Ordinanza n. 316/1995
Altra decisione · depositata il 12/07/1995 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 9/1995
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3 del
decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 9 (Modifiche alla disciplina degli
scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che
non recapitano in pubbliche fognature), promossi con tre ordinanze
emesse il 16 febbraio e il 9 febbraio 1995 dal Pretore di Grosseto
nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Toscano Giuseppe
ed altri, Sabatini Paolo, Innocenti Giancarlo, iscritte ai nn. 215,
216 e 218 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno
1995;
Udito nella camera di consiglio del 31 maggio 1995 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che con tre ordinanze di identico contenuto, due del 9
febbraio e altra del 16 febbraio 1995, il Pretore di Grosseto ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del
decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 9 (Modifiche alla disciplina degli
scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che
non recapitano in pubbliche fognature), in riferimento agli articoli
3, 9, 10 e 32 della Costituzione;
che, muovendo da una ampia premessa espositiva del quadro
normativo in tema di tutela delle acque dall'inquinamento (legge 10
maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni), in
particolare quanto alla graduazione dei vincoli collegati al rispetto
dei limiti tabellari in rapporto alle diverse tipologie degli
scarichi ("nuovi" o preesistenti all'entrata in vigore della legge n.
319 del 1976, da un lato; derivanti da insediamenti produttivi,
ovvero civili, ovvero ancora da pubbliche fognature, dall'altro) e
alla connessa articolazione normativa delle previsioni sanzionatorie,
rispettivamente stabilite a presidio degli obblighi previsti dalla
legge citata, il Pretore rimettente ritiene che il decreto-legge n. 9
del 1995 abbia scardinato i capisaldi della legge di tutela delle
acque, rendendo incoerente e irragionevole il complessivo riferito
quadro normativo;
che, in particolare, un primo profilo di censura è dedotto dal
giudice a quo, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sul
rilievo che la normativa impugnata, oltre a dare copertura
retroattiva alle violazioni del passato attraverso una sanatoria, ha
eliminato gli obblighi validi a livello generale e nazionale quanto
ai limiti di rispetto degli scarichi civili e delle pubbliche
fognature, rimettendone la conformazione alla discrezionalità degli
enti territoriali con conseguente possibilità di ingiustificate
diversità di trattamento da regione a regione, ed inoltre ha
impoverito il quadro sanzionatorio di tutela dell'osservanza dei
limiti tabellari; ne consegue che, dopo le modifiche apportate con il
decreto-legge, le violazioni di obblighi formali e "burocratici", non
direttamente causative di danno ambientale, come la mancata richiesta
di autorizzazione allo scarico ex art. 21, primo comma, della legge
n. 319 del 1976, sono punite con pena alternativa, mentre le
fattispecie di superamento dei limiti tabellari ex art. 21, terzo
comma, di detta legge, in precedenza punite sempre con la pena
detentiva dell'arresto, vengono ad essere - irragionevolmente -
sanzionate con la pena alternativa ovvero solo come illeciti
amministrativi;
che ulteriore profilo di censura è sollevato dal giudice
rimettente in relazione all'art. 9 della Costituzione, in base
all'asserito "svuotamento" sanzionatorio del reato di inquinamento
delle acque, tale da arrecare lesione alla tutela del paesaggio, da
intendersi come ecosistema ambientale e non solo come "bellezza da
cartolina";
che, in collegamento con il profilo che precede, il Pretore
ravvisa altresì una lesione della tutela della salute, garantita
dall'art. 32 della Costituzione, come salute della collettività e
come salubrità dell'ambiente di vita dei singoli, dato il venir meno
del deterrente punitivo rispetto alla commissione di fatti di
inquinamento idrico, tale da incentivare una evoluzione incontrollata
del fenomeno;
che, infine, il giudice a quo deduce la violazione dell'art. 10
della Costituzione, per la regressione della disciplina
sanzionatoria, apportata con il decreto-legge in argomento, rispetto
agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
europea e, in particolare, con riguardo alle prescrizioni contenute
nella direttiva n. 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991,
ancora inattuata.
Considerato che, data l'identità delle questioni sollevate, i
relativi giudizi vanno riuniti e decisi con unica pronuncia;
che il decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 9, non è stato
convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua
pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 1995;
che, successivamente, è stato emanato il decreto-legge 17 marzo
1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche
fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche
fognature), il quale è stato convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 maggio 1995, n. 172;
che nella sua configurazione definitiva la disciplina in
argomento, quale recata dal citato decreto-legge n. 79 del 1995 di
"reiterazione" del precedente n. 9 del 1995, risulta mutata rispetto
a quella applicabile al tempo dell'ordinanza di rinvio e denunciata
di incostituzionalità, in particolare per il definitivo venir meno
della disciplina dell'autorizzazione in sanatoria (già contenuta
nell'art. 7 del decreto-legge n. 9 del 1995, e poi nei commi da 2 a 7
dell'art. 7 del decreto-legge n. 79 del 1995, soppressi in sede di
conversione) nonché per ulteriori modifiche aggiuntive introdotte
nel corpo delle disposizioni della legge n. 319 del 1976 quali
novellate o sostituite con gli articoli del decreto-legge da ultimo
emanato, solo parzialmente corrispondenti a quelli del decreto-legge
impugnato;
che pertanto, essendo mutato il complessivo quadro normativo
applicabile in rapporto alle fattispecie dedotte nei processi
principali, gli atti vanno restituiti al giudice del rinvio perché
valuti se, alla luce della nuova disciplina, le questioni sollevate
siano tuttora rilevanti nei giudizi a quibus.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Pretore di
Grosseto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 12 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:316 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte