Ordinanza n. 330/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/2000 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 39 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul
processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta
nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promosso con
ordinanza emessa il 19 novembre 1999 dalla Commissione tributaria
provinciale di Verbania sui ricorsi riuniti proposti da Vidoli
Claudio ed altro contro l'Ufficio delle entrate di Verbania, iscritta
al n. 71 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno
2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2000 il giudice
relatore Annibale Marini.
Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Verbania,
con ordinanza emessa il 19 novembre 1999, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, primo comma, e 76 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo
tributario in attuazione della delega al Governo contenuta
nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte
in cui non prevede né "la sospensione necessaria per
pregiudizialità", né la "sospensione su istanza delle parti";
che, ad avviso della Commissione rimettente, la disposizione
denunciata, limitando la sospensione del processo tributario alle
sole ipotesi in cui sia stata presentata querela di falso o debba
essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la
capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare
in giudizio, si porrebbe in contrasto con l'art. 3, primo comma,
della Costituzione, per la irragionevole diversità di disciplina che
si verrebbe in tal modo a determinare rispetto a quella prevista nel
processo civile, nel quale la sospensione necessaria per
pregiudizialità e su istanza delle parti sarebbe invece ammessa
dagli artt. 295 e 296 del codice di procedura civile;
che, a parere dello stesso giudice, la citata norma
violerebbe altresì il criterio direttivo di cui all'art. 30, comma
1, lettera g), della legge delega 30 dicembre 1991, n. 413
(Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare,
facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per
la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,
nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata
dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della
Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari;
istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale),
che sancisce l'adeguamento delle norme del processo tributario a
quelle del processo civile;
che la riduzione della mole del contenzioso tributario
renderebbe non più attuale l'argomento con cui questa Corte - in
relazione all'esigenza di rapida definizione dei processi tributari -
ha in altra occasione ritenuto non fondata analoga questione di
legittimità costituzionale;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che venga dichiarata
l'infondatezza della questione in quanto già decisa, quanto al primo
profilo con la sentenza n. 31 del 1998, quanto al secondo, con
l'ordinanza n. 8 del 1999.
Considerato che questa Corte, rispettivamente con la sentenza
n. 31 del 1998 e con l'ordinanza n. 8 del 1999, ha dichiarato non
fondate due questioni sostanzialmente identiche a quella sollevata
nel presente giudizio;
che, in particolare, quanto alla violazione dell'art. 3,
primo comma, della Costituzione, si è affermato che la scelta del
legislatore di limitare i casi di sospensione del processo
tributario, in quanto diretta a rendere più rapida e agevole la
definizione del processo medesimo, non risulta lesiva del criterio di
ragionevolezza (sentenza n. 31 del 1998);
che, con riferimento alla violazione dell'art. 30, comma 1,
lettera g), della legge n. 413 del 1991, questa Corte ha osservato
come il criterio direttivo di carattere generale in esso contenuto è
quello dell'adeguamento, e non dell'uniformità delle norme del
processo tributario a quelle del processo civile (ordinanza n. 8 del
1999);
che è stato altresì evidenziato come ulteriore criterio
direttivo di carattere specifico previsto dal citato art. 30, comma
1, lettera g), n. 3, quanto alla disciplina dei casi di sospensione,
interruzione ed estinzione del processo tributario, sia quello della
sollecita definizione del processo medesimo (ordinanza n. 8 del
1999);
che, dunque, alla luce delle suesposte considerazioni, la
mancata previsione - nella norma denunciata - delle ipotesi di
sospensione necessaria per pregiudizialità e su istanza delle parti,
di cui agli artt. 295 e 296 cod. proc. civ., non viola la legge
delega n. 413 del 1991 e, conseguentemente, l'art. 76 della
Costituzione;
che, quanto all'asserita riduzione della mole del contenzioso
tributario, si tratta di una circostanza di fatto che, in quanto
tale, non può incidere sull'esigenza, evidenziata nelle citate
pronunce, di assicurare una definizione quanto più rapida ed agevole
del processo tributario;
che, quindi, contrariamente a quanto affermato dal giudice a
quo l'ordinanza di rimessione non prospetta nuovi ed apprezzabili
profili rispetto a quelli già esaminati da questa Corte;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 39 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in
attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della
legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento agli
artt. 3, primo comma, e 76 della Costituzione, dalla Commissione
tributaria provinciale di Verbania con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il relatore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:330 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte