Ordinanza n. 316/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/07/2002 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 604, comma 6,
del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un
procedimento penale, dalla Corte di appello di Milano con ordinanza
del 1 giugno 2001, iscritta al n. 814 del registro ordinanze 2001 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, 1ª serie
speciale, dell'anno 2001.
Visti l'atto di costituzione dell'imputato nel procedimento a quo
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri.
Udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 2002 il giudice relatore
Guido Neppi Modona;
Uditi l'avvocato Corso Bovio per la parte privata e l'avvocato
dello Stato Sergio Sabelli per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto che con ordinanza del 1 giugno 2001 la Corte di appello
di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 604,
comma 6, del codice di procedura penale, nella parte in cui non
prevede che il giudice di appello, il quale riconosca l'erroneità
della dichiarazione di improcedibilità pronunciata dal giudice di
primo grado nella fase degli atti preliminari al dibattimento, debba
rinviare gli atti al medesimo giudice per la celebrazione del
relativo giudizio;
che il rimettente espone le complesse vicende processuali
che, a seguito della dichiarazione di fallimento nel 1979 di una
società di capitali, avevano dato luogo a due distinti procedimenti
penali per il reato di bancarotta fraudolenta, che si erano
sviluppati prima sotto la vigenza del codice di procedura penale del
1930 e, successivamente, sotto quella dell'attuale codice di rito;
che, in particolare, erano state inizialmente pronunciate due
sentenze istruttorie di proscioglimento, una delle quali era stata
appellata e poi confermata dalla Corte di appello di Milano; che il
pubblico ministero aveva chiesto al giudice per le indagini
preliminari ex art. 434 cod. proc. pen., e ottenuto, la revoca di una
delle due sentenze di proscioglimento emesse dal giudice istruttore,
e aveva poi esercitato l'azione penale alla stregua del nuovo codice
di rito;
che nel corso delle successive vicende processuali il
tribunale investito del giudizio, con sentenza emessa prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento, aveva dichiarato non
doversi procedere per essersi formato il giudicato sulle altre
sentenze di proscioglimento, non revocate, pronunciate sullo stesso
fatto dal giudice istruttore e dalla Corte di appello;
che, a seguito di appello e di successivo ricorso del
pubblico ministero, la Corte di cassazione, con sentenza del 16
novembre 2000, aveva annullato con rinvio la sentenza con cui la
Corte di appello di Milano aveva dichiarato l'improcedibilità
dell'azione penale ai sensi dell'art. 434 cod. proc. pen. per mancata
revoca integrale delle diverse sentenze istruttorie di
proscioglimento;
che secondo la Corte di cassazione l'improcedibilità
dell'azione penale era stata dichiarata erroneamente, in quanto
l'ordinanza di revoca del giudice per le indagini preliminari di
Milano aveva implicitamente revocato tutte le sentenze di
proscioglimento istruttorio (di primo e di secondo grado) relative a
quella regiudicanda;
che, tutto ciò premesso, la Corte di appello rimettente,
investita del giudizio a seguito dell'annullamento con rinvio della
Corte di cassazione, solleva la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 604, comma 6, cod. proc. pen., nei termini
sopra precisati;
che il giudice a quo rileva che nel caso di specie deve
appunto trovare applicazione l'art. 604, comma 6, cod. proc. pen., in
forza del quale il giudice di appello, che riconosca l'erroneità
della dichiarazione di improcedibilità dell'azione penale
pronunciata dal giudice di primo grado, deve decidere nel merito,
previa rinnovazione del dibattimento, ove necessaria;
che, ad avviso del rimettente, tale disciplina violerebbe il
diritto di difesa, in quanto la fattispecie in esame si caratterizza
per l'assenza del dibattimento nel primo grado di giudizio, non solo
con riferimento alla decisione, ma anche al diritto della parte di
avanzare in quella sede le conclusioni di merito utili alla propria
difesa;
che sarebbe prospettabile anche la lesione dell'art. 3 Cost.,
sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento tra
imputati, a seconda che nei confronti degli stessi sia stata
pronunciata una sentenza di improcedibilità adottata in fase
predibattimentale ovvero analoga sentenza emessa al termine del
dibattimento;
che infatti l'imputato si troverebbe di fronte alla
alternativa tra proporre l'eccezione di improcedibilità in limine al
dibattimento, affrontando però il rischio che la decisione sia
riformata in appello, con relativa perdita di un grado del processo
di merito, e rinunziare a dedurla in limine subordinando la
prospettazione di ogni questione pregiudiziale all'esame del merito;
che nella fattispecie concreta, osserva ancora la Corte di
appello, l'annullamento della sentenza di proscioglimento favorevole
agli appellati ha determinato l'incongrua conseguenza della perdita
della fase di merito del primo grado di giudizio;
che, ad avviso del rimettente, i denunciati profili di
incostituzionalità potrebbero essere eliminati solo prevedendo
l'obbligo per il giudice di appello, qualora riconosca l'erroneità
della dichiarazione di improcedibilità emessa in limine dal giudice
di primo grado (o a ciò sia vincolato a seguito di sentenza della
Corte di cassazione), di rinviare gli atti a quest'ultimo per la
celebrazione del relativo giudizio;
che nel giudizio si è costituito uno degli imputati nel
procedimento a quo rappresentato e difeso dagli avvocati Oreste
Dominioni e Corso Bovio, i quali hanno chiesto che la questione sia
dichiarata fondata, richiamando le censure prospettate dal
rimettente;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo invece che la questione sia dichiarata infondata;
che a parere dell'Avvocatura la questione sarebbe simile a
quella, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost. e concernente
un'analoga norma del codice del 1930 (art. 522, quarto comma),
dichiarata infondata con la sentenza n. 41 del 1965;
che, in particolare, la censura relativa alla lesione del
diritto di difesa dimostrerebbe "troppo", coinvolgendo ogni ipotesi
in cui il giudice debba pronunciare una sentenza di improcedibilità
ex art. 129 cod. proc. pen.;
che, "stante la struttura normativa del dibattimento", ad
avviso dell'Avvocatura è "plausibile che il legislatore si sia posto
il problema, nel caso di (erronea) pronuncia di primo grado sulla
improcedibilità, di assicurare, in secondo grado, lo sviluppo del
"merito" della causa [...], prevedendo appunto una sostanziale
deroga alle regole generali sul giudizio di appello che, nel caso
censurato, si svolge con una pienezza di poteri cognitivi altrimenti
sconosciuta a quel giudice";
che con successiva memoria la parte privata, replicando alle
argomentazioni esposte nell'atto di intervento dell'Avvocatura dello
Stato, ha sottoposto a critica l'interpretazione data alla sentenza
n. 41 del 1965 di questa Corte, che avrebbe un significato opposto a
quello prospettato dall'Avvocatura, e ha contestato il rilievo
secondo cui la disciplina in esame sarebbe equiparabile a tutte le
altre ipotesi in cui è dichiarata l'improcedibilità dell'azione
penale;
che, in particolare, la difesa sostiene che
l'incostituzionalità della norma censurata discenderebbe proprio dal
fatto che non vi sarebbero nel sistema processuale "altri casi in cui
l'imputato venga privato [...] di un grado di giudizio senza che ciò
dipenda da elementi oggettivi quali ad esempio la gravità del reato
o la natura o l'entità della pena inflitta";
che, inoltre, il doppio giudizio di merito è assicurato
all'imputato in tutti gli altri casi di declaratoria di
improcedibilità, mentre soltanto quando la sentenza è pronunciata
non in sede predibattimentale, ma in dibattimento, nella fase delle
questioni preliminari, l'imputato perde il diritto al doppio grado di
merito e la sentenza di improcedibilità pronunciata dal giudice di
primo grado, e poi ritenuta erronea dal giudice di appello, si
ritorce ai suoi danni.
Considerato che il rimettente dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 604, comma 6, del codice di procedura
penale, nella parte in cui prevede che il giudice d'appello, ove
riconosca che il giudice di primo grado ha erroneamente dichiarato
l'improcedibilità dell'azione penale, decide nel merito, disponendo,
ove necessario, la rinnovazione del dibattimento, anziché rinviare
gli atti al medesimo giudice per la celebrazione del giudizio;
che la disciplina censurata si porrebbe in contrasto con
l'art. 24 della Costituzione, in quanto priva l'imputato del
dibattimento di primo grado, precludendogli di avanzare in quella
sede le proprie difese di merito, nonché con l'art. 3 Cost., per la
irragionevole disparità di trattamento tra imputati, a seconda che
la sentenza di improcedibilità venga pronunciata prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento, con conseguente perdita
del giudizio di merito in primo grado, ovvero venga emessa al termine
del dibattimento, dopo che la causa è stata discussa nel merito;
che l'imputato verrebbe quindi posto di fronte
all'alternativa se eccepire in limine al dibattimento la causa di
improcedibilità idonea a definire il giudizio, ottenendo subito una
sentenza ex art. 129 cod. proc. pen., ma correndo il rischio, ove la
pronuncia venga annullata in appello, di rimanere privato del
giudizio di merito in primo grado, ovvero se posticiparne la
deduzione in esito al dibattimento per assicurarsi comunque il
giudizio di merito in primo grado;
che i profili di illegittimità costituzionale prospettati
dal rimettente si basano sul presupposto che nella sfera del diritto
di difesa sia compreso il diritto alla trattazione della causa nel
merito sia in primo grado che in grado di appello;
che in relazione alla disposizione dell'art. 522, quarto
comma, del codice di procedura penale del 1930, sostanzialmente
identica all'art. 604, comma 6, cod. proc. pen., questa Corte ha
avuto occasione di precisare - in una situazione analoga a quella
oggetto del presente giudizio, in cui il giudice di primo grado aveva
"esaurito la sua funzione unicamente con la decisione di questioni
preliminari" ed il merito non era quindi stato "trattato nella
sentenza di primo grado" - che il diritto di difesa "è stato
assicurato innanzi al giudice di primo grado perché la parte non ha
avuto, in quella fase, alcun limite alla discussione del merito; e
viene inoltre assicurato innanzi al secondo giudice perché
quest'ultimo ha un potere di piena cognizione del merito [...], ed ha
anche il potere di rinnovare il dibattimento, così da escutere le
ulteriori prove che fossero pertinenti e rilevanti ai fini del
migliore risultato di giustizia" (sentenza n. 41 del 1965);
che, sulla base di queste premesse, è stato affermato che
"non è la doppia istanza che garantisce la completa difesa, ma
piuttosto la possibilità di prospettare al giudice ogni domanda ed
ogni ragione che non siano legittimamente precluse", e che la
garanzia del doppio grado di giurisdizione, che peraltro non ha
ricevuto riconoscimento costituzionale, non va intesa, ove prevista
dall'ordinamento, nel senso che "tutte le questioni debbono essere
decise da due giudici di diversa istanza, ma nel senso che deve
essere data la possibilità di sottoporre tali questioni a due
giudici di diversa istanza, anche se il primo non le abbia tutte
decise" (v., oltre la sentenza sopra citata, ordinanza n. 109 del
1971);
che, in virtù di tali principi, dai quali non vi è ragione
di discostarsi, anche nel caso sottoposto al giudizio di questa Corte
il diritto di difesa dell'imputato non ha subito alcuna lesione,
essendo comunque assicurato all'imputato il diritto di difendersi nel
merito nel giudizio di appello;
che in quella sede, infatti, ove le parti ne facciano
richiesta, si dovrà procedere alla rinnovazione del dibattimento,
resa necessaria dal fatto che la sentenza di improcedibilità,
pronunciata nel caso di specie su istanza della stessa difesa
dell'imputato, è intervenuta in limine al dibattimento, prima che le
parti private e il pubblico ministero presentassero le rispettive
richieste di ammissione delle prove;
che la norma censurata non comporta dunque alcuna "incongrua"
privazione di un grado di giudizio di merito, in quanto la completa
trattazione del merito è assicurata in grado di appello dalla
rinnovazione del dibattimento, quando la sentenza di improcedibilità
è intervenuta prima che si sia dato corso all'istruzione
dibattimentale, ovvero in primo grado, quando la sentenza di
improcedibilità è pronunciata in esito all'istruzione
dibattimentale e alla discussione sul merito;
che in tale ultima ipotesi, infatti, non è consentita una
nuova fase di istruzione dibattimentale se non nei ristretti limiti
previsti in via generale dall'art. 603 cod. proc. pen.;
che, conseguentemente, risulta priva di fondamento anche la
censura di illegittimità costituzionale per la supposta
irragionevole disparità di trattamento tra imputati a seconda del
momento in cui venga pronunciata la sentenza di improcedibilità;
che la questione va pertanto dichiarata manifestamente
infondata in riferimento ad entrambi i parametri evocati dal
rimettente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 604, comma 6, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dalla Corte di appello di Milano, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:316 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte