Ordinanza n. 330/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/07/1993 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 54/1993
- art. 2legge 54/1993
- art. 3legge 54/1993
- art. 5legge 54/1993
usata come parametro
- art. 5Costituzione
- art. 97Costituzione
- art. 100Costituzione
- art. 115Costituzione
- art. 117Costituzione
- art. 118Costituzione
- art. 125Costituzione
- art. 126Costituzione
- art. 127Costituzione
- art. 134Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 113Costituzione
- art. 116Costituzione
- art. 81Costituzione
- art. 103Costituzione
- art. 119Costituzione
- art. 130Costituzione
citata
- art. 3d.l. 54/1993
- art. 5d.l. 54/1993
- art. 1Statuto speciale per la Valle d'Aosta.
- art. 3Statuto speciale per la Valle d'Aosta.
- art. 43Statuto speciale per la Valle d'Aosta.
- art. 44Statuto speciale per la Valle d'Aosta.
- art. 46Statuto speciale per la Valle d'Aosta.
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 5
del decreto-legge 8 marzo 1993, n. 54, recante: "Disposizioni a
tutela della legittimità dell'azione amministrativa", promossi con
ricorsi delle regioni Toscana, Valle d'Aosta e Lombardia, notificati
il 5 e l'8 aprile 1993, depositati in cancelleria il 9,15 e 17 aprile
1993 ed iscritti ai nn. 24, 25 e 26 del registro ricorsi 1993;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che, con ricorso notificato il 5 aprile 1993 (reg. ric.
n. 24 del 1993), la Regione Toscana ha impugnato gli artt. 3 e 5 del
decreto legge 8 marzo 1993, n. 54 (Disposizioni a tutela della
legittimità dell'azione amministrativa) che, rispettivamente,
autorizzano il procuratore regionale presso la Corte dei conti a
proporre ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale
avverso i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni a tutela
della legittimità dell'azione amministrativa, dettando la necessaria
normativa procedurale, e fanno obbligo a tutti gli organi
giurisdizionali, di vigilanza o di controllo di denunciare al
predetto pubblico ministero ogni fatto o atto da cui è derivato o
potrebbe derivare danno erariale;
che, ad avviso della ricorrente, le attribuzioni conferite al
procuratore regionale si configurerebbero come estrinsecazione di
un'attività di controllo sugli atti regionali, che si porrebbe in
violazione dell'art. 125 della Costituzione; inciderebbero in materie
di competenza regionale, quali l'urbanistica e i lavori pubblici
(artt. 117 e 118 della Costituzione); verrebbero a ledere lo stesso
sistema autonomistico (artt. 5 e 115 della Costituzione) nonché i
principi costituzionali in tema di controlli (artt. 125, 126 e 127
della Costituzione), di sindacato giurisdizionale e di conflitto di
attribuzioni (art. 134 della Costituzione); si sostanzierebbero in
compiti che esulano da quelli che l'art. 100, secondo comma, della
Costituzione affida alla Corte dei conti, che per di più sarebbero
svolti non all'interno della propria sfera giurisdizionale, bensì
nell'ambito di una giurisdizione diversa; ed infine comporterebbero
la violazione del principio del buon andamento dell'amministrazione
(art. 97 della Costituzione) per la possibile contraddittorietà tra
la valutazione del procuratore regionale, che può sfociare
nell'attivazione del sindacato del giudice amministrativo, e l'esito
positivo del controllo svolto dalla Commissione statale di controllo
sulle attività regionali, di cui fa parte anche un magistrato della
Corte dei conti;
che, con altro ricorso, notificato l'8 aprile 1993 (reg. ric. n.
25 del 1993), la Regione autonoma Valle d'Aosta denuncia gli artt. 1,
2 e 3 dello stesso decreto legge n. 54 che assoggetterebbero
l'amministrazione regionale e gli enti locali a controlli diversi ed
ulteriori rispetto a quelli previsti dallo statuto speciale di
autonomia (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, artt. 43, 44
e 46), con conseguente illegittima interferenza nella sfera di
autonomia regionale; inciderebbero sulle garanzie giurisdizionali
verso gli atti della pubblica amministrazione (art. 113 della
Costituzione), modificando la struttura stessa del giudizio
amministrativo, che da giudizio a iniziativa di parte diviene
giudizio "ad azione pubblica"; violerebbero il principio del buon
andamento (art. 97 della Costituzione) per i possibili conflitti che
potrebbero sorgere tra l'impugnativa del procuratore regionale della
Corte dei conti e quella dei soggetti direttamente lesi dall'atto
amministrativo; ed infine non sarebbero sorretti dalle ragioni di
necessità ed urgenza che legittimano il ricorso al decreto legge
(art. 77 della Costituzione);
che gli artt. 1, terzo comma, e 3 del medesimo decreto legge n.
54 sono altresì impugnati dalla regione Lombardia, con ricorso
notificato l'8 aprile 1993 (reg. ric. n. 26 del 1993);
che, ad avviso della ricorrente, la prima norma, attraverso il
richiamo ivi contenuto ad altra disposizione legislativa che pone a
carico della regione le spese per le neo-istituite sezioni regionali
della Corte dei conti, senza prevedere alcuna forma di finanziamento,
violerebbe l'autonomia finanziaria regionale (art. 119 della
Costituzione) nonché gli artt. 81, quarto comma, della Costituzione,
27 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e 2 (recte: 3), comma 6, della
legge 14 giugno 1990, n. 158;
che, per la seconda norma impugnata, la stessa ricorrente svolge
censure in parte identiche, in parte coincidenti con quelle formulate
negli altri due ricorsi;
che in tutti i giudizi si è costituito il Presidente del
Consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o
infondati;
Considerato che i ricorsi sono tutti rivolti avverso lo stesso
decreto legge e sottopongono alla Corte questioni identiche o
connesse e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere
decisi con un'unica pronuncia;
che il decreto legge 8 marzo 1993, n. 54 non è stato convertito
in legge entro il termine prescritto, come risulta dal comunicato
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 107 del 10 maggio 1993;
che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa
Corte (vedi, da ultimo, le ordinanze nn. 292, 229, 116 e 51 del
1993), le questioni devono essere dichiarate manifestamente
inammissibili;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale:
a) degli artt. 3 e 5 del decreto legge 8 marzo 1993, n. 54
(Disposizioni a tutela della legittimità dell'azione
amministrativa), sollevate, in riferimento agli artt. 5, 97, 100,
secondo comma, 115, 117, 118, 125, 126, 127 e 134 della Costituzione,
dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe;
b) degli artt. 1, 2 e 3 del medesimo decreto legge, sollevate,
in riferimento agli artt. 77, 97, 113, 116 della Costituzione e 43,
44 e 46, primo comma, dello statuto speciale di autonomia approvato
con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, dalla regione Valle
d'Aosta, con il ricorso indicato in epigrafe;
c) degli artt. 1, terzo comma, e 3 del medesimo decreto legge,
sollevata, in riferimento agli artt. 5, 81, quarto comma, 100, 103,
113, 115, 119, 125 e 130 della Costituzione, 27 della legge 5 agosto
1978, n. 468 e 3, comma 6, della legge 14 giugno 1990, n. 158, dalla
regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:330 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte