Ordinanza n. 315/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/10/1983 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 1181/1954
- art. 130legge 1181/1954
- art. 92r.d. 2367/1924
- art. 92d.P.R. 417/1974
usata come parametro
citata
- art. 15r.d. 274/1929
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 7 della
legge 20 dicembre 1954, n. 1181, dell'art. 130 del r.d. 27 novembre
1924, n. 2367 e dell'art. 92, commi sesto e settimo, del d.P.R. 31
maggio 1974, n. 417 (Personale docente della scuola; esercizio della
libera professione) promossi dal Consiglio nazionale dei geometri con
le ordinanze emesse il 20 giugno 1978, il 14 giugno, il 26 luglio e il
18 dicembre (due ordinanze) 1979 e il 18 novembre 1981, rispettivamente
iscritte al n. 633 del registro ordinanze 1978, al n. 782 del registro
ordinanze 1979, ai nn. 140, 342 e 343 del registro ordinanze 1980 e al
n. 466 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 52 del 1979, nn. 8, 131 e 180 del 1980 e
n. 303 del 1982.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 26 aprile 1983 il Giudice relatore
Alberto Malagugini;
uditi gli avvocati dello Stato Vito Cavalli e Stefano Onufrio per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con le sei ordinanze indicate in epigrafe il Consiglio
Nazionale dei Geometri dubita, in riferimento agli artt. 3, primo
comma, 97, primo comma e 98, primo comma, Cost., della legittimità
costituzionale degli artt. 92, sesto (e settimo) comma del d.P.R. 31
maggio 1974, n. 417, 7 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, 130 del
r.d. 27 novembre 1924, n. 2367, in quanto consentono al personale
docente della scuola, alle condizioni in ciascuna di tali norme
previste, l'esercizio delle libere professioni, in particolare di
quella di geometra;
che l'Avvocatura dello Stato, intervenendo nei giudizi così
instaurati in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
chiede, in via pregiudiziale, che le suddette questioni vengano
dichiarate inammissibili, sostenendo che il Consiglio Nazionale dei
Geometri non svolge funzioni giurisdizionali e, quindi, non è
legittimato a proporre questioni di incostituzionalità;
considerato che le predette ordinanze propongono questioni
sostanzialmente identiche, talché i relativi giudizi possono essere
riuniti per venir decisi unitariamente;
che l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura dello Stato
va disattesa, essendo state le ordinanze di rimessione - come risulta
dalla stessa titolazione delle medesime - emanate dal Consiglio
Nazionale dei Geometri "in sede giurisdizionale", nell'esercizio delle
attribuzioni conferitegli dall'ordinamento professionale (art. 15 del
r.d. 11 febbraio 1929, n. 274), ed avendo la Corte di cassazione, con
giurisprudenza costante, ritenuto che relativamente ad esse il predetto
organo ha natura giurisdizionale;
che, peraltro, si prospetta il dubbio se il Consiglio Nazionale dei
Geometri in quanto organo di giurisdizione speciale possa considerarsi
costituito nel rispetto dell'art. 108 Cost., attesa la composizione e
le modalità di unzionamento del collegio giudicante;
che la Corte ritiene pertanto di dover sollevare incidentalmente, in
riferimento all'anzidetto parametro, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 14, secondo comma, del d.l. lgt. 23 novembre
1944, n. 382, nella parte in cui statuisce che la Commissione Centrale
(ora Consiglio Nazionale) dei Geometri di cui agli artt. 10-17 del
medesimo d.l. lgt. esercita le attribuzioni giurisdizionali stabilite
dal relativo ordinamento professionale;
che tale questione, non manifestamente infondata, è altresì
rilevante, giacché essa investe la norma istitutiva delle attribuzioni
nell'esercizio delle quali il Consiglio Nazionale dei Geometri promuove
i presenti giudizi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 14, secondo comma, del d.l. lgt.
23 novembre 1944, n. 382, nella parte in cui statuisce che la
Commissione Centrale (ora Consiglio Nazionale) dei Geometri di cui agli
artt. 10-17 del medesimo d.l. lgt. esercita le attribuzioni
giurisdizionali stabilite dal relativo ordinamento professionale, in
riferimento all'art. 108 della Costituzione;
ordina la sospensione dei giudizi riuniti introdotti con le ordinanze
iscritte ai nn. 633/78, 782/79, 140, 342, 343/80, 466/82;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge;
ordina che la presente ordinanza sia pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 30 settembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:315 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte