Ordinanza n. 326/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/2001 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1-bisd.P.R. 447/1988
usata come parametro
citata
- art. 438Codice di procedura penale
- art. 442Codice di procedura penale
- art. 210Codice di procedura penale
- art. 27legge 479/1999
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 5, e
442, comma 1-bis, codice di procedura penale, promosso con ordinanza
emessa il 22 settembre 2000 dal giudice per le indagini preliminari
del tribunale di Savona nel procedimento penale a carico di A.W.N. ed
altro, iscritta al n. 1 del registro ordinanze 2001 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, 1ª serie speciale,
dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 luglio 2001 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 22 settembre 2000 nel corso
di un procedimento penale nei confronti di persone imputate del reato
di cessione illecita di sostanze stupefacenti, il giudice per le
indagini preliminari del tribunale di Savona ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 111, quarto comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, comma 5, e
442, comma 1-bis del codice di procedura penale, "nella parte in cui
consentono che la colpevolezza dell'imputato possa essere provata
sulla base di dichiarazioni rese da chi si è volontariamente
sottratto all'interrogatorio dell'imputato o del suo difensore";
che il giudice a quo premette, in punto di fatto, che
all'udienza preliminare gli imputati avevanoformulato richiesta di
giudizio abbreviato, subordinandola, ai sensi dell'art. 438, comma 5,
codice di procedura penale, all'esame di persone imputate di reato
connesso che avevano reso dichiarazioni accusatorie nel corso delle
indagini preliminari;
che - ammesso il rito alternativo - le persone da esaminare
si erano peraltro avvalse della facoltà di non rispondere;
che, in tale situazione - prosegue l'ordinanza di rimessione
- le dichiarazioni precedentemente rese dagli accusatori avrebbero
dovuto considerarsi comunque utilizzabili ai fini della decisione: la
legge 16 dicembre 1999, n. 479, difatti, nel modificare gli artt. 438
e 442 cod. proc. pen., ha attribuito bensì all'imputato la facoltà
di subordinare la richiesta di giudizio abbreviato ad una
integrazione probatoria - e, dunque, di ottenere la formazione in
contraddittorio di alcune delle prove - lasciando espressamente
ferma, tuttavia, anche in tal caso, "l'utilizzabilità ai fini della
prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma 1-bis", del codice
di rito, e, dunque, di tutti gli atti compiuti nell'ambito delle
indagini preliminari;
che, tanto premesso, il rimettente osserva come l'art. 111
della Costituzione sancisca, al quarto comma, il principio del
contraddittorio nella formazione della prova, consentendo al
legislatore ordinario, con il successivo quinto comma, di stabilire
eccezioni a tale principio in tre ipotesi specificamente indicate,
tra cui quella del consenso dell'imputato;
che, se è indubbio che la richiesta dell'imputato di
definizione del processo allo stato degli atti, ai sensi
dell'art. 438, comma 1, cod. proc. pen., rientri in tale previsione
di deroga, diversa sarebbe tuttavia l'ipotesi in cui la richiesta
stessa venga subordinata all'esame di taluna delle persone indicate
dall'art. 210 codice di procedura penale, la quale abbia in
precedenza reso dichiarazioni accusatorie;
che in tal caso, difatti, la richiesta di giudizio abbreviato
non potrebbe essere apprezzata come consenso all'utilizzazione di
tutti gli atti, comprese le dichiarazioni di colui che si intende
esaminare: giacché, al contrario - avendo "il legislatore del 1999,
al fine di favorire il ricorso a riti deflattivi - garantito un
contraddittorio pieno, assolutamente compatibile con l'economicità
del rito" - la "condizione" dell'esame dell'accusatore costituirebbe
una "esplicita manifestazione di volontà di "non consenso alla
formazione di quell'elemento di prova senza contraddittorio";
che da ciò conseguirebbe che qualora - come nel caso di
specie - il dichiarante si rifiuti di rispondere, dovrebbe trovare
piena applicazione il disposto della seconda parte del quarto comma
dell'art. 111 Cost., in forza del quale la responsabilità
dell'imputato non può ritenersi provata sulla base di dichiarazioni
rese da chi si è sempre volontariamente sottratto all'esame
dell'imputato o del suo difensore;
che, in tale prospettiva, risulterebbe altresì compromesso
l'art. 3 Cost., giacché le norme impugnate introdurrebbero una
irragionevole disparità di trattamento, riguardo alla valutazione
delle dichiarazioniprecedentemente rese, a seconda che il rifiuto di
rispondere abbia luogo in dibattimento o nel corso del giudizio
abbreviato;
che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentatoe difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la
declaratoria di infondatezza dellaquestione.
Considerato che il giudice rimettente, nel dubitare della
legittimità costituzionale degli artt. 438, comma 5, e 442, comma
1-bis, codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 111,
quarto comma, della Carta, fonda tale dubbio sull'assunto per cui la
richiesta di giudizio abbreviato "condizionata" - ossia subordinata
"ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione"
(nella specie, all'esame di persona imputata di reato connesso che ha
reso dichiarazioni accusatorie nel corso delle indagini preliminari)
- implicherebbe un consenso solo "parziale" dell'imputato
all'utilizzazione degli atti del fascicolo del pubblico ministero:
tale consenso non si estenderebbe, cioè, agli atti "corrispondenti"
alla prova che l'imputato intende far assumere in contraddittorio
(nella specie, le precedenti dichiarazioni della persona da
esaminare), i quali, pertanto, non potrebbero essere posti a base di
un accertamento di colpevolezza senza violare gli indicati parametri
costituzionali;
che la premessa fondante il quesito di costituzionalità
appare, peraltro, inconciliabile con il disposto dello stesso
art. 438, comma 5, cod. proc. pen. (come sostituito dall'art. 27
della legge 16 dicembre 1999, n. 479), il quale - secondo quanto il
rimettente medesimo del resto rimarca - prevede espressamente che,
nel caso di richiesta di giudizio abbreviato "condizionata", resta
comunque ferma l'utilizzabilità a fini di prova "degli atti indicati
nell'art. 442, comma 1-bis", dello stesso codice, e dunque, in
primis, degli atti del fascicolo del pubblico ministero: tanto che,
coerentemente, la norma impugnata parla di "integrazione probatoria",
rimarcando così, anche sul piano terminologico, il carattere
aggiuntivo ("integrazione") - e non già sostitutivo, rispetto agli
atti del predetto fascicolo - della prova che l'imputato intende far
assumere nell'udienza preliminare;
che, a fronte di tale inequivoco dato normativo, è dunque di
tutta evidenza come, nel momento in cui formula richiesta di giudizio
abbreviato, sia pure "condizionata", l'imputato - come
"contropartita" ad una riduzione di pena nel caso di condanna -
accetta l'utilizzabilità, ai fini della decisione di merito,
dell'intero materiale probatorio raccolto nelle indagini preliminari
fuori del contraddittorio tra le parti, senza alcuna eccezione;
che, in tale ottica, la dedotta violazione dell'art. 111,
quarto comma, della Costituzione si rivela manifestamente
insussistente, posto che - come questa Corte ha già avuto modo di
affermare e come lo stesso giudice a quo, in via generale, non
contesta - il "consenso" all'utilizzazione degli atti di indagine,
insito nella richiesta di giudizio abbreviato, ricade nell'ambito
delle ipotesi di deroga al principio di formazione della prova in
contraddittorio, cui è riferimento nel quinto comma dello stesso
art. 111 della Costituzione (v. sentenza n. 115 del 2001): con
conseguente esclusione di ogni contrasto della disciplina in esame
con i principi del "giusto processo";
che priva di consistenza è, altresì, la denuncia di
violazione dell'art. 3 Cost., stante la paleseeterogeneità - quanto
a presupposti e disciplina - dei due moduli processuali posti a
confronto (rito ordinario, con piene garanzie dibattimentali, e rito
abbreviato, che presuppone la rinuncia dell'imputato alle stesse in
cambio di uno "sconto" di pena in caso di condanna);
che la questione deve essere dichiarata, pertanto,
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli articoli 438, comma 5, e 442, comma
1-bis del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli
articoli 3 e 111, quarto comma, della Costituzione, dal giudice per
le indagini preliminari del tribunale di Savona con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 27 luglio 2001.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2001:326 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte