Corte costituzionale

Ordinanza n. 315/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1999 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 545, quinto

comma, del codice di procedura civile, e degli artt. 1 e 2 del d.P.R.

5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi

concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli

stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche

Amministrazioni) promossi con ordinanze emesse il 14 novembre 1997

dal pretore di Lecce nel procedimento civile vertente tra Pacella

Paola e la Fincosumo s.p.a., iscritta al n. 75 del registro ordinanze

1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8,

prima serie speciale, dell'anno 1998, e il 12 ottobre 1998 dal

pretore di Lucca nel procedimento civile vertente tra Lazzareschi

Vittorio e Ponza di San Martino Stefano, iscritta al n. 880 del

registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di costituzione della Finconsumo s.p.a. e di Ponza

di San Martino Stefano nonché l'atto di intervento del Presidente

del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 giugno 1999 il giudice relatore

Fernando Santosuosso;

Uditi gli avvocati Giorgio Gentili per la Finconsumo s.p.a., Renzo

Vecoli per Ponza Di San Martino Stefano e l'avvocato dello Stato

Maurizio Di Carlo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che nel corso di un procedimento di espropriazione presso

terzi il pretore di Lecce, in sede di opposizione all'esecuzione, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 545,

quinto comma, del codice di procedura civile, e degli artt. 1 e 2 del

d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle

leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli

stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche

Amministrazioni), in riferimento agli artt. 3, 24, 36 e 47 della

Costituzione;

che nel giudizio a quo il creditore ha proceduto al pignoramento

della pensione erogata alla debitrice da parte della Direzione

provinciale del Tesoro di Lecce e la debitrice ha proposto atto di

opposizione sostenendo l'impignorabilità del credito in

considerazione della sua natura di emolumento pensionistico;

che secondo il pretore tale opposizione, in base al quadro

normativo vigente, dovrebbe essere accolta (donde la rilevanza della

questione);

che questa Corte, con alcune precedenti pronunce (fra le quali il

pretore richiama la sentenza n. 55 del 1991), ha ritenuto conforme a

Costituzione il trattamento più favorevole che la legge riserva alle

pensioni, rispetto agli stipendi, in ordine al requisito della

pignorabilità, ma che siffatto orientamento appare condivisibile

solo per quelle pensioni (ad esempio la pensione sociale o quella di

invalidità erogata dal Ministero dell'interno) nelle quali è

prevalente il carattere assistenziale, mentre non può valere in

presenza di pensioni che, per consistenza e per diretto collegamento

con la precedente prestazione di lavoro, nulla hanno di realmente

diverso rispetto alle retribuzioni;

che si potrebbe creare, perciò, la paradossale situazione per

cui, mentre retribuzioni di modesta entità possono essere

assoggettate al pignoramento, altrettanto non può avvenire nei

confronti di pensioni assai sostanziose, il che costituisce

un'evidente irrazionalità;

che consentire la pignorabilità delle pensioni regolate dal

d.P.R. n. 180 del 1950 per i soli crediti alimentari e per i crediti

dello Stato si traduce in un diverso trattamento riservato ai

creditori in ordine alla possibilità di agire in giudizio per la

tutela dei propri diritti;

che, ad avviso del giudice a quo le norme impugnate si possono

risolvere in un danno per gli stessi pensionati i quali, in mancanza

delle idonee garanzie, vedranno ridotto il loro accesso al credito

proprio in conseguenza dell'impignorabilità della pensione, con

inevitabile violazione anche dell'art. 47, primo comma, della Carta

fondamentale;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è

costituito il creditore procedente, chiedendo l'accoglimento della

prospettata questione;

che nel corso di un altro giudizio di opposizione all'esecuzione

il pretore di Lucca ha sollevato analoga questione di legittimità

costituzionale dei soli artt. 1 e 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n.

180, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con

argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle del pretore di

Lecce;

che anche in questo giudizio si è costituito il creditore

procedente, chiedendo l'accoglimento della prospettata questione.

Considerato che i due giudizi, vertendo su analoghe questioni,

vanno riuniti per essere decisi contestualmente;

che le lamentate incongruenze del sistema in esame - pur potendo

essere tenute presenti dal legislatore in occasione di un'eventuale

riforma che dia al tessuto normativo una maggiore armonia - non sono

tali da determinare violazione degli invocati parametri

costituzionali;

che non sussiste, infatti, lesione del principio di eguaglianza,

poiché la categoria dei lavoratori in servizio non può essere

equiparata in toto a quella dei pensionati; e ciò anche se il d.P.R.

n. 180 del 1950 regolava in origine allo stesso modo la

sequestrabilità, pignorabilità e cedibilità degli stipendi e delle

pensioni;

che, nonostante la successiva giurisprudenza di questa Corte

abbia modificato le norme nel senso di consentire il pignoramento per

qualsiasi credito, nei limiti di un quinto, degli stipendi,

dell'indennità di buonuscita e dell'indennità integrativa speciale,

va confermato l'orientamento di escludere che gli attuali limiti alla

pignorabilità delle pensioni siano in contrasto con gli artt. 3 e 24

della Costituzione (v. sentenze n. 55 del 1991 e n. 231 del 1989,

ribadite dalle ordinanze n. 221 del 1995 e n. 447 del 1994);

che secondo tale giurisprudenza la diversità di trattamento tra

stipendi e pensioni trova il proprio ragionevole fondamento "nella

intrinseca diversità di due situazioni giuridiche che rispondono a

principi e finalità diversi, quali quelli espressi, rispettivamente,

dagli artt. 36 e 38 della Costituzione";

che i diritti di contenuto previdenziale, inserendosi nel più

vasto ambito dei diritti sociali, godono delle speciali garanzie

previste per questi ultimi;

che in particolare, pur ravvisandosi in taluni tipi di pensione

natura di retribuzione differita, è incontestabile che il

trattamento di quiescenza abbia come suo carattere intrinseco quello

di sostentare e proteggere per l'avvenire una categoria di soggetti i

quali, per varie ragioni, vengono a trovarsi in una condizione di

crescente debolezza, a differenza di coloro che svolgono ancora

l'attività lavorativa;

che comunque il dedotto parametro dell'art. 36 Cost. non può

valere nel presente giudizio, trattandosi di principio posto a tutela

del lavoratore e non invocabile in danno dei pensionati;

che per quanto riguarda le asserite violazioni dell'art. 24

Cost., vanno qui confermate le osservazioni già fatte da questa

Corte nei provvedimenti sopra richiamati, non contenendo le ordinanze

di rimessione nuovi profili tali da imporre una diversa decisione;

che neppure sussiste una lesione dell'art. 47 Cost., perché

l'accesso al credito normalmente presuppone una consistenza

patrimoniale del richiedente che va oltre il semplice godimento della

pensione, ed il profilo indicato dal pretore di Lecce si risolve in

un mero inconveniente di fatto, secondario rispetto ai vantaggi

dell'impignorabilità, e comunque non di rilevanza tale da assurgere

a violazione di un precetto costituzionale;

che, pertanto, le questioni sono da ritenersi manifestamente

infondate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 545, quinto comma,

del codice di procedura civile, e degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 5

gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi

concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli

stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche

Amministrazioni) sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 36 e 47

della Costituzione, dal pretore di Lecce e dal pretore di Lucca con

le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1999.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1999:315 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte