Ordinanza n. 334/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/07/1994 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 41Costituzione
- art. 27Costituzione
- art. 3Costituzione
- art. 301legge 413/1991
- art. 11legge 413/1991
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 445, primo
comma, del codice di procedura penale e dell'art. 240, secondo comma,
del codice penale, in relazione all'art. 301 del testo unico della
legge doganale, come sostituito dall'art. 11, diciannovesimo comma,
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, promosso con ordinanza emessa
il 20 dicembre 1993 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a
carico di Kasan Sad, iscritta al n. 87 del registro ordinanze 1994 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima
serie speciale, dell'anno 1994;
Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1994 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Tribunale di Roma, nel procedimento penale a
carico di Kasan Sad, imputato del delitto di cui all'art. 73 del
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, di fronte all'accordo delle parti nel
senso dell'applicazione della pena nella misura di mesi sei di
reclusione e L. 2.400.000 di multa, concessa l'attenuante prevista
dal quinto comma dello stesso art. 73, le attenuanti generiche e la
diminuente di cui all'art. 444 del codice di procedura penale,
premesso che ricorrono le condizioni per l'applicazione della pena su
richiesta, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 445, primo comma, del codice di procedura penale, nella
parte in cui prevede che la sentenza con la quale viene applicata la
pena su richiesta comporta l'operatività della confisca nei soli
casi previsti dall'art. 240, secondo comma, del codice penale,
nonché dello stesso art. 240, secondo comma, del codice penale, in
relazione all'art. 301 del testo unico della legge doganale - "come
sostituito" dall'art. 11, diciannovesimo comma, della legge 30
dicembre 1991, n. 413 - "nella parte in cui non prevede
l'obbligatorietà della confisca delle cose che costituiscono il
prezzo del reato";
che, più in particolare, il giudice a quo lamenta che, nel caso
di specie, adottando la sentenza di applicazione della pena su
richiesta "non può disporre la confisca della somma di denaro in
sequestro - profitto dell'attività di spaccio, quantomeno per quanto
concerne l'importo di L. 40.000 che lo stesso imputato ha ricevuto
dalla cessione di droga - ricorrendo l'ipotesi di confisca
facoltativa prevista dal comma 1° dell'art. 240 c.p.";
che, sempre stando al rimettente, un simile regime, consentendo
all'imputato di assicurarsi il profitto del reato, risulterebbe in
contrasto: con l'art. 41, secondo comma, della Costituzione, perché
verrebbe a tutelarsi "un'iniziativa economica palesemente dannosa per
la sicurezza e contrastante con l'utilità sociale"; con l'art. 27,
terzo comma, della Costituzione, vanificandosi il fine rieducativo
della pena, in quanto "contraddetto e reso più difficile proprio
dalla mancata adozione della misura di sicurezza"; con l'art. 3 della
Costituzione, sotto il profilo del contrasto con il principio di
ragionevolezza e in relazione al diverso trattamento riservato dal
legislatore alle cose che costituiscono il profitto del reato di
contrabbando relativamente alle quali l'art. 301 del testo unico
della legge doganale ha espressamente previsto la confisca delle cose
che costituiscono il profitto del reato anche nel caso di sentenza di
"patteggiamento"; infine, con l'art. 76 della Costituzione, perché
l'art. 2, n. 45, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, non
prevede espressamente l'inapplicabilità delle misure di sicurezza
facoltative, una mancata previsione ostativa della possibilità per
il legislatore delegato di non applicare le misure di sicurezza anche
quando il giudice ritenga la pericolosità sociale dell'imputato;
che nel giudizio non si è costituita la parte privata né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;
considerato che effettivamente a séguito della sentenza che
applica la pena su richiesta non è consentito il sequestro della
somma costituente il provento della cessione di sostanze
stupefacenti, da considerare - secondo la pressoché unanime
giurisprudenza di legittimità e la dottrina - non prezzo ma profitto
del reato;
che non si ravvisa alcun contrasto con l'art. 2, n. 45 della
legge-delega e, quindi con l'art. 76 della Costituzione, nessun
ostacolo all'applicabilità della misura di sicurezza patrimoniale
derivando dalla detta direttiva, che, anzi, nel prescrivere di
disciplinare "gli altri effetti della pronuncia", ha lasciato al
legislatore delegato un ampio margine di discrezionalità al fine di
incentivare il ricorso a questo rito di deflazione dei dibattimenti;
e che, pertanto, con riferimento al detto parametro
costituzionale, la questione va dichiarata manifestamente infondata;
che, per il resto, il giudice a quo richiede a questa Corte una
statuizione solo apparentemente di tipo demolitorio, ma in realtà
diretta ad introdurre, in relazione al regime dell'applicazione della
pena su richiesta, una misura di sicurezza, operazione inibita a
questa Corte, spettando interventi additivi di tal genere al solo
legislatore, che, nella sfera della sua discrezionalità, può
operare scelte anche derogatorie rispetto a quelle previste in via
generale in relazione alla sentenza di "patteggiamento", come è,
appunto, avvenuto attraverso la "novellazione" dell'art. 301 del
testo unico della legge doganale, peraltro, erroneamente richiamato
dal giudice a quo, quale tertium comparationis;
che la questione deve, dunque, essere dichiarata manifestamente
inammissibile in relazione agli artt. 3, 27, secondo comma, e 41,
secondo comma, della Costituzione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 445, primo comma, del codice di
procedura penale e dell'art. 240, secondo comma, del codice penale,
sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal
Tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe;
b) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 445, primo comma, del codice di
procedura penale e dell'art. 240, secondo comma, del codice penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 41, secondo comma, 27, secondo
comma, e 3 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:334 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte