Ordinanza n. 315/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/07/2002 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 727Codice di procedura penale
- art. 729Codice di procedura penale
- art. 727legge 367/2001
- art. 729legge 367/2001
- art. 12legge 367/2001
- art. 13legge 367/2001
usata come parametro
citata
- art. 431Codice di procedura penale
- art. 1Codice di procedura penale
- art. 18legge 367/2001
- art. 1-bislegge 367/2001
- art. 3legge 215/1961
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 727, comma
5-bis e 729, cod. proc. pen., come modificati dagli artt. 12 e 13
della legge 5 ottobre 2001, n. 367 (Ratifica ed esecuzione
dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la convenzione
europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile
1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998,
nonché conseguenti modifiche al codice penale ed al codice di
procedura penale), nonché dell'art. 18 della stessa legge, promosso
con ordinanza emessa il 7 novembre 2001 dal Tribunale di Roma nel
procedimento penale a carico di T. J., iscritta al n. 974 del
registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 3, 1ª serie speciale, dell'anno 2002.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri.
Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2002 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 7 novembre 2001, il
Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 10 e
111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale: a)
dell'art. 729 [recte: art. 729, comma 1] cod. proc. pen., come
modificato dall'articolo 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367
(Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che
completa la convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia
penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma
il 10 settembre 1998, nonché conseguenti modifiche al codice penale
ed al codice di procedura penale), nella parte in cui stabilisce
l'inutilizzabilità degli atti acquisiti o trasmessi in "violazione
delle norme di cui all'art. 696, comma 1, c.p.p. riguardanti
l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di
prova a seguito di rogatoria"; b) dell'art. 727, comma 5-bis e 729
[recte: art. 729, comma 1 e 1-bis,] cod. proc. pen., come modificati
dagli articoli 12 e 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367, nella
parte in cui prevedono l'inutilizzabilità soltanto degli atti
prodotti dal pubblico ministero acquisiti o assunti mediante
rogatoria internazionale mancanti di certificazione o, comunque,
senza l'osservanza della disciplina processuale italiana, e non anche
di ogni atto prodotto dall'imputato; c) dell'art. 18 della legge
5 ottobre 2001, n. 367, nella parte in cui, "in deroga al principio
del tempus regit actum ha esteso l'applicabilità delle nuove norme
ai processi in corso"; d) del "combinato disposto" degli articoli 12,
13 e 18 della legge 5 ottobre 2001, n. 367;
che la questione di legittimità costituzionale è stata
sollevata nel corso di un procedimento penale relativo ad
un'imputazione di traffico e ricettazione di reperti archeologici,
fondata sull'esito di perquisizioni compiute all'estero ed in
particolare sul sequestro di reperti rinvenuti nel corso di scavi
clandestini eseguiti in Italia, nonché di documenti trasmessi, "in
copia priva di certificazione di autenticità", dalla competente
autorità giudiziaria della Repubblica federale tedesca in esecuzione
di rogatorie internazionali;
che i documenti - precisa il giudice a quo - sono stati
"dichiarati utilizzabili" all'udienza del 9 maggio 2000 ed inseriti,
ex art. 431, lettera d), cod. proc. pen., nel fascicolo per il
dibattimento, ma che, nella successiva udienza del 15 ottobre 2001,
tenuto conto della nuova disciplina in tema di utilizzabilità degli
atti acquisiti mediante rogatoria internazionale e della disposizione
transitoria la quale estende le nuove regole anche agli atti già
acquisiti al dibattimento, il pubblico ministero ha eccepito
l'illegittimità costituzionale delle norme introdotte dalla legge 5
ottobre 2001, n. 367, nella parte in cui vietano l'utilizzabilità di
documenti trasmessi dallo Stato richiesto senza la specifica
certificazione di autenticità;
che tali documenti, secondo il giudice rimettente, sarebbero
"inutilizzabili" ai fini della decisione per le seguenti ragioni: a)
l'art. 3, comma 3, della convenzione di Strasburgo del 20 aprile 1959
ratificata dall'Italia con legge 23 febbraio 1961, n. 215 (Ratifica
ed esecuzione della convenzione europea di assistenza giudiziaria in
materia penale firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959), prevede che
lo Stato richiesto è tenuto a trasmettere a quello richiedente
"semplici copie o fotocopie dei fascicoli o documenti richiesti
munite di certificazioni di conformità"; b) l'art. 696, comma 1,
cod. proc. pen., nel testo modificato dall'art. 9 della legge n. 367
del 2001, richiamando tra le fonti di diritto internazionale dirette
a disciplinare la cooperazione giudiziaria la predetta convenzione di
Strasburgo, imporrebbe "l'osservanza anche dell'art. 3, comma 3, in
conformità al suo enunciato testuale"; c) quest'ultimo precetto
sarebbe richiamato espressamente dall'art. 729, comma 1, cod. proc.
pen., nel testo modificato dall'art. 13 della legge n. 367 del 2001,
nella parte in cui prevede per qualsiasi violazione delle norme di
cui all'art. 696, comma 1, cod. proc. pen., la sanzione processuale
dell'inutilizzabilità ai fini della decisione; d) l'art. 18 della
legge 5 ottobre 2001, n. 367, avrebbe esteso l'applicabilità delle
nuove norme ai processi in corso, prevedendo l'inutilizzabilità ai
fini della decisione di documenti trasmessi dallo Stato richiesto
prima dell'entrata in vigore della novella senza la specifica
attestazione di autenticità, anche se già acquisiti al fascicolo
del dibattimento;
che, così interpretato, il "combinato disposto" degli
artt. 12, 13 e 18 della legge in esame non sarebbe conforme - secondo
l'ordinanza di rimessione - al "canone generale di ragionevolezza";
inoltre, l'art. 13, cit., sarebbe in contrasto con una "consuetudine
internazionale invalsa nell'applicazione" del citato art. 3 della
convenzione di Strasburgo, violando così indirettamente l'art. 10
della Costituzione; gli artt. 12 e 13, cit., sarebbero in contrasto
sia con il principio del contraddittorio in condizioni di parità tra
le parti, sia con quello della ragionevole durata del processo ed
infine l'art. 18, cit., oltre ad essere contrastante con quest'ultimo
principio, non sarebbe conforme, in quanto deroga al canone del
tempus regit actum a criteri di ragionevolezza;
che secondo il rimettente, la questione, oltre che non
manifestamente infondata, sarebbe anche rilevante, in quanto gli atti
privi della specifica attestazione di conformità in virtù delle
nuove norme, e perciò "inutilizzabili" ai fini della decisione,
rappresenterebbero gli elementi su cui "si fonda l'ipotesi
accusatoria".
Considerato che il giudice a quo dubita in riferimento agli
artt. 3, 10 e 111 della Costituzione - della legittimità
costituzionale degli articoli 727, comma 5-bis e 729 [recte:
art. 729, commi 1 e 1-bis] cod. proc. pen., come modificati dagli
articoli 12 e 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367 (Ratifica ed
esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la
convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del
20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10
settembre 1998, nonché conseguenti modifiche al codice penale ed al
codice di procedura penale), ed altresì dell'art. 18 della stessa
legge 5 ottobre 2001, n. 367, nella parte in cui stabiliscono
l'inutilizzabilità degli atti acquisiti o trasmessi in violazione
delle norme convenzionali in materia di assistenza giudiziaria,
riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri
mezzi di prova a seguito di rogatoria e, in deroga al principio del
tempus regit actum dispongono l'applicabilità delle nuove norme ai
processi in corso;
che secondo il giudice a quo in virtù dell'espresso rinvio,
che risulterebbe dagli articoli 729, comma 1, e 696, comma 1, cod.
proc. pen., alle regole della "convenzione europea di assistenza
giudiziaria in materia penale firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959"
dovrebbe conseguire l'inutilizzabilità dei documenti privi della
certificazione di autenticità, perché trasmessi dallo Stato
richiesto in violazione dell'art. 3 della predetta convenzione del
1959, che imporrebbe la trasmissione dei documenti "in originale" o,
in mancanza, in copia munita di "certificato di conformità";
che il giudice a quo dopo avere denunciato "l'esasperato
rigore formale", non sorretto da "apprezzabili esigenze sostanziali
della tutela giurisdizionale", del nuovo sistema, sostiene, da un
lato, che la nuova disciplina avrebbe ripristinato una
"interpretazione restrittiva" dell'art. 3, comma 3, della convenzione
di Strasburgo del 1959 e, dall'altro lato, che tale interpretazione
"appare superata da quella consuetudinaria", basata sulla "prassi
consolidata di tutti gli Stati che aderiscono alla convenzione";
che il giudice rimettente prospetta essenzialmente un
conflitto interpretativo tra gli enunciati testuali delle
disposizioni legislative censurate e l'asserita prassi internazionale
consolidata, ponendo così in realtà una questione di mera
interpretazione, per risolvere la quale non può rivolgersi alla
Corte costituzionale, ma deve avvalersi di tutti gli strumenti
ermeneutici applicabili, tra i quali, trattandosi nella specie di un
accordo internazionale, anche i principi della convenzione di Vienna
del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati;
che, d'altronde, il giudice a quo non ha verificato, prima di
sollevare la questione di legittimità costituzionale, se potessero
adottarsi differenti interpretazioni delle norme censurate, già
emerse nella giurisprudenza di merito, le quali fossero in grado di
risolvere la proposta questione interpretativa;
che, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di
questa Corte, la questione di legittimità costituzionale deve essere
dichiarata manifestamente inammissibile, non avendo il rimettente
assolto "l'onere di verificare la concreta possibilità di attribuire
alla norma denunciata un significato diverso da quello censurato e
tale da superare i prospettati dubbi di legittimità costituzionale"
(ex plurimis ordinanza n. 322 del 2001);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli articoli 727, comma 5-bis e 729
[recte: art. 729, commi 1 e 1-bis] cod. proc. pen., come modificati
dagli articoli 12 e 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367 (Ratifica
ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la
convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del
20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10
settembre 1998, nonché conseguenti modifiche al codice penale ed al
codice di procedura penale), ed altresì dell'art. 18 della stessa
legge 5 ottobre 2001, n. 367, sollevata dal Tribunale di Roma, in
riferimento agli artt. 3, 10 e 111 della Costituzione, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:315 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte