dichiarazione dello stato di adottabilità disciplinati dal titolo
II, capo II, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive
modifiche, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di
opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali
vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto
medesimo;
che tale decreto-legge è stato convertito, con
modificazioni, nella legge 23 giugno 2001, n. 240, con la quale si è
confermata l'applicabilità in via transitoria delle previgenti
disposizioni processuali fino al 30 giugno 2002;
che pertanto fino alla predetta data del 30 giugno 2002
continuano ad applicarsi le disposizioni processuali contenute nella
legge n. 184 del 1983, tra le quali quella prevista dal terzo comma
dell'art. 9, che consente l'accertamento della situazione di
abbandono anche d'ufficio dal giudice;
che, quindi, la sollevata questione di legittimità
costituzionale è del tutto priva di rilevanza, in quanto il giudice
a quo non può ancora applicare la norma impugnata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 9, n. 2, della legge 28 marzo
2001, n. 149, recte: art. 9, comma 2, della legge 4 maggio 1983,
n. 184, nel testo introdotto dall'art. 9 della legge 28 marzo 2001,
n. 149, (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante
"Disciplina dell'adozione e dell'affidamento di minori", nonché al
titolo VIII del libro primo del codice civile), sollevata, in
riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31, secondo comma, e 32 della
Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Torino con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Contri
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:314 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte