Ordinanza n. 335/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/07/1999 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 61 del codice di
procedura penale del 1930 e dell'art. 248 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, promossi
con ordinanze emesse il 10 dicembre 1997 ed il 7 gennaio 1998 dal
Tribunale di Nola nei procedimenti penali a carico di S.C. ed altri e
di N. L. ed altri, iscritte ai nn. 311 e 314 del registro ordinanze
1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18,
prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1999 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che con due ordinanze di analogo tenore il Tribunale di
Nola ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma,
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 61 del codice di procedura penale del 1930 (r.o. n. 314
del 1998), nonché di tale norma unitamente all'art. 248 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
(r.o. n. 311 del 1998), nella parte in cui non prevedono
l'incompatibilità del giudice del dibattimento che abbia rigettato
la richiesta di applicazione della pena concordata tra le parti a
partecipare al giudizio;
che in entrambe le ordinanze il Tribunale rimettente, premesso
che il procedimento prosegue, ex art. 241 disp. trans. cod. proc.
pen., con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti, espone di
avere respinto la richiesta di applicazione della pena concordata tra
le parti avanzata da alcuni imputati ex art. 248 disp. trans. cod.
proc. pen. e di procedere pertanto, a norma dell'ultima parte del
primo comma di tale disposizione, nelle forme ordinarie;
che il rimettente rileva che la Corte costituzionale, con
sentenza n. 186 del 1992, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen., nella parte in cui non
prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio del giudice del
dibattimento che abbia in precedenza respinto la richiesta di
applicazione della pena;
che ad avviso del giudice rimettente l'art. 34 cod. proc. pen.,
così come integrato dalla sopra menzionata sentenza della Corte, non
è però applicabile nel caso di specie, in quanto l'art. 245 disp.
trans. cod. proc. pen. non lo indica tra quelli che si applicano ai
procedimenti che proseguono secondo le norme del vecchio rito;
che il rimettente ritiene pertanto di dovere sollevare, nei
termini sopra precisati, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 61 cod. proc. pen. del 1930, in collegamento con l'art.
248 disp. trans. cod. proc. pen., rilevando che l'incompatibilità
deriva non dall'aver preso visione di tutti gli atti del
procedimento, che alla stregua del codice di procedura penale del
1930 il giudice conosceva ab initio ma da una valutazione degli
stessi, volta ad escludere gli estremi di una sentenza di
proscioglimento ai sensi dell'art. 152 del codice previgente e poi
sfociata in una pronuncia di rigetto della richiesta di
patteggiamento per non congruità della pena;
che le norme censurate si porrebbero in contrasto con l'art. 3
Cost., per la disparità di trattamento tra imputati giudicati
rispettivamente con il rito vigente e con quello abrogato, in quanto
la specifica ipotesi di incompatibilità risulta prevista solo a
tutela dei primi, nonché con l'art. 24, secondo comma, Cost.,
perché la valutazione delle posizioni degli imputati si risolve in
una indiretta anticipazione di giudizio;
che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata, non
essendo comparabili le discipline dell'incompatibilità previste dal
vecchio e dal nuovo codice di procedura penale, attese le differenze
tra l'impianto complessivo dei due codici e tra i principi che
rispettivamente li ispirano.
Considerato che, stante l'analogo tenore delle due ordinanze, deve
essere disposta la riunione dei relativi giudizi;
che il rimettente muove dal presupposto interpretativo che nel
caso di specie non sia applicabile l'art. 34 cod. proc. pen., così
come integrato dalla sentenza di questa Corte n. 186 del 1992, in
quanto, da un lato, i procedimenti sottoposti al suo giudizio
proseguono, ex art. 241 disp. trans. cod. proc. pen., con
l'applicazione delle norme anteriormente vigenti, tra le quali,
appunto, l'art. 61 cod. proc. pen. del 1930, dall'altro, l'art. 34
cod. proc. pen. non è indicato tra quelli che, alla stregua
dell'art. 245 disp. trans. cod. proc. pen., si osservano anche nei
procedimenti che proseguono con l'applicazione delle norme del codice
del 1930;
che tale convinzione si basa sull'erroneo presupposto che
l'indicazione, contenuta nell'art. 245 disp. trans. cod. proc. pen.,
delle norme immediatamente applicabili ai procedimenti che proseguono
con il vecchio rito non consenta eventuali estensioni dettate sia da
considerazioni generali attinenti ai rapporti logici e sistematici
tra i due ordinamenti processuali che si sono succeduti nel tempo,
sia dall'esigenza di assicurare la razionale operatività di alcuni
istituti che, non previsti nel precedente ordinamento, sono stati
dichiarati immediatamente applicabili anche nei procedimenti che
proseguono con l'osservanza delle norme del codice del 1930;
che il rimettente omette di considerare che l'art. 248 disp.
trans. cod. proc. pen., nel disporre l'applicazione degli artt. 444 e
seguenti cod. proc. pen. anche ai procedimenti che proseguono con le
norme del rito previgente, non ha inteso limitarsi ad una
meccanicistica trasposizione del nuovo istituto nel corpo del sistema
processuale del 1930, ma ne ha anticipato la disciplina complessiva,
a partire dalle garanzie che ne permettono la corretta e armonica
operatività all'interno del codice di rito ormai abrogato;
che il carattere di assoluta novità dell'istituto
dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, che si
configura come un vero e proprio procedimento speciale, del tutto
autonomo rispetto al rito ordinario, lo rende inconciliabile con
l'impianto strutturale del codice di procedura penale del 1930 ed
impone quindi l'immediata operatività di tutte quelle disposizioni
del nuovo codice che, pur non essendo espressamente richiamate
dall'art. 245 disp. trans. cod. proc. pen., risultano
inscindibilmente connesse con l'essenza del nuovo istituto;
che, in particolare, tale esigenza deve essere tenuta presente
ove sorga un problema di immediata operatività delle garanzie
dettate dal principio di terzietà-imparzialità del giudice, quale
risulta in concreto delineato dalla disciplina in tema di
incompatibilità dettata dall'art. 34 cod. proc. pen., così come
integrato dalla giurisprudenza di questa Corte, con particolare
riferimento ai rapporti tra l'istituto dell'applicazione della pena
su richiesta delle parti e il giudizio ordinario;
che le considerazioni sopra esposte rendono evidente che il
giudice rimettente è incorso in un'erronea interpretazione dell'art.
245 disp. trans. cod. proc. pen., ed ha di conseguenza erroneamente
ritenuto che nei procedimenti sottoposti al suo giudizio non fosse
immediatamente applicabile l'art. 34 cod. proc. pen;
che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente
inammissibile per difetto di rilevanza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale degli artt. 61 del codice di
procedura penale del 1930 e 248 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sollevata,
in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione,
dal Tribunale di Nola, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:335 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte