Ordinanza n. 321/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/07/2002 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 2193Codice civile
- art. 2200Codice civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 147, secondo
comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con
ordinanza emessa il 24 aprile 2001 dal Tribunale di Trani
sull'istanza proposta dalla curatela del fallimento di Bombini
Tommaso contro Bombini Sergio ed altra, iscritta al n. 691 del
registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 38, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di costituzione di Bombini Sergio ed altra;
Udito nell'udienza pubblica del 7 maggio 2002 il giudice relatore
Fernanda Contri;
Udito l'avvocato Olinto Valentini per Bombini Sergio ed altra.
Ritenuto che il Tribunale di Trani ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 147, secondo comma, del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato
preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa), nella parte in cui non prevede un limite
temporale, decorrente dalla data della sentenza dichiarativa del
fallimento principale, per la dichiarazione del fallimento del socio
occulto illimitatamente responsabile di una società di persone;
che il giudice rimettente è investito dell'esame di una
istanza, presentata dal curatore del fallimento di un imprenditore
individuale, con la quale si chiede di dichiarare il fallimento in
estensione della società occulta costituita dal fallito e dai suoi
genitori, e di questi ultimi quali soci illimitatamente responsabili
della stessa;
che, in ordine alla non manifesta infondatezza della
questione, il giudice a quo osserva che la più recente
giurisprudenza ha ribaltato l'orientamento, un tempo consolidato, pur
se criticato dalla dottrina, secondo il quale gli artt. 10 ed 11
della legge fallimentare si applicano al solo imprenditore
individuale;
che, ricordata la svolta rappresentata dalla sentenza della
Corte n. 66 del 1999 ed il successivo dibattito sulle conseguenze di
tale pronuncia interpretativa di rigetto, il Tribunale di Trani
rileva come con la successiva sentenza n. 319 del 2000 la Corte abbia
definitivamente chiarito le relazioni intercorrenti tra l'art. 10 e
l'art. 147, primo comma, della legge fallimentare;
che secondo il rimettente resterebbe comunque "discriminata
la posizione del socio occulto", per il fallimento del quale non
sussiste alcun limite temporale dal momento che la pronunzia di
incostituzionalità ha riguardato il solo primo comma dell'art. 147
della legge fallimentare e non ha investito anche il secondo comma
della stessa disposizione;
che il giudice rimettente osserva ancora come "non possa
negarsi che l'esigenza di tutela del principio di certezza delle
situazioni giuridiche dovrebbe ispirare anche l'applicazione del
secondo comma dell'art. 147 legge fallimentare", esigenza ancor più
sentita nel caso della estensione del fallimento al socio occulto,
essendo in questo caso minore "o addirittura insussistente" la
necessità di tutelare i creditori nei confronti di un soggetto del
quale neppure conoscono la qualità;
che, secondo il Tribunale di Trani, la posizione del socio
occulto, che non può esternare il suo recesso con le forme legali di
pubblicità e si vede esposto al rischio di una dichiarazione di
fallimento per un tempo illimitato, andrebbe confrontata con quelle
del socio receduto e del socio illimitatamente responsabile di
società di persone trasformata in società di capitali, situazioni
che appaiono diverse tra loro, ma non in modo tale da giustificare
una disparità di trattamento riguardo al termine per la
sottoposizione a fallimento;
che, ad avviso del giudice a quo, la mancanza di un termine
per l'estensione del fallimento al socio occulto, la cui qualità si
sia manifestata ai creditori, al curatore o al pubblico ministero
dopo la dichiarazione del fallimento della società - termine che
dovrebbe decorrere dalla data della prima sentenza di fallimento -
viola l'art. 3 Cost., né sarebbe possibile un'interpretazione
secondo Costituzione della norma impugnata, mancando nella stessa un
qualunque riferimento al momento preciso da cui far decorrere detto
termine;
che secondo il rimettente è assurdo prevedere, per il
fallimento del socio receduto, il termine di un anno dal recesso
dalla società, tenendo al contrario indefinitamente nell'incertezza
il destino del socio occulto, dopo che questi ha perduto ogni
controllo dell'impresa, atteso che "la nettezza della interruzione
del rapporto sociale rappresentata dalla dichiarazione del fallimento
principale combinata con l'intrinseca esigenza di concentrazione
della procedura concorsuale dovrebbero imporre a maggior ragione il
rispetto di un termine perentorio per definire la posizione del
socio";
che secondo il giudice a quo, l'omessa previsione di un
termine entro il quale possa esservi la pronuncia di estensione del
fallimento nei riguardi del socio occulto urta non solo col principio
di eguaglianza, ma anche con l'esigenza di dare certezza alle
situazioni giuridiche e con quella di garantire ai creditori un
accesso certo ed efficiente alla tutela giurisdizionale;
che, sempre ad avviso del Tribunale di Trani, dovendosi
stabilire un termine per l'estensione del fallimento al socio, questo
dovrebbe essere fissato a far data dalla dichiarazione del fallimento
principale;
che nel giudizio di legittimità costituzionale si sono
costituite le parti nei cui confronti il curatore del fallimento
dell'impresa individuale ha chiesto al Tribunale di Trani la
pronuncia di sentenza ex art. 147, secondo comma, legge fallimentare;
che le parti private, ribadendo una specifica eccezione
sollevata nel corso del giudizio a quo, ritengono che la norma
impugnata dal Tribunale di Trani possa essere interpretata in senso
costituzionalmente legittimo;
che, ad avviso delle parti private, quello previsto
dall'art. 10 legge fallimentare è un termine di decadenza
applicabile in ogni caso e la cessazione per qualsiasi causa
dell'impresa, pubblicizzata nelle forme di legge, costituisce il dies
a quo dal quale esso inizia a decorrere;
che, sempre secondo le parti costituite, una diversa
interpretazione dell'art. 147 impugnato sarebbe incostituzionale, in
quanto si tratterebbe dell'unico caso in cui, nonostante la
cessazione dell'impresa, avvenuta a seguito della dichiarazione di
fallimento, verrebbe dichiarato il fallimento dei soci decorso un
anno dalla prima pronuncia;
che le parti private chiedono, in subordine, che la Corte
dichiari incostituzionale la norma impugnata nel senso indicato dal
tribunale rimettente.
Considerato che il Tribunale di Trani dubita, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, della legittimità dell'art. 147,
secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina
del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte
in cui non prevede un limite temporale, decorrente dalla data della
sentenza dichiarativa del fallimento principale, per la dichiarazione
di fallimento c.d. in estensione del socio occulto illimitatamente
responsabile;
che secondo il giudice a quo la disposizione impugnata
violerebbe il principio di eguaglianza, poiché determinerebbe una
disparità di trattamento, quanto al termine per la dichiarazione di
fallimento, tra il socio occulto, da un lato, e l'imprenditore
individuale ed il socio palese cessato per qualsiasi causa dalla
società dall'altro, situazioni che, pur non essendo secondo il
Tribunale di Trani identiche, sarebbero fra loro raffrontabili;
che, sempre secondo il Tribunale di Trani, vi sarebbe
violazione della stessa norma costituzionale anche avuto riguardo al
principio di ragionevolezza, stante l'esigenza di dare certezza,
anche per il fallimento in estensione del socio occulto, alle
situazioni giuridiche e di garantire ai creditori un accesso certo ed
efficiente alla tutela giurisdizionale;
che la premessa da cui prende le mosse il giudice rimettente,
in ordine alla ritenuta violazione del principio di eguaglianza,
risulta palesemente erronea, non potendo in alcun modo essere poste a
raffronto, ai fini della applicabilità del termine annuale entro il
quale può essere dichiarato il fallimento personale del socio
illimitatamente responsabile di una società personale, due
situazioni fra loro del tutto diverse quali sono quella del socio
receduto da una società regolarmente costituita e registrata, nel
rispetto delle forme di pubblicità prescritte dalla legge, e quella
del socio occulto di una società irregolare perché non iscritta nel
registro delle imprese o addirittura, come nel caso all'esame del
tribunale rimettente, a sua volta del tutto occulta;
che tutto il nostro sistema normativo, ed in particolare le
disposizioni del libro V del codice civile in tema di responsabilità
personale del socio per le obbligazioni delle società di persone, è
improntato a netta differenza tra società registrate e società
irregolari o occulte, potendo essere opposte ai creditori (salvo che
questi ne abbiano avuto ugualmente conoscenza) solo le vicende,
societarie o personali, regolarmente iscritte nel registro delle
imprese, secondo quanto prescrivono gli artt. 2193 e 2200 cod. civ. e
le altre disposizioni connesse;
che la stessa legge fallimentare, quanto alla ammissione alle
procedure concorsuali, esclude le società irregolari, ed a maggior
ragione quelle occulte, dal concordato preventivo e dalla
amministrazione controllata (artt. 160 e 187 del r.d. n. 267 del
1942);
che le sentenze di questa Corte n. 66 del 1999 e n. 319 del
2000, contrariamente a quanto mostra di ritenere il giudice
rimettente, considerano appunto esclusivamente ipotesi nelle quali
sia stata regolarmente cancellata una società dal registro delle
imprese ovvero nelle quali sia regolarmente pubblicizzata la perdita
della qualità di socio illimitatamente responsabile a seguito di
vicende che siano state, a loro volta, debitamente portate a
conoscenza dei terzi nelle forme prescritte;
che altrettanto infondata appare la questione sollevata,
sempre con riferimento all'art. 3 Cost., in relazione alla violazione
del principio di ragionevolezza;
che, contrariamente a quanto sostiene il rimettente, è
proprio la necessità di dare certezza alle situazioni giuridiche che
consente al legislatore di prevedere una diversa disciplina per le
società ed i soci in regola con le disposizioni sulla pubblicità e
per i soci e le società irregolari, se non occulti, essendo la
mancata registrazione una scelta degli stessi associati, che in tal
modo si espongono, per loro volontà, alle conseguenze di tale loro
opzione;
che, infine, appare del tutto evidente come l'interesse dei
creditori ad avere un accesso certo ed efficiente alla tutela
giurisdizionale stia esattamente in senso contrario a quanto sostiene
il giudice a quo, risultando la possibilità di chiedere il
fallimento di chi ha volutamente occultato la propria qualità di
socio, un mezzo di rafforzamento della garanzia patrimoniale;
che la questione di legittimità costituzionale risulta
perciò manifestamente infondata sotto ogni profilo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 147, secondo comma, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Trani con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Contri
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:321 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte