Ordinanza n. 334/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/11/1997 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 34Codice di procedura penale
- art. 8legge 4/1929
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 61 del codice
di procedura penale del 1930, promosso con ordinanza emessa il 7
novembre 1996 dal tribunale di Torino, iscritta al n. 133 del
registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1997;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che il tribunale di Torino - nel corso di un procedimento
penale che ai sensi dell'art. 241 delle norme transitorie proseguiva
secondo il previgente rito - con ordinanza del 7 novembre 1996 ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 61 del codice di
procedura penale del 1930, nella parte in cui non prevede
l'incompatibilità del giudice, pronunciatosi con sentenza nei
confronti di alcuni imputati, a celebrare il dibattimento nei
confronti di altri concorrenti nei medesimi reati;
che dall'ordinanza di rimessione emerge che il tribunale aveva in
precedenza giudicato, previa separazione dei procedimenti, altri
imputati, alcuni dei quali accusati degli stessi reati oggi ascritti
ai concorrenti sottoposti al distinto giudizio (associazione a
delinquere e reati di cui agli artt. 8 della legge 7 gennaio 1929, n.
4; 50, comma quarto, del d.P.R. n. 633 del 1977; 1, comma primo, 4,
numeri 1, 5 e 7 della legge 7 agosto 1982, n. 516: recte del d.-l. 10
luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1982, n. 516);
che, ad avviso del remittente, essendosi pronunciato sulle prove
esistenti agli atti, si verserebbe in situazione del tutto analoga a
quella posta a base della sentenza di questa Corte n. 371 del 1996,
con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale
dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non
prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un
imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare
una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale
la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua
responsabilità penale sia già stata comunque valutata;
che - soggiunge il giudice a quo - il dettato dell'art. 61 del
codice del 1930 sarebbe sostanzialmente identico a quello dell'art.
34 del nuovo codice di procedura penale, al quale si riferisce la
citata sentenza di questa Corte;
che nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
infondata;
Considerato che, secondo l'ordinanza di rimessione, la logica
sottesa alla sentenza n. 371 del 1996 comporterebbe che il giudice
che si sia pronunciato in un precedente giudizio sulla
responsabilità di alcuni concorrenti sia per ciò solo colpito da
incompatibilità in relazione al processo che venga successivamente
celebrato nei confronti di altro o di altri concorrenti;
che invece quella sentenza mantiene espressamente ferma la
precedente acquisizione giurisprudenziale, che risale alle sentenze
n. 186 del 1992 e n. 439 del 1993: nelle ipotesi di concorso di
persone nel reato, la autonomia delle posizioni di ciascun
concorrente consente, pur nella naturalistica unitarietà della
fattispecie, una segmentazione di processi e la scomposizione del
fatto in una pluralità di condotte autonomamente valutabili in
processi distinti, senza che la decisione dell'uno debba influenzare
quella dell'altro;
che con la sentenza n. 371 del 1996 si è però affermato che il
principio costituzionale del giusto processo, anche indipendentemente
dalle ipotesi di concorso di persone nel reato, impedisce che uno
stesso giudice valuti più volte, in sentenza, in successivi processi
la responsabilità penale di una persona in relazione al medesimo
reato;
che pertanto l'incompatibilità del giudice non può essere
estesa a tutte le ipotesi in cui si proceda separatamente nei
confronti di diversi soggetti, concorrenti o meno nel reato, ma deve
essere ragionevolmente circoscritta ai casi in cui, con la sentenza
che definisce il processo a carico di un imputato, vengano compiute,
sia pure incidentalmente, valutazioni in ordine alla responsabilità
penale di una persona formalmente estranea al processo;
che di conseguenza solo attraverso la puntuale analisi
dell'effettivo contenuto della sentenza che si assuma pregiudicante
può essere accertato l'eventuale compimento di una valutazione in
ordine alla responsabilità del terzo, suscettibile di determinare
l'incompatibilità del giudice al successivo giudizio;
che le argomentazioni sopra svolte sono valide non soltanto per
l'art. 34 del nuovo codice di procedura penale, ma anche per l'art.
61 del codice di procedura penale del 1930, trattandosi di
disposizioni di analogo contenuto e di identica ratio;
che nel caso di specie non risulta che il tribunale di Torino
nella sentenza resa nei confronti di alcuni dei concorrenti abbia
espresso una valutazione, neppure superficiale o sommaria, circa la
responsabilità degli ulteriori concorrenti, la posizione dei quali
era stata stralciata;
che lo stesso tribunale in tale sentenza si era limitato a
dichiarare taluni reati estinti per amnistia, a escludere, per il
delitto di associazione a delinquere, la prova evidente della
insussistenza del fatto e a dichiararne l'estinzione per intervenuta
prescrizione, dopo aver concesso le attenuanti generiche: nulla era
detto circa le posizioni dei concorrenti estranei al processo, che
sono quindi rimaste non pregiudicate;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 61 del codice di procedura penale del 1930,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal
tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 14 novembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:334 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte