Ordinanza n. 328/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/07/1996 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 416/1989
usata come parametro
citata
- art. 380Codice di procedura penale
- art. 2legge 848/1955
- art. 10legge 848/1955
- art. 2legge 176/1991
- art. 3legge 176/1991
- art. 5legge 176/1991
- art. 7legge 176/1991
- art. 18legge 176/1991
- art. 7legge 269/1996
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 1 e 4,
del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Norme urgenti in materia di
asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari
e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già
presenti nel territorio dello Stato), promosso con ordinanza emessa
il 22 febbraio-8 marzo 1995 dal Tribunale amministrativo regionale
per la Lombardia, sul ricorso proposto da Douibi Mohamed contro il
Ministero dell'interno e altra, iscritta al n. 613 del registro
ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che Mohamed Douibi, cittadino algerino, residente in
Italia dal settembre 1978, titolare del permesso di soggiorno per
motivi di lavoro rilasciato il 15 febbraio 1990, ai sensi della legge
n. 39 del 1990, ha impugnato il decreto di espulsione del prefetto
di Milano, in data 25 giugno 1992, motivato sulla base della sentenza
di condanna per furto aggravato, facendo presente di avere una
stabile relazione con una cittadina italiana, dalla quale è nata una
figlia convivente, e di svolgere in Italia un'attività lavorativa,
del tipo subordinato, presso un'impresa di pulizie;
che il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia,
chiamato a decidere sul predetto ricorso, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 25, 27, 30, 31 e 97 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7,
commi 1 e 4, del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39;
che, secondo il Tribunale rimettente, la norma parrebbe
introdurre una misura di sicurezza di competenza del giudice - come
in tal senso deporrebbe l'ordinanza della Corte costituzionale n. 72
del 1994 - pur potendosi intravedere in essa un provvedimento di
polizia;
che il quarto comma dello stesso articolo, attribuendo la
competenza al prefetto eliminerebbe ogni dubbio, poiché
configurerebbe una misura di polizia, come d'altronde testimonia la
formulazione letterale della norma ("sono espulsi");
che, pertanto, l'art. 7 contrasterebbe con numerosi principi
costituzionali qualora dovesse essere interpretato, come sembra al
collegio rimettente, nel senso che il prefetto deve procedere in modo
vincolato, e obbligatoriamente, all'espulsione dello straniero in
tutti i casi (ivi contemplati) nei quali il giudice penale non
avrebbe competenza a pronunciarsi sull'espulsione, perché la
condanna non comporta l'applicazione di tale misura di sicurezza;
che, per il suo automatismo, la disposizione lederebbe il
principio di ragionevolezza, desumibile dall'art. 3 della
Costituzione, per la mancata previsione d'una valutazione della
personalità del soggetto e per il riferimento ad alcune astratte
figure di reato, neppure le più gravi;
che contrasterebbe, altresì, con il canone di buon andamento
della pubblica amministrazione, di cui all'art. 97, per l'eguale
trattamento di situazioni dissimili;
che la norma sarebbe in conflitto anche con gli artt. 30 e 31,
per la violazione dei doveri costituzionali in favore della famiglia;
e con gli artt. 2 e 10, per la violazione delle norme interposte
costituite sia dalle disposizioni della legge 4 agosto 1955, n. 848
(Ratifica ed esecuzione della convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4
novembre 1950, e del protocollo addizionale alla convenzione stessa,
firmato a Parigi il 20 marzo 1952), sia da quelle della legge 27
maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui
diritti del fanciullo firmata a New York il 20 novembre 1989), in
relazione agli artt. 2, 3, 5, 7 e 18 di quest'ultima convenzione;
che, infine, si paleserebbe un contrasto con gli artt. 13 e 25,
ultimo comma, della Costituzione, per la mancata osservanza del
riparto delle competenze fra le attività di polizia e quelle
giudiziarie, con particolare riferimento alla valutazione circa la
pericolosità sociale della persona;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per
l'infondatezza della questione, già risolta dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 129 del 1995;
Considerato che l'art. 7, commi 1 e 4, del d.-l. 30 dicembre 1989,
n. 416, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990,
n. 39 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e
soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei
cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio
dello Stato), denunciato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 25,
27, 30, 31 e 97 della Costituzione, nella parte in cui attribuisce
all'autorità di polizia l'espulsione dal territorio nazionale dello
straniero condannato per uno dei reati di cui all'art. 380 del codice
di procedura penale, senza che sia compiuta alcuna valutazione
discrezionale in ordine alla sua pericolosità sociale, è tuttora in
vigore, in quanto il d.-l. 16 luglio 1996, n. 376, ultimo d'una serie
di decreti-legge emanati in materia di "politica dell'immigrazione" e
di "regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio
nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione
europea" non ha reiterato la modifica al predetto art. 7 (come, da
ultimo, aveva fatto il d.-l. 17 maggio 1996, n. 269);
che la disposizione denunciata è dunque in vigore;
che, questa Corte, con la sentenza n. 129 del 1995, ha sciolto il
dubbio interpretativo avanzato dal rimettente, privilegiando - fra le
possibili - l'interpretazione costituzionalmente adeguata e, così,
superando i dubbi di legittimità costituzionale prospettati dal
giudice a quo;
che, pertanto, deve essere ribadita la duplicità delle figure di
espulsione previste dall'art. 7 censurato, l'una di competenza del
giudice (primo comma) e l'altra di spettanza dell'autorità
amministrativa (commi successivi), fra di loro non assimilabili;
che, di conseguenza, la questione va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 7, commi 1 e 4, del d.-l. 30 dicembre 1989,
n. 416, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990,
n. 39 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e
soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei
cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio
dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 25,
27, 30, 31 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo
regionale per la Lombardia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:328 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte