Corte costituzionale

Ordinanza n. 330/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/07/1993 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 5

del decreto-legge 8 marzo 1993, n. 54, recante: "Disposizioni a

tutela della legittimità dell'azione amministrativa", promossi con

ricorsi delle regioni Toscana, Valle d'Aosta e Lombardia, notificati

il 5 e l'8 aprile 1993, depositati in cancelleria il 9,15 e 17 aprile

1993 ed iscritti ai nn. 24, 25 e 26 del registro ricorsi 1993;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, con ricorso notificato il 5 aprile 1993 (reg. ric.

n. 24 del 1993), la Regione Toscana ha impugnato gli artt. 3 e 5 del

decreto legge 8 marzo 1993, n. 54 (Disposizioni a tutela della

legittimità dell'azione amministrativa) che, rispettivamente,

autorizzano il procuratore regionale presso la Corte dei conti a

proporre ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale

avverso i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni a tutela

della legittimità dell'azione amministrativa, dettando la necessaria

normativa procedurale, e fanno obbligo a tutti gli organi

giurisdizionali, di vigilanza o di controllo di denunciare al

predetto pubblico ministero ogni fatto o atto da cui è derivato o

potrebbe derivare danno erariale;

che, ad avviso della ricorrente, le attribuzioni conferite al

procuratore regionale si configurerebbero come estrinsecazione di

un'attività di controllo sugli atti regionali, che si porrebbe in

violazione dell'art. 125 della Costituzione; inciderebbero in materie

di competenza regionale, quali l'urbanistica e i lavori pubblici

(artt. 117 e 118 della Costituzione); verrebbero a ledere lo stesso

sistema autonomistico (artt. 5 e 115 della Costituzione) nonché i

principi costituzionali in tema di controlli (artt. 125, 126 e 127

della Costituzione), di sindacato giurisdizionale e di conflitto di

attribuzioni (art. 134 della Costituzione); si sostanzierebbero in

compiti che esulano da quelli che l'art. 100, secondo comma, della

Costituzione affida alla Corte dei conti, che per di più sarebbero

svolti non all'interno della propria sfera giurisdizionale, bensì

nell'ambito di una giurisdizione diversa; ed infine comporterebbero

la violazione del principio del buon andamento dell'amministrazione

(art. 97 della Costituzione) per la possibile contraddittorietà tra

la valutazione del procuratore regionale, che può sfociare

nell'attivazione del sindacato del giudice amministrativo, e l'esito

positivo del controllo svolto dalla Commissione statale di controllo

sulle attività regionali, di cui fa parte anche un magistrato della

Corte dei conti;

che, con altro ricorso, notificato l'8 aprile 1993 (reg. ric. n.

25 del 1993), la Regione autonoma Valle d'Aosta denuncia gli artt. 1,

2 e 3 dello stesso decreto legge n. 54 che assoggetterebbero

l'amministrazione regionale e gli enti locali a controlli diversi ed

ulteriori rispetto a quelli previsti dallo statuto speciale di

autonomia (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, artt. 43, 44

e 46), con conseguente illegittima interferenza nella sfera di

autonomia regionale; inciderebbero sulle garanzie giurisdizionali

verso gli atti della pubblica amministrazione (art. 113 della

Costituzione), modificando la struttura stessa del giudizio

amministrativo, che da giudizio a iniziativa di parte diviene

giudizio "ad azione pubblica"; violerebbero il principio del buon

andamento (art. 97 della Costituzione) per i possibili conflitti che

potrebbero sorgere tra l'impugnativa del procuratore regionale della

Corte dei conti e quella dei soggetti direttamente lesi dall'atto

amministrativo; ed infine non sarebbero sorretti dalle ragioni di

necessità ed urgenza che legittimano il ricorso al decreto legge

(art. 77 della Costituzione);

che gli artt. 1, terzo comma, e 3 del medesimo decreto legge n.

54 sono altresì impugnati dalla regione Lombardia, con ricorso

notificato l'8 aprile 1993 (reg. ric. n. 26 del 1993);

che, ad avviso della ricorrente, la prima norma, attraverso il

richiamo ivi contenuto ad altra disposizione legislativa che pone a

carico della regione le spese per le neo-istituite sezioni regionali

della Corte dei conti, senza prevedere alcuna forma di finanziamento,

violerebbe l'autonomia finanziaria regionale (art. 119 della

Costituzione) nonché gli artt. 81, quarto comma, della Costituzione,

27 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e 2 (recte: 3), comma 6, della

legge 14 giugno 1990, n. 158;

che, per la seconda norma impugnata, la stessa ricorrente svolge

censure in parte identiche, in parte coincidenti con quelle formulate

negli altri due ricorsi;

che in tutti i giudizi si è costituito il Presidente del

Consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o

infondati;

Considerato che i ricorsi sono tutti rivolti avverso lo stesso

decreto legge e sottopongono alla Corte questioni identiche o

connesse e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere

decisi con un'unica pronuncia;

che il decreto legge 8 marzo 1993, n. 54 non è stato convertito

in legge entro il termine prescritto, come risulta dal comunicato

pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 107 del 10 maggio 1993;

che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa

Corte (vedi, da ultimo, le ordinanze nn. 292, 229, 116 e 51 del

1993), le questioni devono essere dichiarate manifestamente

inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale:

a) degli artt. 3 e 5 del decreto legge 8 marzo 1993, n. 54

(Disposizioni a tutela della legittimità dell'azione

amministrativa), sollevate, in riferimento agli artt. 5, 97, 100,

secondo comma, 115, 117, 118, 125, 126, 127 e 134 della Costituzione,

dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe;

b) degli artt. 1, 2 e 3 del medesimo decreto legge, sollevate,

in riferimento agli artt. 77, 97, 113, 116 della Costituzione e 43,

44 e 46, primo comma, dello statuto speciale di autonomia approvato

con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, dalla regione Valle

d'Aosta, con il ricorso indicato in epigrafe;

c) degli artt. 1, terzo comma, e 3 del medesimo decreto legge,

sollevata, in riferimento agli artt. 5, 81, quarto comma, 100, 103,

113, 115, 119, 125 e 130 della Costituzione, 27 della legge 5 agosto

1978, n. 468 e 3, comma 6, della legge 14 giugno 1990, n. 158, dalla

regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:330 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte