Ordinanza n. 318/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/07/2001 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 530 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 14 luglio 2000
dal tribunale di Terni, in composizione monocratica, iscritta al
n. 643 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 45, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 maggio 2001 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 14 luglio 2000, il
tribunale di Terni, in composizione monocratica, nel corso di un
procedimento nei confronti di un imputato dei reati di ingiuria e
violenza privata, ha sollevato, in riferimento agli articoli 111,
secondo comma, 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 530 del codice di procedura penale, nella
parte in cui non prevede la condanna dello Stato al rimborso delle
spese in favore dell'imputato da assolversi;
che il remittente premette che sia il pubblico ministero sia
la difesa dell'imputato hanno concluso chiedendo l'assoluzione di
quest'ultimo in applicazione del divieto di bis in idem di cui
all'art. 649 cod. proc. pen;
che, sulla base del rilievo che il principio del ne bis in
idem ha portata generale ed opera in tutto l'ordinamento penale,
trovando espressione nelle norme sui conflitti positivi di competenza
(art. 28 cod. proc. pen.), nel divieto di un secondo giudizio
(art. 649 cod. proc. pen.) e nella disciplina delle ipotesi in cui,
per un medesimo fatto, siano state emesse più sentenze nei confronti
della medesima persona (art. 669 cod. proc. pen.), il giudice a quo
sostiene di dovere emettere una pronuncia assolutoria, in quanto
l'imputato è già stato giudicato per i medesimi fatti con una
sentenza resa in data anteriore a quella del nuovo decreto di
citazione a giudizio;
che, quanto alla rilevanza della questione, il remittente ne
afferma la sussistenza, poiché la difesa dell'imputato ha chiesto la
condanna alle spese nei confronti dello Stato, depositando la
relativa nota spese, previa, se necessario, rimessione degli atti a
questa Corte per la dichiarazione di illegittimità costituzionale
della normativa applicabile, nella parte in cui non prevede la
condanna dello Stato alle spese processuali in caso di assoluzione
dell'imputato;
che, in ordine alla non manifesta infondatezza,
nell'ordinanza di rimessione si rileva che in base all'attuale
normativa il giudice non può condannare lo Stato alla rifusione
delle spese sostenute dall'imputato nell'ipotesi in cui questi venga
assolto, neanche se, come nel caso di specie, l'azione penale sia
stata promossa sulla base di un evidente errore da parte del pubblico
ministero, che non si è avveduto di una precedente sentenza
pronunciata per i medesimi fatti nei confronti dello stesso imputato,
ancorché l'esistenza di un altro procedimento fosse stata segnalata
nella denuncia-querela, che aveva dato origine al processo;
che la disposizione censurata si porrebbe in contrasto, ad
avviso del remittente, con il secondo comma dell'art. 111 della
Costituzione, il quale, nel testo risultante dalla legge
costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, stabilisce che "ogni processo
si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità,
davanti ad un giudice terzo ed imparziale", in quanto l'espressione
"in condizioni di parità" non potrebbe essere limitata al solo
contraddittorio, ma dovrebbe essere riferita "a tutto lo svolgimento
del processo, compresa la fase delle spese";
che prosegue - il giudice a quo - poiché la disposizione
costituzionale non differenzierebbe il processo penale dagli altri
processi, e in particolare da quello civile, per la regolamentazione
del regime delle spese processuali dovrebbe ormai farsi riferimento a
quanto stabilito per quest'ultimo, con la conseguenza che, anche nel
processo penale, la parte vittoriosa (imputato assolto) dovrebbe
avere diritto all'integrale ristoro delle spese sostenute per
difendersi da un'accusa rivelatasi infondata;
che del resto, precisa il remittente, l'originaria
configurazione del pubblico ministero come parte dotata di una
posizione preminente, che poteva giustificare la diversità di
disciplina esistente, quanto alle spese, tra l'ipotesi di condanna
dell'imputato e quella della sua assoluzione, sarebbe venuta meno con
l'affermazione, in Costituzione, della parità delle parti dinanzi a
un giudice terzo, che potrebbe ritenersi pienamente realizzata solo
se al giudice venisse attribuito il potere di fissare il regime delle
spese;
che, infatti, ad avviso del giudice a quo non potrebbe
sostenersi che le parti sono in posizione di parità se il giudice
"può, anzi deve, condannare una di esse al pagamento delle spese in
caso di soccombenza (rectius: condanna), ma non può fare altrettanto
in caso di diversa soluzione (assoluzione)": in base alla nuova
formulazione del secondo comma dell'art. 111 Cost., non vi sarebbe
quindi alcuna ragione per non riconoscere all'imputato assolto il
diritto alla rifusione delle spese sostenute per dimostrare
l'infondatezza dell'accusa mossa nei suoi confronti;
che la disposizione censurata contrasterebbe poi, secondo il
giudice a quo con il principio di ragionevolezza, che non verrebbe
rispettato da una normativa "che prevede per una parte di un processo
(l'accusa) il favore delle spese e per l'altra parte (l'imputato)
solo la condanna in caso di soccombenza (rectius: condanna) e nessun
favore delle spese in caso di vittoria (rectius: assoluzione)": in
ogni caso, l'imputato, se dichiarato innocente, subirebbe un
depauperamento delle proprie sostanze in misura quantomeno pari
all'esborso sostenuto per affrontare il processo;
che, infine, ad avviso del remittente, l'art. 530 cod. proc.
pen. violerebbe l'art. 24 della Costituzione, in quanto l'imputato
che deve spendere ingenti somme per la sua difesa, con la
consapevolezza che certamente, in caso di assoluzione, non potrà
ottenere alcun rimborso degli oneri sostenuti, ben potrebbe essere
indotto a non difendersi adeguatamente;
che è intervenuto nel presente giudizio il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata
non fondata;
che l'Avvocatura contesta in primo luogo l'assunto dal quale
muove il remittente, e cioè che le condizioni di parità di cui
all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, possano coinvolgere
la tematica delle spese processuali; il testo della disposizione
costituzionale, infatti, si riferirebbe esclusivamente alla parità
delle parti rispetto al contraddittorio e quindi alle tematiche della
prova, ma non si estenderebbe alle spese processuali, come del resto
dimostrerebbero i lavori preparatori della legge costituzionale n. 2
del 1999:
che, prosegue la difesa erariale, sarebbe errato il
tentativo, posto in essere dal giudice a quo di instaurare una piena
corrispondenza tra processo civile e processo penale per affermare la
necessità di adeguamento, in punto di spese, delle rispettive regole
processuali, giacché troppo diversi sarebbero i due processi sul
piano strutturale e su quello dei principia ispiratori;
che, ad avviso dell'Avvocatura, le censure sarebbero
infondate anche per quel che riguarda la dedotta violazione del
principio di ragionevolezza: sostenere infatti che sarebbe
irragionevole la disposizione che preveda per una parte del processo
(l'accusa) il favore delle spese e per l'altra parte (l'imputato)
solo la condanna in caso di soccombenza e nessun favore delle spese
in caso di vittoria, argomentando la pregressa legittimità di un
siffatto regime sulla asserita posizione di supremazia del pubblico
ministero che sarebbe venuta meno con la modificazione dell'art. 111
Cost., significherebbe ancora una volta paragonare situazioni del
tutto dissimili tra loro e tendere alla omogeneizzazione di processi
tra loro diversi;
che infatti, prosegue l'Avvocatura, mentre nel processo
civile è la parte privata che decide se e come esercitare l'azione,
così da rendere del tutto ragionevole la previsione dell'onere della
anticipazione delle spese necessarie e del successivo ristoro in caso
di accoglimento della domanda, al contrario nel processo penale la
parte pubblica esercita un'azione che non è affatto nella sua
disponibilità ed i cui oneri sono sostenuti dallo Stato secondo una
logica anticipatoria che nulla ha a che vedere con il processo
civile;
che pertanto, osserva la difesa erariale, sarebbe del tutto
logico che nel processo penale, salvo ipotesi di responsabilità
disciplinare, sia stabilito il recupero delle spese in caso di
condanna e che nulla sia previsto circa la rifusione, per il caso di
assoluzione, di spese in realtà sostenute dall'apparato statale del
quale l'accusa è promanazione giudiziaria;
che infine, per quel che riguarda la censura di violazione
dell'art. 24 della Costituzione, l'Avvocatura, sulla base delle
medesime considerazioni, ne sostiene la infondatezza, non senza
rilevare che si tratterebbe comunque di un parametro male invocato,
fondato su una prospettazione meramente ipotetica ed implausibile.
Considerato che il remittente ha ritenuto rilevante la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 530 del codice di procedura
penale, concernente le sentenze di assoluzione e le loro varie
formule, pur in presenza di una precedente sentenza di condanna, la
quale, secondo quanto emerge dalla stessa ordinanza di rimessione,
non è ancora divenuta irrevocabile;
che non compete a questa Corte indicare la norma processuale
da applicare al caso di specie, né stabilire se, nell'ipotesi di
precedente sentenza di condanna per il medesimo fatto non ancora
passata in giudicato, debba aversi riguardo a quanto disposto
dall'art. 649 cod. proc. pen. o se, in ossequio ad una accezione più
piena del principio ne bis in idem tale che in esso sia compreso il
divieto di sottoporre a procedimento penale una stessa persona più
di una volta per il medesimo fatto, debba trovare applicazione
l'art. 529 cod. proc. pen., la cui operatività non è limitata,
secondo quanto questa Corte ha già chiarito nella sentenza n. 27 del
1995, ai casi di difetto delle condizioni di procedibilità
espressamente enumerate nel Titolo III del Libro V del codice di
procedura penale, ma può essere ragionevolmente estesa fino a
comprendere tutte le ipotesi in cui per quel medesimo fatto l'azione
penale non avrebbe potuto essere coltivata in un separato
procedimento perché già iniziata in un altro;
che è comunque indubitabile che, essendo già stata
pronunciata sentenza di condanna, ancorché non divenuta
irrevocabile, l'imputato non può essere assolto per quel medesimo
fatto sol perché è già stato giudicato, e dunque il censurato
art. 530 cod. proc. pen., contrariamente a quanto ritiene il
remittente, non può trovare applicazione nel giudizio a quo;
che pertanto la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile senza che questa Corte debba scendere
nell'esame della implausibile censura rivolta dal remittente contro
l'art. 530 cod. proc. pen, nella parte in cui non prevede la condanna
dello Stato al rimborso delle spese in favore dell'imputato assolto.
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 530 del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli articoli 111, secondo comma, 3
e 24 della Costituzione, dal tribunale di Terni, in composizione
monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 27 luglio 2001.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2001:318 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte