Corte costituzionale

Ordinanza n. 315/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/10/1983 · relatore Alberto Malagugini

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 7legge 1181/1954
  • art. 130legge 1181/1954
  • art. 92r.d. 2367/1924
  • art. 92d.P.R. 417/1974

citata

  • art. 15r.d. 274/1929

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 7 della

legge 20 dicembre 1954, n. 1181, dell'art. 130 del r.d. 27 novembre

1924, n. 2367 e dell'art. 92, commi sesto e settimo, del d.P.R. 31

maggio 1974, n. 417 (Personale docente della scuola; esercizio della

libera professione) promossi dal Consiglio nazionale dei geometri con

le ordinanze emesse il 20 giugno 1978, il 14 giugno, il 26 luglio e il

18 dicembre (due ordinanze) 1979 e il 18 novembre 1981, rispettivamente

iscritte al n. 633 del registro ordinanze 1978, al n. 782 del registro

ordinanze 1979, ai nn. 140, 342 e 343 del registro ordinanze 1980 e al

n. 466 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 52 del 1979, nn. 8, 131 e 180 del 1980 e

n. 303 del 1982.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 26 aprile 1983 il Giudice relatore

Alberto Malagugini;

uditi gli avvocati dello Stato Vito Cavalli e Stefano Onufrio per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con le sei ordinanze indicate in epigrafe il Consiglio

Nazionale dei Geometri dubita, in riferimento agli artt. 3, primo

comma, 97, primo comma e 98, primo comma, Cost., della legittimità

costituzionale degli artt. 92, sesto (e settimo) comma del d.P.R. 31

maggio 1974, n. 417, 7 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, 130 del

r.d. 27 novembre 1924, n. 2367, in quanto consentono al personale

docente della scuola, alle condizioni in ciascuna di tali norme

previste, l'esercizio delle libere professioni, in particolare di

quella di geometra;

che l'Avvocatura dello Stato, intervenendo nei giudizi così

instaurati in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,

chiede, in via pregiudiziale, che le suddette questioni vengano

dichiarate inammissibili, sostenendo che il Consiglio Nazionale dei

Geometri non svolge funzioni giurisdizionali e, quindi, non è

legittimato a proporre questioni di incostituzionalità;

considerato che le predette ordinanze propongono questioni

sostanzialmente identiche, talché i relativi giudizi possono essere

riuniti per venir decisi unitariamente;

che l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura dello Stato

va disattesa, essendo state le ordinanze di rimessione - come risulta

dalla stessa titolazione delle medesime - emanate dal Consiglio

Nazionale dei Geometri "in sede giurisdizionale", nell'esercizio delle

attribuzioni conferitegli dall'ordinamento professionale (art. 15 del

r.d. 11 febbraio 1929, n. 274), ed avendo la Corte di cassazione, con

giurisprudenza costante, ritenuto che relativamente ad esse il predetto

organo ha natura giurisdizionale;

che, peraltro, si prospetta il dubbio se il Consiglio Nazionale dei

Geometri in quanto organo di giurisdizione speciale possa considerarsi

costituito nel rispetto dell'art. 108 Cost., attesa la composizione e

le modalità di unzionamento del collegio giudicante;

che la Corte ritiene pertanto di dover sollevare incidentalmente, in

riferimento all'anzidetto parametro, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 14, secondo comma, del d.l. lgt. 23 novembre

1944, n. 382, nella parte in cui statuisce che la Commissione Centrale

(ora Consiglio Nazionale) dei Geometri di cui agli artt. 10-17 del

medesimo d.l. lgt. esercita le attribuzioni giurisdizionali stabilite

dal relativo ordinamento professionale;

che tale questione, non manifestamente infondata, è altresì

rilevante, giacché essa investe la norma istitutiva delle attribuzioni

nell'esercizio delle quali il Consiglio Nazionale dei Geometri promuove

i presenti giudizi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 14, secondo comma, del d.l. lgt.

23 novembre 1944, n. 382, nella parte in cui statuisce che la

Commissione Centrale (ora Consiglio Nazionale) dei Geometri di cui agli

artt. 10-17 del medesimo d.l. lgt. esercita le attribuzioni

giurisdizionali stabilite dal relativo ordinamento professionale, in

riferimento all'art. 108 della Costituzione;

ordina la sospensione dei giudizi riuniti introdotti con le ordinanze

iscritte ai nn. 633/78, 782/79, 140, 342, 343/80, 466/82;

manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge;

ordina che la presente ordinanza sia pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo

della Consulta, il 30 settembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:315 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte