Ordinanza n. 335/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/10/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 39d.P.R. 636/1972
usata come parametro
citata
- art. 90Codice di procedura civile
- art. 91Codice di procedura civile
- art. 92Codice di procedura civile
- art. 93Codice di procedura civile
- art. 94Codice di procedura civile
- art. 95Codice di procedura civile
- art. 96Codice di procedura civile
- art. 97Codice di procedura civile
- art. 39legge 825/1971
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo
comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, (Revisione della disciplina
del contenzioso tributario) in relazione alla legge 9 ottobre 1971,
n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma
tributaria), promosso con ordinanza emessa il 20 gennaio 1986 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Verbania, iscritta al n. 251
del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 33 prima serie speciale dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che la Commissione tributaria di I grado di Verbania, nel
corso del giudizio relativo al ricorso proposto da Longhi Fiorenzo
avverso quattro avvisi di accertamento in materia di Irpef, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 39,
primo comma, del d.P.R. n. 636 del 1972, in relazione alla legge 9
ottobre 1971, n. 825, nella parte in cui esclude l'applicabilità al
processo tributario degli articoli da 90 a 97 del c.p.c., in
riferimento agli artt. 76 e 77 Cost.;
che il giudice a quo cita la sentenza di questa Corte n. 196/82
con la quale la Corte ha dichiarato non fondata analoga questione
sollevata da varie Commissioni tributarie in riferimento agli artt.
3, 24 e 113 Cost., ma ritiene di riproporla sotto altro profilo;
che in particolare la Commissione rimettente osserva che, dato
il carattere generale dell'istituto della condanna del soccombente
alle spese, riconosciuto dalla stessa Corte nella citata sentenza, il
legislatore delegato della riforma tributaria non avrebbe potuto e
dovuto, in assenza di una chiara ed espressa indicazione in tal senso
della legge delega n. 825 del 1971, apportarvi alcuna deroga;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, per tramite
dell'Avvocatura Generale dello Stato, chiede che la questione sia
dichiarata manifestamente infondata;
Considerato che la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 39 del d.P.R. n. 636 del 1972 nella parte in cui esclude
l'applicabilità al processo tributario degli artt. 90, 92, 93, 94,
95, 96 e 97 c.p.c. va dichiarata manifestamente inammissibile per
irrilevanza, in quanto lo stesso giudice a quo fa riferimento al solo
problema della condanna alle spese della parte soccombente;
che, quanto alla questione di legittimità costituzionale del
citato art. 39 nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'art.
91 c.p.c. (condanna alle spese), sollevata in riferimento agli artt.
76 e 77 Cost., per violazione
dell'art. 10 della legge delega n. 825/71, il principio della
condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali non è
assoluto ed inderogabile e, pertanto, in assenza di criteri direttivi
contenuti nella legge delegante, rientrava nella discrezionalità del
legislatore delegato introdurre o meno il detto istituto nel processo
tributario;
che la questione va dichiarata, quindi, manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 39 del d.P.R. n. 636 del 1972, nella parte
in cui esclude l'applicabilità al processo tributario degli artt.
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 e 97 c.p.c., sollevata dalla Commissione
tributaria di I grado di Verbania con l'ordinanza in epigrafe, in
riferimento agli artt. 76 e 77 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:335 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte