Ordinanza n. 323/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/07/1990 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.80- bis T.U. 15
giugno 1959, n. 393 (Codice della strada), in relazione agli artt.
321, 253, 262 e 263 del codice di procedura penale, promosso con
ordinanza emessa il 16 gennaio 1990 dal G.I.P. presso la Pretura di
Forlì nel procedimento penale a carico di Iacovelli Luciano ed
altra, iscritta al n. 154 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie
speciale, dell'anno 1990.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1990 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che con ordinanza 16 gennaio 1990 il Giudice delle
indagini preliminari presso la Pretura di Forlì sollevava questione
di legittimità costituzionale dell'art.80-bis, comma secondo, del
d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (Codice della strada) in riferimento
all'art. 3, comma primo, della Costituzione;
che, secondo il giudice rimettente, fra i casi regolati dalla
norma denunciata e le fattispecie di sequestro contemplate in via
generale dal nuovo codice di procedura penale vi sarebbe disparità
di trattamento senza alcuna razionale giustificazione;
che, in particolare, lamenta il giudice a quo che, mentre l'art.
321 cod. proc. pen. attribuisce al g.i.p. la competenza a disporre,
su richiesta del p.m., il sequestro preventivo (quale sostanzialmente
appare quello previsto dall'art. 80- bis cod. strad.), quest'ultimo,
invece, obbliga ad attuarlo ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria;
che, a fronte poi della richiesta di restituzione avanzata
dall'interessata, a' sensi dell'art. 262 cod. proc. pen.,
sorgerebbero - secondo l'ordinanza - ulteriori problemi: sia perché
non si giustificherebbe la permanenza di un sequestro che non riveste
gli estremi di cautela probatoria, sia perché in realtà si tratta
di un sequestro preventivo,
che, pertanto, riconosce il giudice essere mancante "del tutto
la materia oggetto di una pronuncia del g.i.p., in relazione ai
termini per i quali è stato sollecitato il suo intervento (art. 263,
comma quarto, cod. proc. pen.)";
che, tuttavia, egli ritiene che sussista la denunciata
disparità di trattamento che giustifica la sollevata questione,
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha
chiesto declaratoria d'infondatezza della questione;
Considerato che il sequestro di cui all'art. 80- bis, comma
secondo, cod.strad. possiede essenzialmente natura di carattere
"preventivo", come riconosce l'ordinanza, in quanto mira ad evitare
che la libera disponibilità del veicolo possa aggravare o protrarre
le conseguenze del reato, o comunque agevolare la commissione di
altri reati, proprio come previsto dall'art. 321 cod. proc. pen.;
che la permanenza di tale particolare sequestro nell'ordinamento
si evince peraltro chiaramente ex art. 229 delle Disposizioni di
coordinamento che, disponendo la continuazione dell'osservanza dei
termini più brevi, previsti da leggi o decreti, per la trasmissione
del verbale di sequestro effettuato dalla polizia giudiziaria e per
la successiva convalida, implicitamente riconosce la coesistenza dei
sequestri disciplinati da leggi penali diverse dal codice con quelli
contemplati nello stesso codice di procedura penale;
che, d'altra parte, il veicolo sequestrato rappresenta pur
sempre "corpo di reato" ai sensi dell'art. 253, comma secondo cod.
proc. pen. giacché, attraverso il suo illecito affidamento da parte
di uno degli imputati, l'altro ha potuto commettere, mediante esso
mezzo, il reato di guida senza patente;
che, se è vero che, ai termini dell'art. 321, primo comma, cod.
proc. pen., la competenza ad emettere il provvedimento di sequestro
preventivo appartiene al g.i.p. su richiesta del pubblico ministero,
è pur vero, però, che, per il disposto di cui all'art. 354, secondo
comma, allorquando il pubblico ministero non possa tempestivamente
intervenire (com'è il caso della flagranza del reato), gli ufficiali
di polizia giudiziaria "sequestrano il corpo del reato e le cose ad
esso pertinenti" (ultimo inciso del secondo comma) ed anzi, per il
disposto di cui all'art. 113 delle norme di coordinamento, il
sequestro può essere eseguito anche dagli agenti di polizia
giudiziaria nei casi di particolare necessità ed urgenza;
che, in tal caso, come previsto dall'art. 355, secondo comma,
cod. proc. pen., è proprio il pubblico ministero competente per la
convalida del sequestro, sicché nella specie questa è tutt'altro
che irrilevante, come invece ritiene l'ordinanza;
che conseguentemente non esiste sostanziale incompatibilità o
differenziato trattamento fra l'ipotesi di sequestro prevista
dall'art. 80-bis, comma secondo, cod. strad. e la fattispecie di cui
al combinato disposto degli artt. 321, 354, secondo comma, ultimo
inciso e 355 commi primo e secondo, cod. proc. pen.;
che, avverso la convalida del sequestro da parte del pubblico
ministero, e contro lo stesso decreto di sequestro preventivo emesso
dal giudice, non esiste altro rimedio, ai sensi degli artt. 355,
terzo comma, e 322 cod. proc. pen., se non la richiesta di riesame;
che la legge processuale prevede un unico caso di "revoca" da
parte del g.i.p., allorquando, cioè, risultano mancanti, anche per
fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità del sequestro;
che la parte interessata si è avvalsa, invece, della procedura
ex art. 262 cod. proc. pen., prevista per le restituzioni in caso di
"sequestro a fini di prova", e ciò mentre aveva invano esperito la
richiesta di riesame che il Tribunale aveva respinto;
che, pertanto, il g.i.p. doveva soltanto trarre le conseguenze
da siffatta anomala situazione processuale, anziché sollevare una
questione di legittimità costituzionale che appare manifestamente
destituita di fondamento;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Visti gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87,
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 80-bis, comma secondo, del d.P.R. 15 giugno
1959 n. 393 (Codice della strada) sollevata, in riferimento all'art.
3, comma primo della Costituzione, dal Giudice delle indagini
preliminari presso la Pretura di Forlì con ordinanza 16 gennaio
1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:323 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte