Art. 3
La Regione ha la potesta' di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica, entro i limiti indicati nell'articolo precedente, per adattarle alle condizioni regionali, nelle seguenti materie:
- a)industria e commercio;
- b)istituzione di enti di credito di carattere locale;
- c)espropriazione per pubblica utilita' per opere non a carico dello Stato;
- d)disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico;
- e)disciplina della utilizzazione delle miniere;
- f)finanze regionali e comunali;
- g)istruzione materna, elementare e media;
- h)previdenza e assicurazioni sociali;
- i)assistenza e beneficenza pubblica;
- l)igiene e sanita', assistenza ospedaliera e profilattica;
- m)antichita' e belle arti;
- n)annona;
- o)assunzione di pubblici servizi.
Testo vigente dal 10 marzo 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva