Ordinanza n. 323/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/07/2002 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 176Codice della strada
- art. 216Codice della strada
- art. 20d.lgs. 507/1999
- art. 1legge 205/1999
- art. 19d.lgs. 507/1999
- art. 214Codice della strada
- art. 214legge 205/1999
usata come parametro
citata
- art. 205Codice della strada
- art. 23legge 689/1981
- art. 99legge 689/1981
- art. 113legge 689/1981
- art. 22legge 689/1981
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 176, commi 19 e
22, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), come modificato dall'art. 20, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati
minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della
legge 25 giugno 1999, n. 205) e degli artt. 214, commi 1 e 6, e 216,
comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1999, n. 507, promossi con ordinanze emesse il 6 febbraio 2001 dal
Giudice di pace di Roma sul ricorso proposto da Vinaccia Ferdinando
contro la Prefettura di Roma e il 1 marzo 2001 dal Giudice di pace di
Como nel procedimento civile vertente tra NOOR-ZUID TRANS BVBA e il
Ministero dell'interno, iscritte ai nn. 705 e 708 del registro
ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 38, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2002 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che il Giudice di pace di Roma, con ordinanza emessa il
6 febbraio 2001, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 41, 42 e 76
della Costituzione, dell'art. 176, commi 19 e 22 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come
modificato dall'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre
1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999,
n. 205), nella parte in cui prevede il fermo amministrativo del
veicolo con il quale è stata commessa la violazione anche quando sia
di proprietà di terzi incolpevoli;
che il rimettente è investito di un giudizio di opposizione
promosso dal proprietario di un veicolo adibito a trasporto merci
avverso il provvedimento di fermo amministrativo del suddetto
veicolo, con il quale era stata commessa da un altro soggetto
conducente violazione del codice della strada per inversione di
marcia in ambito autostradale;
che le disposizioni censurate prevedono per il suddetto
comportamento l'applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria, nonché la sanzione accessoria della sospensione della
patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi e del
fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi;
che, secondo il giudice a quo, la previsione del fermo
amministrativo del veicolo anche quando esso sia di proprietà di
terzi incolpevoli sarebbe anzitutto in contrasto con l'art. 76 della
Costituzione per eccesso di delega, in quanto dagli artt. 1 e 5,
lettere a) e d), della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al
Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al
sistema penale e tributario) sarebbe agevole rilevare che il
legislatore delegante abbia incentrato la sua attenzione sull'autore
degli illeciti, inasprendo tra l'altro l'entità delle somme
richieste per gli illeciti commessi, per cui l'art. 20 del decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, introducendo all'art. 176 del
codice della strada la previsione della sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per tre mesi, anche quando tale veicolo
non sia di proprietà dell'autore dell'illecito ma di terzi, avrebbe
disatteso l'intendimento del legislatore delegante;
che, secondo il giudice rimettente, la previsione della
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo che non
appartenga all'autore della violazione sarebbe altresì lesiva della
libertà di iniziativa economica e del diritto di proprietà del
terzo non trasgressore, nonché del canone della ragionevolezza della
misura sanzionatoria, non potendosi ritenere il proprietario del
mezzo corresponsabile dell'illecito, specie quando l'affidamento di
esso sia stato effettuato con tutte le cautele del caso;
che, secondo il giudice a quo, le norme censurate sarebbero
altresì in contrasto con gli artt. 25, comma 2, 27, comma 1, in
relazione all'art. 3 della Costituzione, in quanto la prevista
sanzione accessoria troverebbe applicazione nei confronti di un
soggetto che non è destinatario di sanzione amministrativa diretta;
che peraltro il rimettente ritiene che, almeno per la
sanzione accessoria, verrebbe messa sullo stesso piano la condotta
del proprietario che affida incautamente macchine agricole ad un
soggetto non munito di patente (artt. 116 e 124, comma 4, del codice
della strada) e la condotta di chi affida a terzi un veicolo con la
previa verifica dell'assenza di elementi ostativi all'affidamento
stesso, essendo in entrambi i casi previsto il fermo amministrativo
del veicolo per tre mesi;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;
che, secondo la difesa erariale, la questione sarebbe
manifestamente infondata, anzitutto per il fatto che questa Corte si
è già pronunciata sulla legittimità costituzionale delle norme
censurate, rigettando questioni sollevate sulla base di analoghe
argomentazioni (ordinanza n. 58 del 1999; sentenza n. 373 del 1996);
che, inoltre, secondo l'Avvocatura, non spetterebbe alla
Corte rimodulare le scelte punitive del legislatore né stabilire la
quantificazione delle sanzioni (ordinanza n. 297 del 1998; sentenza
n. 313 del 1995), rientrando nella più ampia discrezionalità del
legislatore la determinazione delle condotte punibili e delle
relative sanzioni;
che, infine, secondo la difesa erariale, la tutela dei
diritti del terzo sarebbe sufficientemente garantita, in un corretto
bilanciamento con gli interessi generali perseguiti dal legislatore
ed in linea con il principio delineato dall'art. 6 della legge n. 689
del 1981, dalla previsione, contenuta nell'art. 214, comma 1-bis,
dello stesso codice della strada e introdotta con il decreto
legislativo n. 507 del 1999, per cui l'applicabilità della sanzione
accessoria del fermo amministrativo è esclusa se la circolazione è
avvenuta contro la volontà del proprietario del veicolo ovvero di
chi ne abbia la legittima disponibilità;
che il Giudice di pace di Como, con ordinanza emessa il 1
marzo 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale:
dell'art. 216, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 19,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507
(Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999,
n. 205), "nella parte in cui alla violazione della guida senza
patente fa conseguire anche la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo di tre mesi", in riferimento all'art. 3
della Costituzione; dell'art. 214, comma 1, del decreto legislativo
n. 285 del 1992, "nella parte in cui non prevede che l'autoveicolo
sia di proprietà del trasgressore", in relazione all'art. 13 della
Costituzione; dell'art. 214, comma 6, del medesimo decreto
legislativo, "nella parte in cui prevede che, quando contro il
provvedimento di fermo amministrativo del veicolo sia stata
presentata opposizione ai sensi dell'art. 205 del medesimo codice, la
restituzione non possa avvenire se non dopo il provvedimento
dell'autorità giudiziaria che rigetta il ricorso", in riferimento
che il suddetto giudice è investito dell'esame del ricorso
presentato dalla proprietaria di un veicolo avverso il provvedimento
di fermo amministrativo del proprio automezzo, guidato da un terzo
sprovvisto di patente perché precedentemente ritiratagli dalla
Polizia Stradale;
che il giudice a quo dubita, anzitutto, della legittimità
costituzionale della previsione contenuta nell'art. 216 comma 6, del
codice della strada, per cui alla violazione relativa alla guida
senza patente consegue anche la sanzione accessoria del fermo
amministrativo, deducendo l'illogicità della stessa in raffronto al
trattamento sanzionatorio meno afflittivo previsto dall'art.128 del
medesimo codice per chi guidi senza essersi sottoposto agli esami di
idoneità o sia stato dichiarato temporaneamente inidoneo;
che il rimettente eccepisce pure l'incostituzionalità
dell'art. 214, comma 1, del codice della strada, in quanto la
sanzione accessoria del fermo amministrativo opera anche nell'ipotesi
in cui il veicolo sia di proprietà di un terzo non trasgressore,
rappresentando una pesante restrizione della libertà del
proprietario e del suo diritto di attendere ai propri bisogni di
lavoro, di spostamento o quant'altro, in violazione dell'art. 13
della Costituzione;
che il giudice a quo censura, infine, l'art. 214, comma 6,
del codice della strada, in quanto, con riferimento all'ipotesi in
cui sia stata presentata opposizione ai sensi dell'art. 205 del
medesimo codice, la previsione per cui la restituzione del veicolo
non possa avvenire se non dopo il provvedimento dell'autorità
giudiziaria che rigetta il ricorso determinerebbe la lesione degli
artt. 3 e 24 della Costituzione, essendo gravemente compromessa
l'azione a difesa dei propri diritti e interessi da una disposizione
punitiva che rappresenta un grave deterrente all'azione stessa;
che, peraltro, la possibile interpretazione che vede inibito
al giudice il potere di disporre, nelle more del giudizio, la
sospensione del provvedimento di fermo amministrativo del veicolo,
appare al rimettente gravemente lesiva anche perché il procedimento
ordinario non potrebbe attivarsi prima di sessanta giorni, stante la
norma di cui all'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come
novellato dall'art. 99 del decreto legislativo n. 507 del 1999, che
richiama l'art. 113, comma 2, del codice di procedura civile;
che, secondo il giudice a quo, la decisione sull'opposizione
interverrebbe, quindi, posteriormente alla cessazione del periodo di
tre mesi di fermo amministrativo disposto dall'art. 216 del codice
della strada;
che anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza delle
questioni prospettate dal Giudice di pace di Como;
che in relazione alla asserita particolare afflittività
dell'art. 216, comma 6, del codice della strada, la difesa erariale
rileva che le sanzioni previste non sono sproporzionate a fronte
della condotta particolarmente grave di chi circola abusivamente
durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato;
che, secondo l'Avvocatura, la suddetta questione sarebbe
comunque da ritenersi inammissibile, in quanto già dichiarata
manifestamente infondata da questa Corte (ordinanza n. 246 del 1998);
che, in riferimento alla mancata previsione nell'art. 214,
comma 1, del codice della strada, della applicazione del fermo
amministrativo del veicolo solo se esso sia di proprietà del
trasgressore, la difesa erariale osserva che la responsabilità del
proprietario di un veicolo per le violazioni commesse da chi si trovi
alla guida costituisce, nel sistema delle sanzioni amministrative
previste per le violazioni delle norme relative alla circolazione
stradale, un principio di ordine generale che nel caso di fermo
amministrativo trova conferma nell'art. 214, comma 1-bis, del codice
della strada che prevede la immediata restituzione del mezzo solo
quando risulti evidente che la circolazione è avvenuta contro la
volontà del proprietario del veicolo ovvero di chi ne abbia la
legittima disponibilità;
che, peraltro, il riferimento all'art. 13 della Costituzione,
operato dal giudice a quo, non sarebbe secondo l'Avvocatura
pertinente, in quanto riguarda la libertà personale e può essere
invocato per provvedimenti riguardanti la persona fisica e non, come
nella fattispecie, le cose;
che, quanto alla censura relativa all'art. 214, comma 6, la
difesa erariale ritiene non pertinente il riferimento all'art. 24
della Costituzione, in quanto la norma impugnata non elude il diritto
di difendersi e di agire in giudizio, essendo inoltre ingiustificato
il timore che la restituzione del veicolo (nel caso di manifesta
infondatezza dell'accertamento) non possa avvenire prima della
pronuncia del giudice, che non potrebbe essere adito prima di
sessanta giorni dall'accertamento della violazione;
che la difesa erariale richiama l'interpretazione di questa
Corte (sentenze n. 255 e n. 311 del 1994; ordinanza n. 315 e sentenza
n. 437 del 1995), per cui il previo esperimento del ricorso
amministrativo è facoltativo, l'interessato potendosi,
indipendentemente da esso, rivolgersi al giudice, il quale potrà
sospendere l'esecuzione;
che comunque, come sottolineato dalla Avvocatura, l'art. 205
del codice della strada rimanda all'art. 22 della legge n. 689 del
1981, il cui comma 6 prevede che l'opposizione non sospende
l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo
gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza non impugnabile.
Considerato che le due ordinanze di rimessione, pur riguardando
diverse norme del codice della strada, hanno tutte ad oggetto profili
attinenti alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del
veicolo, onde i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi
congiuntamente;
che, come già affermato da questa Corte (ordinanza n. 33 del
2001), la responsabilità del proprietario di un veicolo per le
violazioni commesse da chi si trovi alla guida costituisce, nel
sistema delle sanzioni amministrative previste per le violazioni
delle norme relative alla circolazione stradale, un principio di
ordine generale che, nel caso del fermo amministrativo, trova
conferma nell'art. 214, comma 1-bis cod. strada, per cui solo quando
risulti evidente che la circolazione del veicolo è avvenuta contro
la volontà del proprietario il mezzo deve essere immediatamente a
questi restituito;
che la tutela dei diritti del terzo è pertanto
sufficientemente garantita, in un corretto bilanciamento con gli
interessi generali perseguiti dal legislatore ed in linea con il
principio delineato dall'art. 6 della legge n. 689 del 1981, dalla
previsione, contenuta nell'art. 214, comma 1-bis, dello stesso codice
della strada, per cui l'applicabilità della sanzione accessoria del
fermo amministrativo è esclusa se la circolazione è avvenuta contro
la volontà del proprietario del veicolo ovvero di chi ne abbia la
legittima disponibilità;
che il legislatore delegato, nell'introdurre il fermo
amministrativo del veicolo anche quando sia di proprietà di terzi,
ha quindi provveduto senza discostarsi dal sistema generale delle
sanzioni accessorie del codice della strada e dai principi e criteri
direttivi fissati dalla legge di delega 25 giugno 1999, n. 205;
che, pertanto, è manifestamente infondata la questione
sollevata dal Giudice di pace di Roma con riferimento all'art. 176,
commi 19 e 22, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada), come modificato dall'art. 20, comma 2, del
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei
reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1
della legge 25 giugno 1999, n. 205), nella parte in cui prevede il
fermo amministrativo del veicolo con il quale è stata commessa la
violazione anche quando sia di proprietà di terzi incolpevoli;
che, analogamente, deve ritenersi manifestamente infondata la
questione sollevata dal Giudice di pace di Como con riferimento
all'art. 214, comma 1, del codice della strada "nella parte in cui
non prevede che l'autoveicolo sia di proprietà del trasgressore";
che, come questa Corte ha costantemente affermato (sentenze
n. 217 del 1996 e n. 313 del 1995, ordinanze n. 190 del 1997 e n. 33
del 2001), l'individuazione delle condotte punibili e delle relative
sanzioni, siano esse penali o amministrative, rientra nella più
ampia discrezionalità legislativa, non spettando alla Corte
rimodulare le scelte punitive del legislatore né stabilire la misura
delle sanzioni;
che, su queste basi, deve ritenersi manifestamente infondata,
come d'altra parte già dichiarato da questa Corte sia pure prima
della modifica introdotta dall'art. 19, comma 3, del decreto
legislativo n. 507 del 1999, la questione relativa all'art. 216,
comma 6, del codice della strada, che prevede per il caso di guida
senza patente anche la sanzione accessoria del fermo amministrativo,
prospettata dal Giudice di pace di Como deducendo l'illogicità della
stessa in raffronto al trattamento sanzionatorio meno afflittivo
previsto dall'art. 128 del medesimo codice per chi guidi senza
essersi sottoposto agli esami di idoneità o sia stato dichiarato
temporaneamente inidoneo;
che, infine, la questione sollevata dal Giudice di pace di
Como con riferimento all'art. 214, comma 6, del codice della strada,
è manifestamente infondata in quanto la regola per cui l'opposizione
non sospende l'esecuzione del provvedimento è derogabile dal giudice
che, concorrendo gravi motivi, può disporre diversamente con
ordinanza inoppugnabile, come previsto dall'art. 22 della legge
24 novembre 1981, n. 689;
che quindi le questioni sollevate dai Giudici di pace di Roma
e di Como sono manifestamente infondate sotto ogni profilo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 176, commi 19 e 22, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),
modificato dall'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre
1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999,
n. 205), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 41, 42 e 76
della Costituzione, dal Giudice di pace di Roma con l'ordinanza in
epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 216, comma 6, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),
modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999,
n. 205), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Giudice di pace di Como con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),
sollevata, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, dal Giudice
di pace di Como con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 6, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal
Giudice di pace di Como con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Contri
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:323 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte