Ordinanza n. 321/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/07/1991 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 5d.P.R. 636/1972
- art. 5legge 154/1988
- art. 108legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 52, quarto
comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), e 12 del
decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 (Norme in materia tributaria
nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento
degli immobili urbani), convertito, con modificazioni, nella legge 13
maggio 1988, n. 154 e dell'art. 5 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636
(Revisione della disciplina del contenzioso tributario), promosso con
ordinanza emessa il 5 dicembre 1990 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Verbania sui ricorsi riuniti proposti da Rossi Carla
ed altri contro l'Ufficio del Registro di Verbania, iscritta al n.
182 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1991 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 5 dicembre 1990, la
Commissione tributaria di primo grado di Verbania, sui ricorsi
riuniti proposti da Carla Rossi ed altri contro l'Ufficio del
Registro di Verbania (R.O. n. 182 del 1991), ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 42, 53, 97 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale degli artt. 52, quarto comma, del d.P.R.
26 aprile 1986, n. 131 e 12 del decreto-legge 14 marzo 1988 n. 70
convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 154, in
quanto detti articoli non si applicano agli immobili non iscritti in
catasto con attribuzione di rendita catastale e trasferiti in epoca
anteriore al 14 marzo 1988; nonché dell'art. 5 del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 636, in quanto detto articolo non comprende, tra coloro che
non possono far parte delle Commissioni tributarie di primo e di
secondo grado, i funzionari delle intendenze di finanza, delle
prefetture e gli avvocati dello Stato, in riferimento agli artt. 101,
secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione; nonché, infine, dell'art. 5 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in quanto detto
articolo non comprende, tra coloro che non possono far parte delle
Commissioni tributarie di primo e di secondo grado, anche gli
iscritti in uno degli albi indicati dall'art. 30, terzo comma, dello
stesso decreto - nel testo modificato dal d.P.R. n. 739 del 1981 - in
riferimento agli artt. 97, primo comma, 108, secondo comma, e 3,
primo comma, della Costituzione.
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Considerato quanto alla prima questione che la stessa è stata
già dichiarata manifestamente infondata da ultimo con ordinanza n.
582 del 1989 (cfr. anche n. 789 del 1988 e n. 586 del 1987) in
riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione;
che per quanto riguarda l'art. 42 della Costituzione non risulta
addotta dal giudice specifica motivazione in ordine al profilo sotto
il quale detta norma dovrebbe ritenersi violata;
che del pari le altre due questioni sono state già dichiarate
manifestamente infondate con ordinanza n. 292 del 1990, in
riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, primo comma, 101, secondo
comma e 108, secondo comma;
che le questioni, pertanto, vanno dichiarate manifestamente
infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 52, quarto comma, del d.P.R. 26 aprile
1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro) e 12 del decreto-legge 14 marzo
1988, n. 70 (Norme in materia tributaria nonché per la
semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili
urbani), convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988,
n. 154, nonché dell'art. 5 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636
(Revisione della disciplina del contenzioso tributario), sollevate,
in riferimento agli artt. 3, 42, 53, 97, 101, secondo comma, e 108,
secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione Tributaria di
primo grado di Verbania con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:321 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte